Il caso fortuito, atto a esonerare il custode da responsabilità, può originare anche dalla condotta del terzo: si tratta del c.d. “fatto del terzo”, relativo alla possibilità che ad incidere sulla causa/effetto degli eventi, ed a determinare quindi il danno, sia l’intervento di un fatto estraneo alla sfera del custode, ma rientrante in quella di un altro soggetto. Il fatto del terzo assumerà quindi il carattere di circostanza liberatoria per il custode ma solo al sussistere di certe circostanze.