L'acquisizione coattiva sanante di servitù

3. L'acquisizione coattiva di diritti di servitù


La seconda fattispecie speciale di acquisizione coattiva sanante è prevista e disciplinata dal comma 6 dell'art. 42-bis, nel quale confluiscono il comma 5 ed il comma 6-bis dell'art. 43. Per intendere correttamente il significato di questa previsione dalla doppia anima, appare opportuno ricostruirne brevemente l'evoluzione storica prima di evidenziarne le peculiarità procedimentali.



3.1 Evoluzione storica ed ambito applicativo


Nel vigore dell'espropriazione sostanziale la giurisprudenza aveva inizialmente oscillato in punto di applicabilità dell'accessione invertita ai diritti di servitù [786], optando infine per la tesi negativa [787], in considerazione dell'incompatibilità tra il mero asservimento e l'irreversibile trasformazione del bene [788].

In occasione della redazione del testo unico delle espropriazioni per pubblica ut... _OMISSIS_ ..., il legislatore estendeva espressamente l'art. 43 - in quanto compatibile - all'ipotesi in cui fosse «imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continu [asse] ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale» [789]. Si tratta di un profilo fondamentale, perché annoverato dalla sentenza 293/2010 della Consulta tra quelli più marcatamente innovativi della norma incostituzionale [790]. Fiducioso nella bontà della scelta compiuta dieci anni prima, tuttavia, il legislatore del 2011 recupera la previsione in discorso e vi apporta soltanto le consuete marginali correzioni: tra esse spicca la soppressione della precisazione che la servitù può essere «di diritto privato o di diritto pubblico», ma come al solito non sembra che possa comportare un reale divario applicativo tra art. 43 ed art. 42-bis, dal momento che la servitù senza ulteriori specificazioni può essere tanto quella di diritto privat... _OMISSIS_ ... di diritto pubblico.

Nel biennio intercorrente tra l'adozione e l'entrata in vigore dell'art. 43, il legislatore era peraltro intervenuto con una legge speciale nota come “collegato infrastrutture”, contenente specifiche disposizioni in materia di servitù. Nel dettaglio, l'art. 3 della l. 166/2002 si occupava delle «servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico», distinguendo gli asservimenti abusivi all'epoca già perfezionati da quelli successivi. Per gli asservimenti antecedenti, infatti, venivano semplicemente ammesse le procedure impositive previste dalle leggi di settore, facendo salvi da un lato il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità [791] e dall'altro i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione della servitù [792], secondo un meccanismo che la giurisprudenza ha riconosciuto comunque affine a... _OMISSIS_ ... coattiva sanante all'epoca non ancora vigente [793].

Per gli asservimenti abusivi successivi all'entrata in vigore del d.P.R. 327/2001, invece, l'art. 3, comma 3, della l. 166/2002 disponeva l'applicabilità dell'art. 43 [794]. Ricorrendo all'acquisizione coattiva sanante che già era stata ammessa per gli asservimenti a suo favore, cioè, si attribuiva alla p.a. anche il potere di disporre l'acquisizione della servitù al patrimonio di due serie di soggetti terzi, «per evitare l'interruzione o la sospensione di pubblici servizi» [795]. Nel dettaglio, dell'acquisizione potevano beneficiare da un lato i «soggetti privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze» e d'altro lato coloro che svolgessero - anche in base alla legge, cioè a prescindere dal titolo richiesto per gli altri soggetti [796] - servizi di interesse pubblico nei quattro settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle acque, e dell'energia.
... _OMISSIS_ ...chi mesi più tardi, in occasione dell'importante riforma del testo unico apportata dalla l. 302/2002, all'art. 43 veniva aggiunto un comma 6-bis, che di fatto non innovava il diritto vigente, ma si limitava a riprodurre nel testo unico la facoltà già attribuita dall'art. 3, comma 3, del collegato infrastrutture [797]. Dopo l'eliminazione dell'art. 43, la norma è stata poi recuperata dall'art. 42-bis, che la l'ha collocata nella seconda parte del comma dedicato alle servitù.

