ESIMENTI PROVA

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Danno da insidia stradale ed esclusione della responsabilità della P.A. (art. 2051 Cod. Civ.)

In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiale abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.

Responsabilità civile della p.a. per danni causati da insidia stradale: l'onere della prova

Incombe all'ente proprietario della strada fornire prova che un evento dannoso fosse a lui non imputabile per non essere le condizioni anomale della strada non tempestivamente evitabili o segnalabili, dovendo la responsabilità di detto ente essere accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione.

L'onere della prova nell'imputazione di responsabilità degli enti pubblici per il danno stradale

Sia che voglia ricondursi la responsabilità stradale all'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c. sia nel caso in cui si ritenga più correttamente applicabile il principio di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato richiedente il risarcimento ha l'onere di dimostrare la sussistenza dell'anomalia del bene demaniale, nonché del nesso causale tra la cosa caratterizzata da tale anomalia e il danno riportato.

Figure sintomatiche della impossibilità della custodia da parte della P.A. ai fini dell'imputazione di responsabilità ex art. 2051 c.c.

La notevole estensione del bene demaniale e la sua utilizzazione generale e diretta da parte dei terzi costituiscono soltanto figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della PA e, come tali, vanno sottoposte in concreto al vaglio del giudice di merito.

Incidenza del caso fortuito nell'esclusione della responsabilità per i danni stradali ex art. 2051 c.c.

Il caso fortuito, in grado di escludere la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante), bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

Le cause di esclusione dalla responsabilità per danno ex art. 2051 c.c. per l'ente proprietario di strade demaniali

La responsabilità dell'ente proprietario della strada può essere esclusa dall'eventuale comportamento colposo del danneggiato che si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito.

Danni cagionati da cose in custodia: caso fortuito e condotta del terzo

Il caso fortuito, atto a esonerare il custode da responsabilità, può originare anche dalla condotta del terzo: si tratta del c.d. “fatto del terzo”, relativo alla possibilità che ad incidere sulla causa/effetto degli eventi, ed a determinare quindi il danno, sia l’intervento di un fatto estraneo alla sfera del custode, ma rientrante in quella di un altro soggetto. Il fatto del terzo assumerà quindi il carattere di circostanza liberatoria per il custode ma solo al sussistere di certe circostanze.

Il comune non risponde dei danni non cagionati dalla strada bensì dalle tubature sottostanti

Il Comune non è responsabile per il mancato approvvigionamento idrico conseguente alla rottura delle tubazioni sotterranee di adduzione dell’acqua perché a suo carico non esiste un generico obbligo di custodia derivante dalla proprietà della strada.