Esaurita la fase di iniziativa, il procedimento entra in fase istruttoria, laddove l’amministrazione è tenuta ad accertare puntualmente la sussistenza di tutte le condizioni di legittimità richieste dall’art. 42-bis. La mancanza di tali condizioni, infatti, può apparire evidente ictu oculi, ed in tal caso la procedura non avrà neppure avvio, ma può anche risultare successivamente: in tal caso la procedura, benché formalmente avviata, dovrà essere archiviata, perché un provvedimento di acquisizione adottato in carenza dei requisiti prescritti dall’art. 42-bis è senz’altro annullabile per violazione di legge. È infatti ben possibile che una condizione che inizialmente sembrava sussistere risulti poi mancante alla luce dell’attività istruttoria svolta nel corso del procedimento, ad esempio perché le osservazioni presentate dal destinatario della comunicazione di avvio del procedimento ne hanno convincentemente messo in luce l’insussistenz...
_OMISSIS_ ...si, l’ostinazione della p.a. che trascuri le risultanze dell’istruttoria per adottare egualmente il provvedimento acquisitivo potrebbe anche essere valutata in termini di colpa nel corso di un’eventuale azione proposta dal privato per ottenere il risarcimento del c.d. “danno da disturbo”[1].
Di conseguenza, appare consigliabile svolgere prudentemente l’attività istruttoria prescritta dall’art. 42-bis, accertando diligentemente che il bene immobile sia utilizzato per scopi di interesse pubblico[2], che l’utilizzo sia sine titulo[3], che il bene sia stato modificato[4], che il giudizio di bilanciamento tra interesse pubblico e privato si risolva in favore del primo[5] e che non sussistano ragionevoli alternative alla localizzazione prescelta per l’opera pubblica[6]. Soltanto una volta accertati tutti questi presupposti dell’acquisizione coattiva sanante si potrà legittimamente procedere al frazionam...
_OMISSIS_ ...rminazione dell’indennizzo ed infine all’adozione del provvedimento acquisitivo.