La retrocessione parziale

Alla seconda tipologia di retrocessione è dedicato l’art. 47 del t.u. espropri, rubricato «La retrocessione parziale».

Esso dispone, al comma 1, che «quando è stata realizzata l’opera pubblica o di pubblica utilità, l’espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario e al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all’esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo corrispettivo».

«Entro i tre mesi successivi», prosegue il comma 2, «l’espropriato invia copia della sua originaria istanza all’autorità che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma... _OMISSIS_ ...ssivi trenta giorni».

Infine, il comma 3 dispone che «se non vi è l’indicazione dei beni, l’espropriato può chiedere all’autorità che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve più per la realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità».

Anche nel caso della retrocessione parziale è utile, al fine di meglio comprendere l’istituto, tornare indietro nel tempo e richiamare cosa al riguardo disponeva la l. 25 giugno 1865 n. 2359, con la precisazione che, in tale legge e contrariamente a quanto oggi prevede il t.u. espropri, la retrocessione parziale era disciplinata prima della retrocessione totale

La legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità dedicava alla retrocessione parziale ben tre articoli. Il primo di essi, col quale si apriva il capo VI del titolo I dedicato alla retrocessione, era l’art. 60, che a... _OMISSIS_ ...isponeva: «Dopo l’esecuzione di un’opera di pubblica utilità, se qualche fondo a tal fine acquistato non ricevette o in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto ad ottenerne la retrocessione».

Il comma secondo dell’art. 60 si occupava del prezzo della retrocessione, prevedendo che «il prezzo di tali fondi, ove non sia pattuito amichevolmente fra le parti, sarà fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli artt. 32 e 33».

Il successivo art. 61 disciplinava sia gli adempimenti procedurali posti a carico dell’ente espropriante ai fini della dichiarazione di inservibilità, sia quelli posti a carico dell’ex proprietario ai fini dell’esercizio del diritto di retrocessione parziale.

Il primo comma di tale articolo prevedeva,... _OMISSIS_ ...laquo;un avviso pubblicato nel modo prescritto dall’art. 17 deve indicare i beni che, non dovendo più servire all’eseguimento dell’opera pubblica, sono in condizione di essere rivenduti».

Il secondo comma, invece, disponeva che «nei tre mesi successivi a questa pubblicazione i precedenti proprietari o gli aventi ragione da essi che intendano riacquistare la proprietà dei suddetti fondi, debbono farne espressa dichiarazione da notificarsi per atto d’usciere all’espropriante: nel mese successivo poi alla fissazione del prezzo debbono effettuarne il pagamento: il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che la legge loro accorda».

Al terzo comma era affidato il compito di stabilire cosa accadeva se la dichiarazione di inservibilità, di cui al secondo comma, non veniva resa dall’ente espropriante. In tal caso, «ove l’avviso anzidetto non venga pubblicato, potranno i proprieta... _OMISSIS_ ... ragione da essi rivolgersi al Prefetto, perché con suo decreto dichiari che i beni più non servono all’opera pubblica».

Infine, il comma primo dell’art. 62 prevedeva un caso di non applicabilità della retrocessione parziale: «le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall’espropriante acquistate sulla richiesta del proprietario in forza dell’art. 23, e che rimangono disponibili dopo l’esecuzione dei lavori», precisando ulteriormente, al successivo comma secondo, che «qualora l’intero fondo non fosse stato occupato per l’esecuzione dell’opera pubblica, sarà sempre applicabile il disposto dell’art. 60».

La causa fondante la retrocessione parziale A differenza dell’ipotesi della retrocessione totale, la retrocessione parziale si ha quando l’opera è stata realizzata, ma non sono stati ut... _OMISSIS_ ...i beni espropriati, nel senso che alcuni di essi non hanno ricevuto la destinazione prevista (i c.d. beni relitti) [1].

Nella retrocessione parziale si è in presenza, quindi, non di una «mancata tempestiva realizzazione dell’opera programmata ovvero del compimento di un’opera qualitativamente diversa», come nella retrocessione totale, ma di un’opera realizzata «in termini quantitativamente ridotti rispetto a quelli in origine previsti» [2].

È bene ribadire quanto già visto trattando della causa fondante della retrocessione totale: si deve considerare «non l’ampiezza dei fondi espropriati al soggetto richiedente, ma l’ampiezza della dichiarazione di pubblica utilità e verificare se almeno una parte dei fondi espropriati sulla base di essa hanno ricevuto la loro destinazione pubblica per cui erano stati oggetto della procedura ablatoria. I concetti di parzialità e totalità della retro... _OMISSIS_ ...dano cioè non il singolo immobile oggetto della retrocessione, ma l’utilizzazione che del complesso dei beni espropriati è stata fatta, per cui si ha retrocessione parziale anche nel caso in cui uno di detti beni venga a coincidere con l’intera superficie espropriata in danno di un singolo proprietario» [3].

