I controlli del procedimento autorizzatorio

rsquo;analisi del procedimento autorizzatorio è stata più volte sottolineata la necessità di chiamare in causa l’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’art. 14 della legge n. 36/2001.

L’art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, infatti, chiede l’intervento di detti organismi per l’emissione del provvedimento autorizzativo, subordinando l’atto all’accertamento della compatibilità del progetto con i valori-soglia stabiliti dallo Stato.

Per ottenere l’accertamento della compatibilità del progetto, il codice delle comunicazioni elettroniche prescrive una serie di adempimenti.

In primo luogo, viene richiesto all’istante di inoltrare insieme alla domanda la documentazione idonea a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.

Qualora la documentazione prodotta non fosse su... _OMISSIS_ ...evisto il potere-dovere del responsabile del procedimento di richiedere il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della domanda.

Detta documentazione ha lo scopo di agevolare il controllo da parte dell’organismo a ciò preposto.

In questa prospettiva, dunque, si comprende la regola di inoltrare copia dell’istanza e della relativa documentazione all’organismo in questione, il quale deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla comunicazione.

Una volta riportate la disciplina che descrive i controlli in materia di installazione di impianti di telecomunicazione occorre effettuare alcuni chiarimenti.

In primo luogo, si ritiene necessario individuare l’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’art. 14 della legge n. 36/2001.

La norma attribuisce il potere alle amministrazioni provinciali e comunali che utilizzano le strutture delle agenzie regionali ... _OMISSIS_ ...ne dell’ambiente, che qualora non fossero operanti, possono essere sostituite da quelle operanti a livello nazionale.

Appare logico, dunque, dedurre che l’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’art. 14 della legge n. 36/2001 è il sistema agenziale ISPRA-ARPA-APPA [4].

In seconda battuta, occorre soffermarsi sulla funzione del parere emesso dall’organismo in questione.

La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto opportuno sottolineare che detto parere «non è necessario ai fini del titolo, né per l’inizio o l’ultimazione dei lavori, ma solo, in via esclusiva, per l’attivazione dell’impianto e del segnale telefonico» [5].

Si deve osservare, però, che la norma richiede, per l’emissione del provvedimento di autorizzazione, il previo accertamento della compatibilità del progetto ai valori-soglia stabiliti dallo Stato.

Come ... _OMISSIS_ ...regola con l’indirizzo giurisprudenziale che afferma la necessità del parere solo ai fini dell’attivazione dell’impianto? Non si configura un contrasto tra l’interpretazione giurisprudenziale e il tenore letterale della norma?

Esiste, probabilmente, una forzatura del testo, la quale, però, trova giustificazione guardando le ripercussioni che potrebbe provocare un’interpretazione restrittiva.

L’affermazione appena riportata si comprende analizzando le sentenze che hanno dovuto precisare la necessità che il parere dell’organismo competente ad effettuare i controlli segua e non preceda la presentazione della DIA o dell’istanza [6].

Detto in altre parole, l’obiettivo di questa giurisprudenza consiste nell’impedire alle amministrazioni competenti per il rilascio del titolo autorizzatorio di aggravare gli oneri dell’istante imponendo obblighi diversi dalla semplice pr... _OMISSIS_ ...la DIA o dell’istanza corredata dalla documentazione necessaria ai fini dell’emissione del parere. In questa prospettiva, si vuole evitare che la mancata pronuncia da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli sia pregiudizievole per l’istante. Il codice delle comunicazioni elettroniche, infatti, non prevede alcuna ipotesi di silenzio rifiuto e, pertanto, «dalla mancata ricezione del parere non possono discendere conseguenze reiettive» [7].

