Effetti del provvedimento ex art. 42-bis

L'effetto principale del provvedimento ex art. 42-bis - lo si è appena visto - è costituito dall'acquisizione del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità [685].

Sul punto, il comma 1 della nuova disposizione si allontana dal comma 1 dell'art. 43 nella parte in cui precisa che l'acquisizione opera «non retroattivamente» [686]. Come detto, il dato appariva pacifico già nel vigore dell'art. 43 [687] e da ciò si son prese le mosse per osservare come la non retroattività debba essere riferita, più che all'effetto acquisitivo, all'effetto di sanatoria [688].

Per altro verso, l'effetto acquisitivo è sospensivamente condizionato ad uno dei cinque adempimenti successivi all'adozione del provvedimento e segnatamente al pagamento di quanto dovuto ai sensi del comma 1.

Ciò evidenzia la volontà legislativa di anteporre il pagamento all'acquisto del diritto e quindi una maggior considerazione dell'interesse privato rispe... _OMISSIS_ ...veniva nell'art. 43: in quel contesto, infatti, la p.a. diventava proprietaria e per questo era tenuta a risarcire il danno; oggi, invece, la p.a. deve prima pagare, perché fino a che non corrisponde quanto dovuto - o per lo meno non lo deposita [689] - il proprietario rimane il privato [690].

A seconda delle circostanze, ad ogni modo, è anche ipotizzabile un pagamento che preceda l'adozione dell'atto: ciò potrebbe configurarsi quando, per qualsiasi ragione e a qualunque titolo - cioè anche a seguito di eventuali condanne risarcitorie - nella precedente procedura espropriativa fallita il privato abbia percepito somme che, portate a compensazione [691] con quanto ricalcolato ai sensi del 42-bis, superino o assorbano l'indennizzo-risarcimento ivi contemplato.

In tal caso, è ragionevole ritenere che il passaggio di proprietà avvenga con l'adozione dell'atto, in quanto la condizione è stata anticipatamente assolta. Nelle premesse è peraltro opp... _OMISSIS_ ...to dell'avvenuto pagamento, in modo che l'effetto traslativo possa chiaramente risultare nell'atto trascritto nei registri immobiliari.

Anche in tema di effetto acquisitivo occorre poi una parziale correzione del testo normativo, il quale consente all'autorità competente di acquisire il bene «al suo patrimonio indisponibile». La formula è pedissequamente mutuata dall'art. 43, laddove però era già risultata decisamente impropria, atteso che il bene può ovviamente confluire, qualora ne ricorrano i presupposti, nel demanio dell'ente [692].

La dottrina più benevola aveva collegato l'espressione alla volontà legislativa di evitare la terminologia espropriativa [693]: ciò però non spiega perché, nel tradurre la formula di cui all'art. 23 del testo unico [694], si fosse voluto precisare che il bene era acquisito al patrimonio «indisponibile», che è termine tecnico fin dal codice civile [695] ed anche da prima [696]. Di cons... _OMISSIS_ ...scrivere l'art. 42-bis sarebbe stato meglio prevedere un effetto acquisitivo puro e semplice, abbandonando la criticata ed equivoca precisazione dell'art. 43, che alcuni commentatori del nuovo istituto hanno inteso nel senso che esso non è necessario per i beni demaniali [697].

Con l'adozione del provvedimento ex art. 42-bis, oltre all'effetto acquisitivo sospensivamente condizionato al pagamento, si produce anche un'altra conseguenza giuridica, dal momento che cessa finalmente l'illecito permanente della pubblica amministrazione. Il provvedimento ex art. 42-bis, esattamente come quello ex art. 43, è infatti un atto di sanatoria [698], che sovverte la qualificazione giuridica di una fattispecie, rendendo lecito ciò che prima non lo era.

Dopo l'adozione, rimangono naturalmente da regolare le conseguenze della fattispecie illecita che ha avuto luogo fino a quel momento - atteso che il provvedimento opera «non retroattivamente» per... _OMISSIS_ ... di legge - nonché le conseguenze dello stesso atto di sanatoria, rispettivamente qualificate in termini di risarcimento e di indennità e destinate a confluire nel medesimo atto di pagamento. Il periodo di illiceità, comunque, ha fine con l'adozione del provvedimento, essendosi ripristinata la legalità violata.