Il caso fortuito, idoneo ad esonerare il custode da responsabilità ex art. 2051 c.c., può originare anche dalla condotta del terzo: si tratta del c.d. “fatto del terzo”, relativo alla possibilità che ad incidere sulla concatenazione causale degli eventi, ed a determinare quindi il danno, sia l’intervento di un fatto estraneo alla sfera del custode, ma rientrante in quella di un altro soggetto, un terzo appunto.
Il fatto del terzo assumerà quindi il carattere di circostanza liberatoria per il custode, ma solo al sussistere di determinate circostanze, quali - in primo luogo - un’intrinseca autonomia rispetto alla condotta e, più in generale, alla sfera del custode; in secondo luogo, un carattere di imprevedibilità ed inevitabilità del fatto del terzo per il medesimo custode.
«La responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c. è esclusa dall’accertamento positivo che il danno è stato causato da...
_OMISSIS_ ...zo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Per ottenere l’esonero dalla responsabilità, il custode deve provare, in particolare, che il fatto del terzo abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti. L’individuazione precisa del terzo non costituisce elemento essenziale per la prova dell’interruzione del nesso eziologico, nel caso in cui sia, comunque, certo l’effettivo ruolo del terzo stesso nella produzione dell’evento» [9].
A precisazione di quanto sopra, la Suprema Corte ha proseguito nelle argomentazioni, fino a sancire che «qualora, invece, persista l’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilit...
_OMISSIS_ ...co del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito» [10].
Come chiarito dalla pronunzia della Corte di Cassazione appena riportata, non è necessaria la concreta e specifica individuazione del terzo che avrebbe, con il suo agire, interrotto il nesso causale e determinato autonomamente il danno: il custode può validamente esonerarsi da responsabilità qualora dimostri che un intervento del terzo vi sia stato, che abbia assunto i contorni di un fatto imprevedibile, autonomo ed eccezionale, ma pur sempre superando il dubbio sullo svolgimento causale degli eventi, dubbio di per sé inidoneo ad interrompere il nesso di causalità custodia-danno.
«Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria - da parte de...
_OMISSIS_ ...anneggiato - la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché siffatta impropria utilizzazione esclude il nesso di causalità per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c.» [11].
In conseguenza di tale arresto della Suprema Corte, la prova della mancata segnalazione del pericolo da parte del custode può rendersi irrilevante a fronte di una condotta del terzo talmente pericolosa o improvvida da rendersi causa autonoma del danno prodotto.
Come anticipato poco sopra, non è necessaria la concreta e specifica individuazione del terzo che avrebbe, con il suo agire, interrotto il nesso causale e determinato autonomamente il danno.
Ma dall’ipotesi in cui manchino le generalità del terzo che abbia causato il danno, va tenuta nettamente distinta l’ipotesi in cui la causa del danno sia rimasta ignota (ipotesi in cui la responsabilità ...
_OMISSIS_ ... sul custode), così come va parimenti tenuta distinta - dall’ipotesi di terzo sconosciuto e di causa ignota - l’ipotesi in cui manchi la prova del nesso di causalità.
Sul punto chiara è la sintesi di autorevole voce della dottrina: «Al danneggiato incombe dimostrare che la cosa è stata un elemento condizionante nella verificazione dell’evento, altrimenti non ricorre alcun presupposto per la pronunzia di responsabilità.
Una volta soddisfatto quest’onere, il custode non può liberarsi deducendo che è rimasto ignoto il modo in cui si è prodotto l’evento. Infatti, se il fortuito viene indicato come quel fatto positivo, autonomo rispetto all’azione del custode, inevitabile ed imprevedibile, capace di per sé di produrre l’evento, certo non può ritenersi soddisfatto l’onere della prova quando la causa estranea non venga esattamente determinata, quando addirittura resti sconosciuta, quando...
_OMISSIS_ ...nga incertezza sulla natura o sulla efficienza» [12].
Anche secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, dinanzi al carattere “ignoto” della causa del danno, ove - in altre parole - venga solo insinuata la possibilità che si sia verificato un caso fortuito a interrompere il nesso causale res-danno, senza che alcuno riesca a provarne concretamente la sua verificazione, sussisterà certamente la responsabilità del custode [13].
Con pari certezza si può affermare che, ove manchi del tutto la prova del nesso causale tra cosa e fatto di danno, l’attore non avrà assolto all’onere probatorio di cui è gravato e, pertanto, vi sarà la conseguenza della non imputabilità al custode della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Da ultimo, recente pronunzia della Corte di Cassazione è giunta a tale arresto, riprendendo tutte le posizioni dottrinali e giurisprudenziali sin qui riportate: «La responsabilità del c...
_OMISSIS_ ...i dell’art. 2051 c.c. è esclusa dall’accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Per ottenere l’esonero dalla responsabilità, il custode deve provare, in particolare, che il fatto del terzo abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti.
L’individuazione precisa del terzo non costituisce elemento essenziale per la prova dell’interruzione del nesso eziologico, nel caso in cui sia, comunque, certo l’effettivo ruolo del terzo stesso nella produzione dell’evento. Qualora, invece, persista l’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità ri...
_OMISSIS_ ...el custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito» [14].