42-bis: la notifica al proprietario

Il primo adempimento successivo all'adozione del provvedimento acquisitivo consiste nella notifica del provvedimento stesso al proprietario, espressamente imposta dal comma 4, terza parte, dell'art. 42-bis [699]. La norma diverge in parte da quanto disponeva l'art. 43, che imponeva la notifica «nelle forme degli atti processuali civili» [700], con una formula coerente con quanto tuttora dispone l'art. 23 per il decreto di esproprio [701], nella quale la dottrina non riteneva inclusa la notificazione per pubblici proclami [702].

L'eliminazione del vincolo di forma, evidentemente, consente il ricorso ad altri mezzi di comunicazione, a cominciare dalla notifica per mezzo dei messi comunali, che in passato si ritenevano ammessi soltanto nel caso dell'impossibilità di procedere mediante ufficiali giudiziari [703].

Nel vigore dell'art. 43 si discuteva della natura recettizia o meno del provvedimento acquisitivo [704] e sembra che il p... _OMISSIS_ ...a riproporre nell'odierno contesto normativo.

A rigor di logica, infatti, il carattere recettizio del provvedimento di acquisizione coattiva sanante avrebbe dovuto risultare indubitabile quantomeno dal 2005, trattandosi di un tipico atto limitativo della sfera giuridica dei privati [705], trovando così conferma quella dottrina che già in precedenza subordinava il trasferimento alla notifica del provvedimento [706].

La mancata presa di posizione da parte del legislatore del 2011 potrebbe dunque essere letta nel senso dell'implicito rinvio alla disciplina generalmente posta dalla legge sul procedimento, con la conseguenza che il provvedimento acquisitivo non potrebbe produrre i suoi effetti - e quindi il bene rimarrebbe di proprietà del privato - prima della notifica al proprietario. Non trattandosi di un atto della procedura espropriativa, peraltro, opinando in questo modo non si potrebbe neppure fare applicazione dei commi 2 e 3 dell... _OMISSIS_ ...to unico [707].

Di conseguenza, subordinando la produzione degli effetti alla notifica dell'atto si dovrebbe senz'altro ritenere insufficiente la notifica al proprietario meramente catastale [708] e differire ulteriormente gli effetti del provvedimento alla notifica a colui che è proprietario secondo le leggi civili.

Sennonché, sussistono ad onor del vero diverse ragioni che sembrano deporre nel senso della non recettizietà del provvedimento acquisitivo. In primo luogo, è noto che la giurisprudenza ritiene non recettizio persino il decreto di esproprio [709], laddove peraltro è lo stesso testo unico a subordinare in modo espresso gli effetti dell'atto alla relativa notifica [710]. In secondo luogo, ritenere recettizio il provvedimento acquisitivo farebbe dipendere la regolarizzazione dell'assetto proprietario dell'opera pubblica realizzata ed utilizzata da un fattore del tutto imprevedibile, come la possibilità di individuare agevolmente il... _OMISSIS_ ...ario dell'area in questione.

Del resto, anche a voler ritenere non recettizio il provvedimento acquisitivo, il privato non subisce alcun pregiudizio, perché le somme a lui dovute saranno comunque depositate presso la Cassa depositi e prestiti - come subito si dirà - e solo il proprietario reale ed effettivo le potrà svincolare. Infine - ed è forse la considerazione dirimente - alla luce dei profili appena messi in luce si ritiene che la volontà legislativa di differire la produzione dell'effetto reale alla notifica al proprietario avrebbe dovuto risultare espressamente dalla lettera dell'art. 42-bis: viceversa, non solo il legislatore non qualifica la notifica in termini di condizione sospensiva, ma addirittura prevede una condizione sospensiva diversa da quella in parola, con ciò chiarendo che dove ha voluto subordinare gli effetti ad un evento successivo l'ha fatto espressamente e che dunque non l'ha voluto in relazione alla notifica.

Post... _OMISSIS_ ...sto sulla natura recettizia dell'acquisizione in sanatoria è antecedente all'art. 42-bis e che questo non lo risolve, dunque, ad avviso di chi scrive sembra più corretta la tesi che nega tale natura e che dunque consente al provvedimento acquisitivo di produrre i suoi effetti al momento del pagamento, che è l'unica condizione sospensiva prevista letteralmente dalla disposizione in parola.