42-bis: il pagamento delle somme dovute

Il secondo e più importante adempimento successivo all'adozione del provvedimento, implicitamente ricavabile dalla seconda [711] e dalla terza parte [712] del medesimo comma 4, consiste nel pagamento delle somme quantificate nell'atto acquisitivo. Si ricorderà [713] infatti che quest'ultimo, oltre a liquidare le somme dovute ai sensi del comma 1, ne dispone il pagamento entro il termine di trenta giorni. Successivamente, dunque, tale pagamento deve essere eseguito, che è operazione materiale, logicamente diversa dal “disporre” il pagamento [714].

Come già anticipato, per vero, il pagamento configura realmente un adempimento successivo all'adozione dell'atto soltanto nella misura in cui non sia già integralmente avvenuto in precedenza. È infatti tutt'altro che inverosimile che, nel corso dell'antecedente procedura espropriativa, il privato abbia percepito delle somme, le quali potrebbero anche esaurire l'obbligazione indennitaria che grava sull'... _OMISSIS_ ...: in questo caso, evidentemente, all'adempimento in parola non si dovrà dar corso, perché opera la compensazione [715]. Qualora invece le somme percepite addirittura superino quelle dovute ex art. 42-bis - ad esempio per un precedente errore nella fase di stima - si dovrà procedere, all'inverso, a ripetere quanto versato in eccedenza.

L'art. 43 conteneva, alla lett. b) del comma 2, una previsione assai simile a quella attuale: anche il provvedimento acquisitivo emanabile all'epoca, infatti, doveva quantificare la somma dovuta e disporne il pagamento entro il termine di trenta giorni [716]. L'art. 42-bis riprende in parte la norma previgente, ad esempio per quanto riguarda il termine di trenta giorni entro cui deve intervenire il pagamento, considerato assai breve [717], ma non perentorio [718], dal momento che i termini che gravano sulla p.a. sono perentori solo se così dispone la legge [719]. D'altro canto, la riforma introduce alcuni passaggi che,... _OMISSIS_ ...etto al previgente art. 43, si prestano ad interpretazioni discordanti e potrebbero dar luogo ad equivoci e difficoltà interpretative.

In primo luogo, si è detto [720] che il comma 4 dell'art. 42-bis prescrive il pagamento delle sole somme di cui al comma 1. Si è anche detto, però, che il riferimento al comma 1 deve essere inteso come comprensivo del comma 3, che nel comma 1 viene implicitamente richiamato. Di conseguenza, il pagamento previsto dalla seconda e dalla terza parte del comma 4 deve riguardare anche il risarcimento quantificato dal secondo periodo del comma 3.

Le altre due fondamentali differenze tra la terza parte del comma 4 dell'art. 42-bis e la lett. b) del comma 2 della disposizione previgente allontanano l'art. 42-bis dall'art. 43 e lo avvicinano invece al decreto di esproprio.

Anzitutto, il provvedimento ex art. 43 comportava di per sé il passaggio del diritto di proprietà, come si ricavava dalla successiva ... _OMISSIS_ ...desimo comma 2 [721]. Il provvedimento ex art. 42-bis, invece, comporta il passaggio del diritto di proprietà «sotto condizione sospensiva del pagamento», secondo una regola che in dottrina è stata ritenuta discutibile [722], benché ascritta al principio di giustizia sostanziale «prima paghi e poi diventi proprietario» [723]. Qualora il provvedimento acquisitivo fosse considerato recettizio, poi, gli adempimenti ai quali risulterebbe subordinato l'effetto acquisitivo sarebbe sostanzialmente dunque due: da un lato la notifica al proprietario, in forza dell'art. 21-bis della legge sul procedimento; dall'altro il pagamento di quanto dovuto, in forza del comma 4, parte terza, dell'art. 42-bis. Secondo la tesi che si ritiene più corretta [724], invece, il proprietario rimarrebbe tale soltanto fino al pagamento, a prescindere dall'avvenuta notifica dell'atto acquisitivo.

