42-bis: trascrizione, trasmissione e comunicazione

Un altro adempimento successivo all'adozione del provvedimento di acquisizione è la relativa trascrizione presso la conservatoria del registri immobiliari [734]. Sul punto si può ricordare che, nel regime dell'espropriazione sostanziale, il titolo di opponibilità dell'acquisto era estremamente discusso [735]. Il problema, però, era già stato risolto dall'art. 43 [736], il cui recupero da parte dell'art. 42-bis, comma 4, quarta parte, appare qui condivisibile.

Come in altre parti dell'art. 42-bis, ad ogni modo, il legislatore del 2011 evita di adagiarsi supinamente sulle posizioni assunte dieci anni prima ed approfitta dell'occasione per apportare alcune marginali modifiche. Diversamente dal comma 2 dell'art. 43, dunque, il comma 4 dell'art. 42-bis non prescrive la trascrizione presso «l'ufficio» dei registri immobiliari, bensì presso «la conservatoria», chiarendo che la formalità in esame è «a cura dell'amministrazione ... _OMISSIS_ ...o;, ma al contempo eliminando l'esortazione a procedervi «senza indugio» [737].

Ad avviso di chi scrive, comunque, si tratta di modifiche marginali, che non sembrano tali da introdurre una sostanziale diversità fra la trascrizione prescritta dall'art. 43 e quella richiesta dalla norma attualmente in vigore.

La stessa quarta parte del comma 4 dell'art. 42-bis prescrive la trasmissione del provvedimento all'ufficio competente all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione [738], istituito dall'art. 14, comma 2, del testo unico [739]: la previsione, in passato, è stata ritenuta finalizzata al «monitoraggio delle problematiche che possono caratterizzare le riformate procedure d'esproprio» [740]. Sul punto, la nuova norma innova solamente nella parte in cui ne dispone la trasmissione «in copia», ma ancora una volta non se... _OMISSIS_ ...ione meritevole di attenzione.

Ai sensi del comma 7, infine, del provvedimento di acquisizione deve essere data comunicazione alla Corte dei conti, mediante trasmissione di copia integrale [741]. L'art. 42-bis qui innova profondamente rispetto all'art. 43, che non prescriveva alcun adempimento di questo tipo.

Tale comunicazione appare finalizzata a permettere alla magistratura contabile l'accertamento degli eventuali danni sopportati dall'erario a causa dell'illegittima occupazione, avviando un giudizio del quale sembra opportuno trattare infra [742], nel capitolo dedicato a tutti i profili processuali che possono coinvolgere l'art. 42-bis.