L'aggiornamento cartografico e catastale: il tipo mappale

La legge 1 ottobre 1969, n. 679 ha introdotto l’obbligo per i possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati di produrre una denuncia di cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.

Questa si esegue attraverso la compilazione di un documento di aggiornamento catastale che oltre a contenere gli elementi di natura cartografica per l’aggiornamento della mappa catastale richiede anche l’inserimento delle informazioni per individuare la ditta da accendersi al catasto urbano per le unità immobiliari comprese nel fabbricato oggetto di denuncia.

Per la predisposizione ed approvazione dei tipi mappali, che si differenzia dal tipo di frazionamento solo per l’oggetto del rilievo: invece delle linee dividenti la particella, il rilievo riguarda la sagoma dell’edificio, valgono le stesse modalità tecniche previste per il tipo di frazionamento.

La presentazione in catasto deve essere effettuata entro 6 mesi dalla data di abitabilità.

La per omessa denuncia, originariamente prevista dall’art. 8 della legge 1 ottobre1969, n. 679, per effetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, c. 2 e 5 e art. 114; nonché del decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con la legge 27 novembre 1989, n. 384, art. 8, comma1, all’attualità ammonta a € 4,00, nella misura minima e a € 61,00 nella misura massima.

Il tipo mappale, quindi, concerne l'atto necessario per l’aggiornamento della cartografia catastale in conseguenza dell’edificazione di un fabbricato ed è propedeutico alla presentazione della dichiarazione del fabbricato al catasto edilizio urbano.

I contenuti concernono:
  • la dimostrazione della nuova geometria dell’oggetto del rilievo, inserita nel contesto, cartografico preesistente;

  • il libretto delle misure topografiche eseguite dal professionista redattore del tipo;

  • la dimostrazione delle variazioni censuarie;

  • la relazione tecnica;

  • l’intestazione del lotto edificato da acquisire al catasto edilizio urbano.

Il tipo era presentato in catasto in doppio originale, su un modello in carta lucida, denominato mod. 51 (già visto nel paragrafico dedicato all’illustrazione del tipo di frazionamento).

Come si evince dalla figura seguente (tratta dalle istruzioni per il rilievo di dettaglio catastale) l’oggetto del rilievo, evidenziato in rosso, è rappresentato dal perimetro del fabbricato e relativo lotto edificato.

[Omissis]

In caso di tipo mappale, il documento di aggiornamento catastale oltre degli ordinari elaborati tecnici del tipo di frazionamento, era corredato con lo stampato per la denuncia di cambiamento mod. 3/SPC, di cui si riporta un esempio nelle due figure seguenti.

Il modello 3SPC si componeva di quattro facciate e doveva essere firmato oltre che dal possessore anche dal tecnico che redigeva il tipo mappale.

Nella prima pagina doveva essere riportata la ditta titolare dei diritti reali sull’immobile indicandone le generalità, il codice fiscale, il titolo e le quote di possesso.

La seconda pagina si compone di tre quadri.

Quadro A:

Da compilare solo quando si trattava di stralcio d’area e si trasferiva all’urbano porzioni di particelle per le quali doveva essere indicata la subalternazione letterale e la relativa superficie (la somma delle derivate deve sempre dare la superficie della particella originaria, escluso il caso dell’utilizzo della superficie reale). Di fatto, in sostanza, si trattava di una dimostrazione delle superfici delle particelle derivate dal frazionamento.

Quadro B:

Da compilare sempre, perché in esso si riportavano le particelle o le porzioni di particelle che vanno a costituire il definendo lotto urbano. Per ogni particella o porzione di particella doveva essere indicata la corrispondente ditta catastale.

Nel caso di particelle già censite al catasto fabbricati si doveva indicare “partita 1” o “E.U.”. Se le particelle formavano più lotti, per ognuno di essi, nella fincatura “Formazioni in Lotto”, doveva essere riportata in maiuscolo la lettera distintiva di ogni lotto.

Quadro C:

Doveva sempre essere compilato e riportava la lettera distintiva del lotto individuato nel quadro “B” e la superficie complessiva del lotto, desunta dalla somma delle superfici riportate nel quadro “B”.

Per quanto riguarda il numero da assegnare alla nuova particella (lotto), nel caso di nuova costruzione, si doveva assegnare un nuovo numero, salvo casi particolari (es. fabbricati rurali divisi in subalterni, che passano all’urbano in tempi differiti), per assicurare la corrispondenza univoca tra la mappa del catasto terreni e il censuario dell’urbano.

