1.1. I presupposti
È noto che la rinnovazione della notificazione può e deve essere ordinata dal giudice, in primo grado, «quando rileva un vizio che importi la nullità» (art. 291 comma 1 c.p.c.) in appello «quando occorre» (art. 350 comma 2), nei procedimenti per convalida di sfratto e per decreto ingiuntivo anche se «risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa» (art. 663 comma 1 c.p.c.) o del decreto (art. 647 c.p.c.).
Per questo, la giurisprudenza appare monoliticamente orientata nell’affermare che la sanatoria per ordine del giudice non può essere ordinata le volte in cui il vizio riscontrato sia tale da provocare (non la semplice nullità, ma) la inesistenza d...
_OMISSIS_ ...notificatorio) .
In sostanza, quindi, l’ordine di rinnovazione, e la conseguente sanatoria, non potranno essere emessi le volte in cui la notifica sia inesistente per essere stata eseguita in luogo o a persona che, oltre ad essere diversi da quelli dovuti, non abbiano alcuna attinenza o riferimento o collegamento con il destinatario .
E neppure potrà essere emesso, ovviamente, quando la notifica non si sia completata, oppure sia stata del tutto omessa.
In relazione a tale ultimo aspetto, si impone una precisazione in ordine ai procedimenti che vengono introdotti con il ricorso, ed in particolar modo a quelli disciplinati dal rito del lavoro.
Dopo aver per molti anni ritenuto il contrario, a partire dal 2008, con la sentenza n. 30604, le Sezioni Unite hanno...
_OMISSIS_ ...dente che la sanatoria potrà essere disposta, in ipotesi, in relazione a vizi che comportino la nullità della notificazione, ma non per eventuali patologie che incidano sulla stessa regolarità della vocatio in jus .
1.2. La rinnovazione della notificazione valida: conseguenze e contrasti
La rinnovazione può (e deve) essere disposta, quindi, se esiste un vizio che implichi la nullità; quid juris, allora, se dopo che essa sia stata disposta il vizio, re melius perpensa, dovesse rivelarsi inesistente?
Il problema – si badi bene – può comportare conseguenze pratiche di un qualche rilievo, sotto un duplice profilo:
1) cosa accade se, ordinata la rinotifica, questa sia rimasta ineseguita, ed il vizio che costituiva il presu...
_OMISSIS_ ...;ultima, ma non alla prima, ed il vizio si sia poi rivelato inesistente?
Il primo dei dubbi esposti ha avuto risposte discordanti, perché la Corte, di recente, ha sancito che l’ordine di rinnovo emesso al cospetto di una notificazione erroneamente ritenuta invalida, ma in realtà perfettamente regolare, deve intendersi pronunziato inutiliter, e quindi nullo ex art. 156 c.p.c, con la conseguente assenza di qualsiasi effetto ricollegabile alla omissione .
In precedenza, tuttavia, la stessa Corte aveva invece ritenuto il contrario, ed aveva affermato che la avvenuta emissione dell’ordine di rinnovazione precluderebbe la successiva verifica della esistenza dei relativi presupposti, per cui in ipotesi di mancata ottemperanza a quell’ordine non sarebbe possibile e...
_OMISSIS_ ...remissione in termini del destinatario, e quindi non elimina gli effetti di preclusioni e decadenze che dovessero essersi medio tempore verificate .
In ordine agli effetti della sanatoria, essi sono espressamente disciplinati dalla norma, che stabilisce che «la rinnovazione impedisce ogni decadenza».
Ogni decadenza, si badi: è quindi fuorviante la locuzione, utilizzata nella pratica, secondo cui la sanatoria opera con efficacia ex tunc.
È fuorviante, perché la rinnovazione della notificazione ha effetti sananti sul piano esclusivamente processuale, e non anche sostanziale, e quindi non è idonea a far retroagire una eventuale interruzione delle prescrizione .
Naturalmente, resta però salva la possibilità che l’atto, notificato invalidamente, ab...
_OMISSIS_ ...entendo così la presunzione di conoscenza di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. .
