Ai sensi del comma 1 dell’art. 42-bis - conforme, sul punto, al previgente art. 43 - il procedimento di acquisizione coattiva sanante rientra nella competenza dell’autorità che utilizza il bene[1]. Torna allora in evidenza l’elemento dell’utilizzo, che spiega dunque una duplice funzione nell’economia dell’art. 42-bis, costituendone sia un presupposto che un criterio di attribuzione della competenza.
Sul punto è bene distinguere a seconda di chi utilizzi il bene, cioè del tipo di impiego al quale sia stato adibito.
Non si pone nessun problema, anzitutto, se il bene è direttamente utilizzato da una autorità, cioè da un soggetto pubblico o privato[2] dotato del potere di espropriare[3]: in tal caso, il provvedimento di acquisizione coattiva sanante ricadrà nella competenza di tale soggetto, anche nell’ipotesi in cui l’espropriazione illegittima sia stata posta in essere da un altro ente[4].
...
_OMISSIS_ ...ià osservato, però, che l’uso diretto del bene è solo uno dei suoi possibili impieghi: l’autorità che lo ha occupato, infatti, può anche adibirlo all’uso generale o all’uso riservato di un altro soggetto.
Ebbene, nell’ipotesi dell’uso generale è tutta la collettività - e non un soggetto individuale - ad utilizzare il bene. Si tratta di fattispecie estremamente frequente, perché riguarda ad esempio i beni destinati alla circolazione stradale: l’autorità li occupa e realizza l’infrastruttura, ma poi occorre un notevole sforzo interpretativo per affermare che essa continua ad utilizzarli, dal momento che chiunque - e non soltanto l’autorità - può beneficiare della strada.
Con un certo margine di approssimazione, però, si può focalizzare l’attenzione sull’esercizio di poteri pubblici, a cominciare dall’autotutela demaniale: tali poteri, che sono esercitati dall’ente p...
_OMISSIS_ ...he in ipotesi di bene adibito all’uso generale, differenziano quest’ultimo ente rispetto alla generalità dei consociati e permettono di qualificarlo in termini di «autorità che utilizza il bene».
In caso di bene adibito all’uso generale, quindi, l’autorità competente all’acquisizione coattiva sanante è quella che esercita sul bene i poteri tipici del proprietario: nel vigore dell’art. 43, ad esempio, questo potere era stato riconosciuto ad ANAS s.p.a.[5] nonché ai consorzi di sviluppo industriale[6] [7].
Ancor più delicata risultava in passato l’ipotesi in cui il bene fosse utilizzato - naturalmente per scopi di pubblico interesse[8] - da un singolo privato, secondo la terza possibile forma di utilizzo del bene pubblico. Nel vigore dell’art. 43, invero, era assai discusso se in simili ipotesi il privato potesse emanare il provvedimento acquisitivo, che la dottrina considerava ammis...
_OMISSIS_ ... in ipotesi del tutto particolari[9].
In occasione della rivisitazione dell’istituto, però, il legislatore del 2011 ha ampliato il novero delle acquisizioni coattive speciali per includervi l’ipotesi del «terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati»[10]: come si dirà[11], uno dei profili di questa fattispecie che l’art. 42-bis ha cura di disciplinare in modo specifico è proprio quello della competenza, con la conseguenza che tale problema, discusso nel vigore dell’art. 43, può dirsi sostanzialmente[12] risolto nel contesto dell’art. 42-bis.