Il frazionamento nel procedimento di acquisizione coattiva sanante

Una volta accertato che sussistono tutte le condizioni per l’acquisizione coattiva sanante si deve procedere al frazionamento catastale dell’area da acquisire, dal momento che questa non coincide necessariamente con tutta l’area a suo tempo occupata e considerata nel verbale di immissione in possesso[1].

Per vero, l’art. 42-bis non fa menzione della necessità del frazionamento, come del resto non ne faceva menzione l’art. 43. Ciò nondimeno, nel vigore di quest’ultima norma la giurisprudenza aveva ritenuto illegittima la procedura di acquisizione coattiva sanante non preceduta dal frazionamento[2].

A sostegno della necessità del frazionamento sono state addotte varie ragioni. Anzitutto, l’omesso frazionamento si può risolvere in un’incertezza circa i beni acquisiti, che è di per sé sufficiente per invalidare il provvedimento acquisitivo stesso[3]. D’altra parte, l’esatta quantificazi... _OMISSIS_ ... da corrispondere al proprietario dipende in larga parte dalla superficie dell’area e dalle relative caratteristiche, con la conseguenza che anche la stima realizzata prima di procedere al frazionamento sconterà un’insormontabile difetto di certezza[4]. Come si dirà[5], inoltre, il provvedimento è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari e la trascrizione evidentemente presuppone l’avvenuto frazionamento[6]. Infine, è stato osservato che il frazionamento è atto doveroso nella procedura espropriativa ordinaria e ciò lo rende a fortiori necessario nella procedura acquisitiva in sanatoria, per la quale non è pensabile un’attenuazione dei principi di buona amministrazione[7]. Per tutte queste ragioni, si potrebbe ritenere che il frazionamento dell’area da acquisire sia necessario anche nell’ambito della procedura acquisitiva ex art. 42-bis, così come lo si riteneva nel vigore dell’art. 43.
... _OMISSIS_ ...nché, in dottrina è stato recentemente ricordato che esistono gli atti con riserva di successiva identificazione catastale, non per questo non trascrivibili né, tantomeno, insuscettibili di trasferire la proprietà del bene, bastando a garantire la certezza dell’oggetto negoziato una accurata identificazione planimetrica del bene[8]. D’altra parte, è ben possibile che nel caso concreto il frazionamento risulti impedito dalla situazione dell’area da acquisire ed in questo caso la stessa giurisprudenza ha ritenuto in passato che si possa rimandare il frazionamento catastale: in ipotesi di questo tipo, infatti, la legittimità della procedura acquisitiva è stata condizionata alla sola indicazione planimetrica dell’area da acquisire, in difetto della quale la sanatoria sarà invalida perché affetta da un’inaccettabile difetto di certezza[9]. Fermo restando che un imprescindibile canone di buona amministrazione richiede il previo frazionamento, dunq... _OMISSIS_ ...nere legittima anche la procedura acquisitiva seguita, e non preceduta, dal frazionamento catastale.

In ogni caso, peraltro, può darsi che il frazionamento sia già intervenuto nel corso della procedura espropriativa illegittima, con la conseguenza di esonerare da questo incombente l’autorità competente all’adozione del provvedimento di acquisizione coattiva sanante[10]: anche laddove il frazionamento non sia stato precedentemente redatto, del resto, esso dovrebbe risultare più semplice di quello proprio della procedura espropriativa ordinaria, per la semplice ragione che qui l’autorità occupa, utilizza e dunque conosce il bene[11].