La terza ed ultima [1] voce della somma di denaro che deve essere quantificata [2] in sede di acquisizione coattiva sanante è prevista dal comma 3 dell’art. 42-bis.
Questo capoverso, dopo essersi occupato al primo periodo dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale [3], prescrive al secondo periodo il risarcimento per il danno da occupazione senza titolo, quantificandolo per ogni anno nel 5% del valore venale, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno [4].
Nell’art. 43, la norma in esame trovava il proprio corrispondente alla lett. b) del comma 6. Questa lettera, infatti, integrava il risarcimento del danno, fondamentalmente commisurato al valore venale del bene ai sensi della lett...
_OMISSIS_ ...eculiare forma di «interessi moratori», decorrenti dal giorno in cui il terreno era stato occupato senza titolo [5].
La disposizione aveva suscitato notevoli dubbi [6], a cominciare proprio dalla qualificazione in termini di «interessi moratori»: l’espressione va infatti riferita all’art. 1224 c.c., che obbliga al pagamento degli interessi legali dal giorno della costituzione in mora [7].
Sennonché, non solo la costituzione in mora non è necessaria per le obbligazioni risarcitorie [8], dal momento che il risarcimento è sempre attualizzato al momento della condanna, ma nel caso di specie mancava anche la funzione tipica di questi interessi, che mirano ad indennizzare il creditore per il ritardo nell’adem...
_OMISSIS_ ...er il mancato godimento di una cosa, come accade nell’occupazione sine titulo [9].
Correttamente, dunque, la giurisprudenza maggioritaria si era orientata nel senso che gli interessi avessero piuttosto natura compensativa [10], rimettendone la disciplina all’art. 1499 c.c. [11], anche se altre sentenze seguitavano ancora a parlare di interessi moratori [12].
Il legislatore del 2011 ha ragionevolmente preso atto della lettura giurisprudenziale e riformulato integralmente la previsione in oggetto. L’art. 42-bis prevede infatti, al secondo periodo del comma 3, un interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, senza sbilanciarsi in ordine alla relativa natura giuridica.
Ad ogni modo, se si considera che persino...
_OMISSIS_ ...ge parlava di interessi moratori la giurisprudenza vi aveva riconosciuto natura compensativa, ad oggi non sembra seriamente dubitabile che gli interessi in parola abbiano la funzione di compensare il privato per il mancato godimento del bene occupato, secondo lo schema disegnato dal citato art. 1499 del codice civile.
La logica di fondo rimane comunque la stessa dell’art. 43: il danno subito dal proprietario per l’occupazione sine titulo, infatti, è presuntivamente quantificato in misura proporzionale al valore venale del bene ed alla durata dell’occupazione stessa.
Dell’emolumento in parola l’art. 42-bis conferma anche la natura giuridica, che è tipicamente risarcitoria, trattandosi di occupazione illegittima e qu...
_OMISSIS_ ...o. Diversamente da quanto rilevato in tema di indennizzo, però, il legislatore non ha sentito la necessità di contrapporre un danno non patrimoniale a quello patrimoniale, evitando di prendere posizione sulla possibilità di risarcire il primo ai sensi dell’art. 2059 c.c., come pure la giurisprudenza amministrativa sembra incline a fare, almeno in teoria [13].
Nel dettaglio, il risarcimento complessivo presuppone la determinazione del risarcimento annuo, che va rapportato al «valore determinato ai sensi del presente comma», cioè al valore venale stimato ai fini dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, che è disciplinato dal primo periodo del medesimo comma 3 e che - come detto [14] - si ritiene comunque rilevante anche laddo...
_OMISSIS_ ...is si riferisca al valore del bene puro e semplice.
Per ogni anno di occupazione illegittima - quella legittima non conta a questi fini [15] - va dunque determinato il valore venale ed il 5% di questo valore deve essere corrisposto al proprietario, come confermato dalla prima decisione del Consiglio di Stato intervenuta in materia dopo l’entrata in vigore dell’art. 42-bis [16]. Dato quindi il valore venale nei singoli anni di occupazione (VU1, VU2, ecc. fino a VUN), il risarcimento del danno (RD) si può trovare sommando il 5% - cioè la ventesima parte - di ciascuno di questi valori.
In via matematica si può dunque dimostrare che è altrettanto corretto sommare tutti i valori e dividere per venti la so...