Acquisizione coattiva di terreni destinati all'uso speciale di soggetti privati

La seconda ipotesi in cui ricorre l'acquisizione speciale di cui al comma 5 dell'art. 42-bis è quella del «terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati».

Anche in questo caso, la legge non dispone espressamente l'ammissibilità dell'acquisizione coattiva sanante, lasciando invece che ciò si ricavi implicitamente dalla previsione di alcune deroghe al regime ordinario. Sennonché, nel caso in esame una simile scelta è ancor meno opportuna di quanto lo sia in tema di immobili residenziali, dal momento che qui l'art. 42-bis innova profondamente rispetto alla tradizione e ciò avrebbe chiaramente meritato una disposizione espressa in luogo di una norma implicita.

Nel previgente art. 43, infatti, tra le ipotesi acquisitive speciali non figurava il terreno riservato all'uso speciale di un soggetto privato e la giurisprudenza aveva avuto modo di chiarire che, nel silenzio della ... _OMISSIS_ ...edimento acquisitivo di questo tipo si doveva ritenere illegittimo e pertanto annullabile [761].

Di conseguenza, delle tre forme tipiche di utilizzo di un bene pubblico, soltanto l'uso diretto da parte della p.a. e l'uso collettivo da parte della collettività potevano dar luogo ad acquisizione coattiva sanante - nelle forme ordinarie - mentre per l'utilizzo particolare di un singolo soggetto non era ammissibile né in forma ordinaria, né in forma speciale. Nell'ipotesi in cui un privato utilizzasse senza titolo il bene altrui e vi realizzasse un'opera di pubblica utilità, dunque, tale opera veniva acquisita per incorporazione dal proprietario del terreno, come espressamente affermato sia dalla giurisprudenza ordinaria [762] che da quella amministrativa [763].

Sennonché, se è vero che l'utilizzo particolare di un bene da parte di un membro della collettività può consentire la legittima espropriazione per pubblica utilità [764], tale utilizzo ... _OMISSIS_ ...ere in casi eccezionali ad integrare anche gli scopi di pubblico interesse che ammettono l'acquisizione coattiva sanante [765]. L'innovazione apportata dall'art. 42-bis va dunque salutata con favore, almeno nella misura in cui è coerente con il contesto normativo in cui si viene ad inserire.