1.3. Procedimento ed effetti
Dal punto di vista processuale, invece, la sanatoria è in ogni caso, per così dire, integrale ; per questo, la sanatoria ex art. 291 c.p.c. può essere disposta anche allorquando si tratti di notificazione effettuata in esecuzione di un ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331, mediante la fissazione di un nuovo termine, anch’esso perentorio, sempre che quello stabilito ai fini della integrazione sia stato rispettato, ancorché mediante una notifica nulla .
La retroattività della sanatoria, però, non opera per quanto attiene la litispendenza, per stabilire la quale occorre avere riguardo alla notific...
_OMISSIS_ ...attivo (nel senso precisato sopra) in relazione non soltanto a quelle espressamente comminate dall’art. 160 c.p.c., ma, in generale, per qualsiasi nullità della notificazione, ivi comprese quelle derivanti da vizi che non consentano all’atto di raggiungere lo scopo cui è destinato, e cioè la regolare costituzione del rapporto processuale, e senza che spieghi alcuna rilevanza il soggetto cui la nullità sia imputabile .
In tale prospettiva, la sanatoria in parola può operare in ogni stato e grado del giudizio, ivi compresi quelli di cassazione e di rinvio così come può essere applicata alla notificazione del ricorso in riassunzione del processo interrotto .
In ordine ai requisiti – per così dire - «formali» dell’atto con cui v...
_OMISSIS_ ...edervi .
Per procedere alla rinnovazione, non è necessaria una nuova procura, in quanto quella rilasciata a margine o in calce all’atto di citazione la cui notifica sia stata rinnovata conserva la propria validità, ed abilita il difensore a compiere tutti gli atti necessari per lo
svolgimento del processo cui si riferisce così come non occorre una nuova iscrizione a ruolo .
In ordine ai termini, quello stabilito per la rinnovazione ha natura perentoria, e quindi non può essere prorogato, salvo che, prima della sua scadenza, l’interessato non abbia presentato una istanza con la quale abbia idoneamente dimostrato la esistenza di una difficoltà a lui non imputabile ; la perentorietà in parola impedisce dunque che la notifica che dovesse essere stata...
_OMISSIS_ ... che venga dichiarata la inammissibilità della impugnazione precedente , in applicazione di quel principio generale fissato in tema di impugnazioni per il quale la consumazione di tale potere non è conseguenza della semplice notificazione del relativo atto, principio applicabile tanto al giudizio di appello quanto a quello di cassazione .
Sempre in tema di termini, va poi ricordato che nella ipotesi in cui la rinnovazione venga disposta in relazione alla notifica del ricorso per cassazione, il relativo provvedimento influenzerà anche il termine per il deposito, che decorrerà dal giorno assegnato per la rinnovazione, e non da quello nel quale la notificazione sia stata eseguita .
1.4. Ambito di applicazione della sanatoria ex art. 291 c.p.c: in particolare la ...
_OMISSIS_ ... abbiamo visto, in tutte le sue fasi e gradi – ed a quello tributario .
Per il giudice contabile, come è noto, la applicabilità della sanatoria per ordine del giudice è stata espressamente prevista dall’art. 46, comma 24 L. n.69 del 18 giugno 2009 .
In relazione al processo amministrativo, invece, il decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (cd. codice del processo amministrativo) per il ricorso introduttivo ha sancito che «nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisce, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine preventorio per rinnovarla» (art. 44 n.4).
Per il grado di appello, l’art. 93 comma 2 d...
_OMISSIS_ ... parte che intende proporre l’impugnazione può presentare al Presidente del Tribunale amministrativo regionale o al Presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con la impugnazione, un’istanza, corredata della attestazione della omessa notificazione, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione della impugnazione».
Sul punto, va però anche ricordato che l’art. 39 del medesimo decreto legislativo sancisce che: «per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.
Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di pr...
_OMISSIS_ ...pecialmente in relazione ai meccanismi di sanatoria concernenti il ricorso introduttivo.