Qualora il lotto risultava composto da una particella già censita all’urbano, ampliata con completo o parziale accorpamento di particelle censite al solo catasto terreni, si doveva assegnare ad esso un numero unico, tale da garantire l’allineamento del numero della mappa al censuario dell’urbano.

Quadro D:

Riportato nella terza pagina del modello 3/SPC, doveva essere compilato solo quando non esisteva corrispondenza tra la ditta riportata nella prima pagina dello stesso modello e quella riportata nel quadro “B”.

In esso occorreva indicare l’elenco degli atti (cronistoria) che portavano dalla ditta riportata nella banca dati catastale a quella titolare dei diritti sull’immobile.

Se per i documenti citati nella terza pagina non risultavano presentate le corrispondenti domande di voltura l’Ufficio può procedere, qualora l’invito alla parte non trovi accoglimento, alla redazione e trattazione delle relative domande di voltura, a seguito della lettura degli atti recuperati presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare, e provvedere alla emanazione delle relative sanzioni per il recupero dei tributi catastali (compresi gli interessi sui tributi), dell’imposta di bollo e delle spese sostenute dall’Ufficio, in ragione di quanto riportato nella nota prot. n. 1370 del 9 gennaio 2004 e dalla successiva n. 57488 del 19/7/2004 della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare.

In ogni caso è applicabile la sanzione per tardiva presentazione della domanda di voltura.

[Omissis]

Il decreto del Ministro delle Finanze del 2 gennaio 1998, n. 28 , che istituisce il catasto dei fabbricati, allo scopo di costituire una banca dati completa delle costruzioni presenti sul Territorio della nazione comprensiva anche dei fabbricati rurali, ha uniformato le modalità di denuncia dei fabbricati urbani e rurali riconducendole alle norme di conservazione del catasto edilizio urbano.

È stata tuttavia introdotta una procedura semplificata, concernente proprio i criteri di rilievo per alcune costruzioni, definite di modesta rilevanza censuaria e/o cartografica, e l’individuazione di alcune tipologie di modestissimi manufatti, per i quali, non sussiste l'obbligo di accatastamento.

L’art. 6 del DMF 2/98 definisce fabbricati di scarsa rilevanza i seguenti:

a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;

b) le unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 m2; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purché abbiano modesta consistenza plano-volumetrica;

c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

L’art. 3, comma 3 e 4, del DMF 2/98 definisce fabbricati minimali (non soggetti ad obbligo di accatastamento) i seguenti:

3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:

a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;

b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;

c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;

d) manufatti isolati privi di copertura;

e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di

volumetria inferiore a 150 m3;

g) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità.

Le modalità di accatastamento semplificate consentono la facoltà di allegare, al libretto delle misure in luogo del tipo mappale inquadrato sui punti fiduciali un atto di aggiornamento cartografico inquadrato su elementi desunti da fonti cartografiche o da foto aeree, un atto di aggiornamento cartografico riferito ai confini di particella o capisaldi di mappa, un estratto di mappa con indicazione della costruzione ovvero di indicare gli estremi di presentazione di un documento gia’ presentato in catasto (quando non ancora registrato).

In caso di tipo mappale per ampliamento di un fabbricato già presente in mappa, qualora il rapporto tra la superficie dell’ampliamento e quello della particella nel quale esso ricade risulti inferiore ad 1/1000 della superficie originaria, la proposta di aggiornamento non è obbligatoria (Disposizione impartita con nota prot. n. 14063 del 22/2/05 della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare.

Nella predisposizione del tipo mappale il professionista deve fare accurata attenzione per conservare la cronistoria delle intestazioni tra quelle presenti al catasto dei terreni sulle particelle edificate e quelle che si accendono al catasto edilizio urbano (comunque da individuare sin dal tipo mappale).

In particolare quando i possessori del fabbricato non coincidono con quelli iscritti in catasto, possono verificarsi due circostanze: la non coincidenza della ditta dichiarata con quella intestata in catasto, dipende solo dal mancato aggiornamento in catasto ovvero dalla mancanza di un titolo legale reso pubblico.

Nel primo caso la prassi ottimale cui il professionista dovrebbe attenersi sarebbe quella di fare eseguire tutte le volture pregresse al catasto dei terreni, anche attraverso volture di preallineamento (non soggette a tributi); diversamente può segnalare il disallineamento all’ufficio.