In sintesi, dunque, il comma 6 dell'art. 42-bis consta di due norme, entrambe riprese quasi letteralmente dal previgente art. 43. Si può anzi affermare che, nel complesso, il comma 6 costituisce il passaggio dell'art. 42-bis che si pone maggiormente in linea di continuità con l'antecedente normativo già espunto dalla sentenza 293/2010 della Consulta.

Le due norme, giustamente accostate in occasione della riformulazione dell'acquisizione coattiva sanante [798], si pongono ... _OMISSIS_ ...genere a specie. La prima parte del comma 6, infatti, ammette in via generale l'applicazione delle disposizioni dell'art. 42-bis, «in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale». La seconda parte, invece, precisa come operi la regola generale nei quattro settori già considerati dall'art. 3 della l. 166/2002, che per vero secondo condivisibile dottrina meriterebbe oggi una revisione [799]. In questi settori, dunque, «l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia».

La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto valenza sostanzialmente e... _OMISSIS_ ...la fattispecie in esame, che consiste nella sottrazione di una facoltà al titolare del diritto dominicale e nel suo trasferimento in altro patrimonio [800], essenzialmente con il ricordato scopo di dare continuità ai servizi di interesse pubblico [801].

Tra le servitù pacificamente acquisibili per mezzo dello strumento in esame si possono annoverare la servitù di passaggio [802], quella di attraversamento sotterraneo di elettrodotto [803] e quella di galleria [804]. È stata anche ammessa la servitù di passaggio di condotte fognarie [805], anche se una parte della giurisprudenza ha dubitato di poterle far rientrare nella norma speciale oggi contenuta nella seconda parte del comma in esame [806]. Più controversa è risultata la possibilità di acquisire coattivamente la servitù di passaggio di pale eoliche sul fondo limitrofo a quello su cui insiste un impianto energetico: essa infatti è stata negata in via generale da una parte della giurisprudenza, in virtù ... _OMISSIS_ ...usus delle servitù prediali [807], ma più di recente la stessa Sezione sembra aver mutato avviso [808].



3.2 Peculiarità procedimentali dell'asservimento coattivo


Le principali differenze tra l'acquisizione speciale in discorso e la normale acquisizione coattiva sanante rimangono comunque nell'ambito dei presupposti, come altresì confermato dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato [809]. Sul piano procedurale, invece, la fattispecie speciale si accosta al procedimento ordinario in misura maggiore rispetto al comma 5 e comunque in modo assai più flessibile: tutte le disposizioni di cui all'art. 42-bis, infatti, possono trovare applicazione semplicemente «in quanto compatibili».

Nel dettaglio, la sollecitazione privata dell'iniziativa è qui particolarmente frequente, tant'è che una parte della giurisprudenza è giunta ad affermare che sussiste un vero e proprio obbligo di avv... _OMISSIS_ ...ento: a tale risultato si è giunti facendo leva sulle peculiarità degli specifici settori legge [810] e sul fatto che disporre che l'amministrazione «può procedere» sembra implicitamente alludere ad un'istanza privata [811]. L'eventuale provvedimento che nega l'imposizione della servitù potrà poi essere impugnato in sede giurisdizionale, come infatti accaduto in passato [812].

La comunicazione di avvio del procedimento è comunque necessaria, mentre non lo è il frazionamento, atteso che la delimitazione della proprietà immobiliare non subisce alterazioni. In sede di stima si deve valutare l'effettivo deprezzamento derivante dall'imposizione della servitù [813] e l'onere deve essere posto a carico dei soggetti beneficiari, come testualmente previsto dal comma 6, sul punto decisamente più avanzato del comma 5. In ogni caso, è assai frequente che il provvedimento che impone la servitù su una parte dei beni occupati sia lo stesso che, ai sensi della... _OMISSIS_ ...ll'art. 42-bis, acquisisce la proprietà di altra parte dei beni stessi [814], con la conseguenza che le due fattispecie confluiscono in un'unica procedura.