Il richiamo esplicito alla disciplina del codice di procedura civile in materia di notificazione degli atti, e soprattutto il rinvio a tutte le norme di quel codice che siano espressione di principi generali sembrerebbero far propendere per una applicabilità al processo amministrativo di quell’art. 291 c.p.c. in tema di sanatoria che la Corte Suprema ha chiarito essere espressione di un principio generale ; tuttavia, non si può non rilevare che il rinvio alle regole del processo civile opera «per quanto non disciplinato dal presente codice», e quel codice una disciplina della sanatoria la contiene.
Essa sembrerebbe applicarsi alle ipotesi in cui la notificazione sia nul...
_OMISSIS_ ... la mancata consegna (identificazione che sembra confermata dall’art. 93 comma 2 in tema di appello, che, come abbiamo visto, recita «quando la notificazione abbia avuto esito negativo perchè il domiciliatario si è trasferito») che la giurisprudenza civilistica considera come ipotesi di inesistenza, piuttosto che di nullità.
Apparentemente, quindi il meccanismo di sanatoria nell’ambito del processo amministrativo sembrerebbe addirittura più ampio rispetto a quello previsto dall’art. 291 c.p.c.
Solo apparentemente, però: perché balza subito agli occhi che, mentre la disciplina civilistica consente la sanatoria quale che sia la causa della nullità, (e quindi anche se essa sia imputabile al ricorrente) la norma in commento sembrerebbe poter operare ...
_OMISSIS_ ...tuisca una forma di remissione in termini: se la notifica, per ragioni che non possono essere imputate al ricorrente, non si è completata, o si è completata in maniera invalida, all’attore sarà concesso un nuovo tentativo.
Questa sembra l’interpretazione più corretta, da punto di vista letterale; tuttavia, è difficile negare che essa fa sorgere un delicato problema in tema di differenze rispetto al processo civile, nel quale la sanatoria della nullità prescinde dalla imputabilità.
La disparità di trattamento pare innegabile, tanto più che la limitazione della sanatoria non opererebbe nella ipotesi in cui dovesse avvenire la costituzione volontaria, ipotesi nella quale sarebbero sanati anche i vizi imputabili; per questo, diventa inevitabile chiedersi se essa poss...
_OMISSIS_ ...si la impugnazione dei provvedimenti amministrativi sembra essere irrilevante, in quanto frutto di una vera e propria petizione di principio: l’art. 291 c.p.c. serve proprio per impedire le decadenze, tant’è che consente di evitare il passaggio in giudicato.
Del resto, ad aggravare il dubbio concorre un rilievo addirittura banale: la sanatoria disposta dall’art. 291 c.p.c., che prescinde dalla imputabilità di eventuali nullità, sarebbe oggi applicabile al processo civile ordinario (ed a tutti i riti speciali che ad esso rinviano), a quello tributario (ex art. 1 d.lgs n. 546 del 31 dicembre 1992), a quello contabile, ma non a quello amministrativo; però, per aggirare la limitazione (magari nella ipotesi in cui la complessità di una o più notifiche possa far sorgere...
_OMISSIS_ ...rale introdotto nel nostro ordinamento da Corte Costituzionale 12 marzo 2007 n. 77 procedere alla riassunzione dinanzi a quello amministrativo.
Francamente, la perplessità diventa inevitabile, tanto da rendere forse opportuna la valutazione della praticabilità di una interpretazione alternativa.
Come abbiamo osservato, il meccanismo introdotto dall’art. 44 del codice del processo amministrativo per certi versi appare una forma di remissione in termini per le notificazioni non perfezionatesi, piuttosto che di sanatoria di quelle nulle; in tale prospettiva, sarebbe poi forse possibile ritenere che, se quella costituisce una remissione in termini, allora la sanatoria delle notificazioni nulle, in assenza di una disciplina specifica, resterebbe regolamentata dall’art...
_OMISSIS_ ...eribile, travalicherebbe, probabilmente, i limiti e l’oggetto del presente lavoro; tuttavia, appariva necessario segnalare che il problema esiste e che, se si propende per la prima ipotesi, forse diventa necessario concludere che esso possa essere risolto esclusivamente dal Giudice delle leggi.