La giurisprudenza ritiene, infatti, che, come è già stato evidenziato, si è in presenza di retrocessione parziale quando l’espropriazione abbia riguardato immobili appartenenti a più proprietari e il bene relitto coincida con l’intera proprietà di uno di essi, così come nell’ipotesi della dichiarazione di pubblica utilità attuata attraverso una pluralità di atti di esproprio [4].

Analoghe sono le conclusioni nel caso di una procedura espropriativa riguardante più porzioni di immobili appartenenti al medesimo titolare [5].

Per ciò che concerne il tema del piano particolareggiato di... _OMISSIS_ ...un piano regolatore, una variante di tale piano che comporti l’impossibilità dell’esecuzione dell’opera rientra nell’ambito dell’art. 46 del t.u. espropri.

Occorre, però, ancora stabilire cosa accade nell’ipotesi in cui ci si ritrovi in presenza di una mancata attuazione di alcune delle previsione contenute nel piano particolareggiato suddetto.

Sull’argomento è stato osservato come «secondo una parte della giurisprudenza, l’approvazione di un piano regolatore particolareggiato implica un’unica dichiarazione di pubblica utilità che riguarda la sistemazione urbanistica complessiva della zona», di conseguenza «la dichiarazione di pubblica utilità insita nell’approvazione del piano particolareggiato […] “avvincerebbe” tra loro le singole opere che il piano prevede, imponendo di considerarle unitariamente come parti di un’opera complessa, costi... _OMISSIS_ ...squo;assetto territoriale programmato» [6].

Di conseguenza, e in analogia con quanto avviene nel caso di opere complesse, «la mancata attuazione di talune previsioni del piano […] non equivale, per le espropriazioni ad esse correlate, ad inesecuzione dell’opera pubblica, che deve ritenersi eseguita, sia pure parzialmente, quando la sistemazione urbanistica della zona sia in parte avvenuta» [7].

L’approvazione di una variante del piano che liberi dal vincolo espropriativo, o destini ad una diversa opera, i beni espropriati, comporta, la revoca della dichiarazione di pubblica utilità originaria, con la conseguenza che qualora l’opera non sia stata realizzata, o quanto meno iniziata, si ricade nell’ipotesi della retrocessione totale.

Qualora, però, «la variante si limiti ad individuare in concreto la specifica opera pubblica da realizzare in una determinata zona, senza ... _OMISSIS_ ...erale destinazione a fini pubblici già attribuita alla zona dal piano particolareggiato, ove quest’ultimo abbia avuto anche parziale attuazione, la mancata realizzazione di tale opera non comporta la retrocessione totale del fondo espropriato, ma bensì la retrocessione parziale» [8].

Nell’ipotesi in cui la variante del piano, nella specie previsto per la realizzazione di una serie di insediamenti industriali con connessi servizi e pertinenze, si limiti a dare una diversa configurazione al complesso industriale, attraverso lo spostamento in altra zona dei servizi che avrebbero dovuto trovare attuazione sull’area espropriata, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che si sia, in tal caso, «realizzato un mero adeguamento del programma di insediamento industriale in corso di realizzazione e non un radicale stravolgimento dell’assetto del territorio secondo le previsioni originarie, sicché non vi era ragion... _OMISSIS_ ...i dalla regola generale secondo cui la non completa realizzazione di un’opera pubblica, da attuarsi su una serie di aree già appartenenti a proprietari diversi, non dà luogo alla retrocessione totale di quelle aree non ancora utilizzate alla scadenza della data fissata per l’ultimazione dell’opera, ma solo alla retrocessione parziale dei relitti, e ciò anche nel caso in cui uno di essi venga a coincidere con l’intera superficie espropriata in danno di un singolo proprietario» [9].

Occorre, infine, ricordare, con la dottrina, che una volta scaduti i termini per la realizzazione dell’opera (nel caso di specie si trattava di un caso di retrocessione parziale, in quanto erano stati realizzati solo alcuni interventi preliminari alla realizzazione dell’impianto sportivo previsto), l’amministrazione non può rifiutare la retrocessione adducendo che, se l’area espropriata venisse restituita, «cadrebbe la p... _OMISSIS_ ...va dei rapporti urbanistici tra aree residenziali e aree pubbliche […] all’interno del piano di zona, a danno dei cittadini residenti che già fruivano degli spazi pubblici» [10].