Nel secondo caso, quando per la ditta da intestare al catasto edilizio urbano, non siano citati passaggi intermedi resi pubblici con atti formali, negli atti del catasto edilizio urbano viene apposta la seguente annotazione di riserva: “Ditta intestata a seguito di dichiarazione di N.C., non convalidata da titolo reso pubblico, ai soli fini della conservazione del catasto“senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.”

Si rammenta che già dall’entrata in vigore della versione 3.00 di DOCFA non è più possibile l’iscrizione a catasto delle “ditte miste” (cioè quelle nelle quali la titolarità del fabbricato è scissa da quella del terreno sul quale insiste e si è in carenza dell’atto legittimante), e che pertanto ci si dovrà attenere alle seguenti direttive impartite dalla Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare.

Nel caso di dichiarazione di nuova costruzione dove il “possessore” del fabbricato non coincide con quello del terreno sul quale il fabbricato medesimo insiste (quale risulta dall’intestazione catastale) e non sia presente un titolo legale reso pubblico che legittimi il possesso, la circolare n. 1 del 8/5/09, modificando le precedenti direttive impartite con la nota n. 15232 del 15/2/02 della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, prevede che la ditta proprietaria dell'area sia indicata con il codice del titolo “1T - proprietà per l’area”, mentre la ditta proprietaria del fabbricato vada indicata con il codice del titolo “1S – proprietà superficiaria. Tale intestazione sarà gravata dalla seguente annotazione di riserva (R1): “Inesistenza di atti legali giustificanti uno o più passaggi intermedi”.

L'operato dell'ufficio viene notificato alla ditta già iscritta a catasto terreni, qualora non risultino già apposte sul modello di denuncia le firme di tutti i soggetti ivi intestati, mentre il presentatore denunciante viene reso automaticamente edotto dell'apposizione dell'annotazione attraverso la riconsegna della copia di ricevuta. La riserva iscritta nell’intestazione vale per tutti gli immobili oggetto di nuova dichiarazione e si trasporta anche ai successivi trasferimento ad altra ditta. [1]

Anche per il tipo mappale, oltre al libretto delle misure ed alla stampa dell’elaborato grafico, si deve compilare il modello censuario.

Riguardo alla sottoscrizione da parte dei titolari di diritti reali sulle particelle interessate del tipo mappale, poiché è preminente l’interesse fiscale nell’acquisire le dichiarazioni di accatastamento dei fabbricati, questi –diversamente da quanto previsto per i tipi di frazionamento- sono accettati in ogni caso, in presenza della lettera di incarico. Comunque nella trattazione del tipo si procederà alla iscrizione delle eventuali riserve o annotazioni e alla notifica delle risultanze dell’aggiornamento degli atti catastali ai soggetti interessati. [2]

Nel seguito si rappresentano, le innovazioni introdotte rispetto all’illustrazione in precedenza riportata, a partire dal 1/1/2007, nel contesto di adozione della versione 9 della procedura informatica PREGEO e conservate con la versione 10.

Con l’adozione di tali versioni, è stata modifica la struttura del documento di aggiornamento cartografico, con la sostituzione dei precedenti modelli 51, 51 FTP e 3SPC, con nuovi esemplari prodotti a stampa dalla procedura.

Ciò ha consentito di ottenere un documento cartografico, completamente acquisito in formato digitale, costituito da un unico file le cui stampe costituiscono l’atto di aggiornamento cartografico, nella nuova veste grafica, In particolare, per quanto concerne il mod. 3SPC, questo è stato sostituito dalla pagina n. 9/9 “Informazione sui soggetti”.

A titolo di esempio si riporta un tipo mappale redatto per provvedere all’accatastamento di un fabbricato realizzato sulla particella n. 68.

Nella figura che precede è rappresentato lo stato della mappa catastale antecedente alla produzione del tipo e, dopo l’illustrazione del documento di aggiornamento (figura finale), si riporta la stessa mappa aggiornata a seguito della trattazione del tipo da parte dell’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio.

Originariamente sulla particella n. 68 era già insistente un corpo di fabbrica “graffato” al terreno. Con il tipo mappale che si descrive si vuole introddurre negli atti del catasto la variazione consistente nella realizzazione di altri due corpi di fabbirca sulla stessa particella.

[Omissis]

Dal confronto dei due estratti di mappa riportati si evince chiaramente l’oggetto dell’accatastamento costituito dall’introduzione in mappa di tre corpi di fabbrica che hanno assunto i numeri particellari 491, 492 e 493 ubicati all’interno della particella 490.

È evidentemente stata soppressa l’originaria particella n. 68.