L'ultima differenza tra art. 43 e comma 4 dell'art. 42-bis riguarda ... _OMISSIS_ ...pagamento, laddove la nuova norma pone in realtà un'alternativa. L'amministrazione è infatti onerata «del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14». Il deposito richiamato è quello dell'indennità provvisoria non accettata dal proprietario entro trenta giorni dalla notifica: in tal caso, com'è noto, l'art. 20 consente all'autorità espropriante di disporre il deposito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e quindi, dopo il deposito, emettere ed eseguire il decreto di esproprio [725]. Traslata nell'art. 42-bis, la previsione è assai singolare, perché qui non c'è nessuna indennità da accettare. Con ogni probabilità, il legislatore del 2011 intendeva prendere in esame l'ipotesi in cui il proprietario, non volendo scendere a patti con l'amministrazione, non accetti di ricevere il pagamento, ad esempio perché ritiene incongrua la somma quantificata e per questo si rifiuta di trasmett... _OMISSIS_ ...coordinate bancarie, in attesa di adire l'autorità giudiziaria: l'ipotesi in esame configurerebbe un caso di mora credendi, regolata dagli artt. 1206 e ss. del codice civile [726]. Per accelerare la produzione dell'effetto reale, però, il legislatore viene in aiuto all'amministrazione e le concede di depositare la somma presso la Cassa depositi e prestiti, esattamente come fa con la provvisoria non accettata. Nel vigore dell'art. 43, del resto, la dottrina più lungimirante riteneva già applicabile in via analogica il comma 14 dell'art. 20 d.P.R. 327/2001 in ipotesi di «rifiuto della somma quantificata» [727].

Se è così, dunque, si può essere indotti a vedere nel termine di trenta giorni fissato dalla seconda parte del comma 4 una scadenza che grava più sul privato che sull'amministrazione. In effetti, pur trattandosi di termine non perentorio, l'autorità procedente, per regola di buona amministrazione, non potrà rimanere inerte di fronte... _OMISSIS_ ... e si dovrà attivare per effettuare il pagamento: del resto ne ha tutto l'interesse, perché si è detto che fino al pagamento non diventa proprietaria. Se è così, potrebbe essere il privato a fare ostruzionismo ed il legislatore ammette in tal caso che la somma sia depositata e gli effetti del provvedimento acquisitivo si producano egualmente. Ecco allora perché i trenta giorni sono un onere soprattutto per il privato: se entro questo termine non ha accettato di ricevere la somma, cioè, se la vedrà depositare presso la Cassa depositi e prestiti, senza che ciò basti a paralizzare l'azione amministrativa, dal momento che il deposito produce gli stessi effetti del pagamento.

Diversamente dalla procedura espropriativa ordinaria, comunque, è bene tenere a mente che nell'ipotesi in parola il deposito non prelude all'adozione del provvedimento, permettendo invece ad un atto già adottato di spiegare i suoi effetti tipici [728]. La prima giurisprudenza format... _OMISSIS_ ...2-bis sembra per vero di diverso avviso, avendo ritenuto - se mal non si comprende - che il deposito consenta l'adozione del provvedimento acquisitivo e non viceversa [729]: in tal modo si finirebbe però per applicare anche all'acquisizione coattiva la tradizionale sequenza “offerta-deposito-provvedimento”, che invero il legislatore sembra riferire alla sola espropriazione legittima e non al fenomeno acquisitivo qui in esame, apparentemente rimessa al diverso schema “provvedimento-offerta-deposito”, già noto alla procedura accelerata di cui all'art. 22 del testo unico [730].

Sul piano fiscale, infine, la somma percepita dal proprietario è soggetta allo stesso regime dettato dall'art. 35 d.P.R. 327/2001 per l'indennità di esproprio, espressamente esteso anche alla somma corrisposta a titolo «di risarcimento del danno per acquisizione coattiva» [731]: si tratta nel dettaglio della ritenuta d'acconto già prevista all'art. 1... _OMISSIS_ ...1991 per i terreni rientranti nelle zone territoriali omogenee A, B, C e D, che ha costituito uno dei primi riconoscimenti legislativi delle occupazioni illegittime [732] ed oggi è confluita nel citato art. 35 [733].