In questo modo, prende vita il principio secondo cui in tema di autorizzazione per la costruzione di un impianto di telecomunicazione «il termine per la formazione del silenzio-assenso […] decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto, e non dalla ricezione, da parte del Comune, del parere dell’ARPA» [8], dal momento che il deposito di detto parere «non è necessario ai fini del titolo, né per l’inizio o l’u... _OMISSIS_ ...lavori, ma solo, in via esclusiva, per l’attivazione dell’impianto e del segnale telefonico» [9]. Questa previsione serve ad evitare che «i tempi di rilascio del parere […] possano rivolgersi in danno del richiedente» [10]

È opportuno, inoltre, precisare che, una volta ricevuto il parere favorevole circa la conformità del progetto ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, il Comune non può rigettare l’istanza ritenendo l’impianto incompatibile con i valori-soglia, in quanto spetta solamente all’organismo competente ad effettuare i controlli una valutazione di questo tenore [11].

La regola appena menzionata è il frutto del principio introdotto in sede contenziosa da parte dei gestori telefonici in base al quale «l’ottenimento dell’abilitazione alla realizzazione degli impianti conseguirebbe al “semplice” rispetto della se... _OMISSIS_ ...entale» [12].

Detto in altri termini, acquisito il parere dell’organismo addetto ai controlli, «all’amministrazione non sarebbe consentito denegare l’autorizzazione» [13].

Si configura così l’autorizzazione come atto dovuto del Comune a fronte del parere favorevole dell’organismo di cui all’art. 14 della legge n. 36/2001 [14], che mal si concilia con l’immagine dei pareri emessi dall’organismo addetto ai controlli come «atti endoprocedimentali non lesivi e non impugnabili» [15].

La non impugnabilità, inoltre, determina l’impossibilità di chiamare in giudizio altre amministrazioni diverse dal soggetto che ha emesso il provvedimento impugnabile [16].

Se l’autorizzazione è un atto dovuto del Comune a fronte del parere ma questo non può essere impugnato in quanto atto endoprocedimentale, cosa accade in caso di assenza de... _OMISSIS_ ... configurabile un vuoto di tutela? È legittimo il provvedimento del Comune che rigetta l’istanza sulla base di valutazioni che spettano all’organismo competente ad effettuare i controlli, il quale però è rimasto inerte?

Fornire una soluzione a questi problemi non è semplice.

In questa prospettiva, si potrebbe ritenere legittimo il provvedimento di rigetto del Comune che, in caso di inerzia del titolare del potere di effettuare i controlli, attesta l’incompatibilità del progetto ai valori-soglia stabiliti dallo Stato. Non bisogna, però, trascurare il fatto che questa soluzione crea dei problemi qualora l’organismo competente ad effettuare i controlli, a seguito del provvedimento di rigetto del Comune, si riappropria di una sua competenza ed emette un successivo parere favorevole. Cosa accade in queste situazioni? La soluzione più ovvia sembra quella di riaprire il procedimento, dal momento che spetterebbe solamente all... _OMISSIS_ ...o competente ad effettuare i controlli le valutazioni di questo tenore [17].

Non solo, ritenere il parere in questione come utile solo ai fini dell’attivazione dell’impianto, pur avendo il pregio di evitare conseguenze negative in caso di inerzia dell’organismo competente ad effettuare i controlli, non sembra ragionevole dal punto di vista economico, dal momento che potrebbe condurre alla creazione dell’impianto da parte del richiedente, per poi vedersi negata la possibilità di attivazione.

Detto altrimenti, si potrebbe immaginare l’ipotesi in cui il procedimento vada avanti senza che l’organismo in questione emetta il parere circa la conformità o meno del progetto ai valori-soglia. L’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzatorio non dice nulla e, dal momento che parere «non è necessario ai fini del titolo, né per l’inizio o l’ultimazione dei lavori, ma solo, in ... _OMISSIS_ ...per l’attivazione dell’impianto e del segnale telefonico» [18], l’istante avvia la costruzione e in seguito l’organismo in questione emette il parere. In base ai principi sopra menzionati il parere potrebbe impedire l’attivazione dell’impianto con il rischio di uno spreco di risorse economiche.

Pertanto, non sarebbe assurdo ipotizzare una riforma per incentivare l’organismo in questione ad emettere il parere nel termine previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche (trenta giorni) senza, però, trasformare quest’onere in un incombente a carico dell’istante.