1.2. La nullità
La nullità, invece, è espressamente disciplinata dall’art. 160 c.p.c. che la prevede «se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva la applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c.».
E’ evidente che la individuazione del perimetro di questo tipo di vizio sarà una conseguenza della decisione che si sarà assunta in ordine alla configurabilità di una inesistenza delle notificazioni.
Ciò, ovviamente, in quanto, se si ritiene che una notifica possa essere inesistente, si dovrà reputarla tale - e dunque escludere la nullità - in tutti quei casi in cui la deviazione dell’attività in concreto svolta dall’ufficiale notificatore rispetto al modulo procedimentale previsto sia stata tanto rilevante da non consentire neppure di ipotizzare la conoscenza come sviluppo astr...
_OMISSIS_ ...bile di quella attività.
Nella ipotesi in cui invece si dovesse negare la ammissibilità della “inesistenza”, allora al di fuori della nullità vi sarà spazio soltanto per quei vizi talmente lievi da costituire semplici irregolarità, che saranno inidonei, come tali, ad impedire all’atto di produrre gli effetti che gli sono propri.
Ad ogni modo, quale che sia l’esatto perimetro del tipo di patologia in esame, il rinvio all’art. 156 c.p.c. che l’art. 160 c.p.c. opera, consente di comprendere che la elencazione in esso contenuta delle ipotesi che possono determinare la nullità non è tassativa.
Una elencazione, tuttavia, esiste, e quindi vale la pena di accennarvi.
1.2.1. La violazione delle disposizioni circa la persona alla quale la copia deve essere consegnata
La prima ipotesi di nullità, è quella che concerne la violazione delle disposizioni circa la persona alla quale l...
_OMISSIS_ ...sere consegnata.
Conviene però chiarire subito che, sebbene la norma commini espressamente la nullità, come sanzione per la violazione in parola, è proprio in relazione ad ipotesi di questo tipo che la giurisprudenza ha enucleato la categoria della inesistenza, stabilendo che, una volta che sia pacifico che la violazione sia stata commessa, si avrà nullità soltanto nei casi in cui la persona cui materialmente la copia è stata consegnata, ancorché diversa da quella prevista dalla legge, aveva un qualche “collegamento” (o “attinenza” oppure “riferimento”) con il reale destinatario, ed inesistenza nei casi in cui esso invece manchi .
Come si vede, quindi, valgono sul punto le osservazioni già svolte sopra; forse, qui conviene soltanto aggiungere che, se la notifica sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti, può bastare quest’ultimo ad integrare il collegamento con il destinatario, e dunque ad escludere che po...
_OMISSIS_ ...nuta configurabile l’inesistenza.
1.2.2. L’incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta la notificazione
Con uno sforzo encomiabile, la giurisprudenza ha cercato di restringere quanto più è possibile il perimetro del vizio in parola, ritenendolo configurabile soltanto in quelle ipotesi in cui la incertezza circa la individuazione del soggetto al quale era stata eseguita la consegna fosse davvero “assoluta” .
In tale prospettiva, la rilevanza di un eventuale errore sulle generalità è stata reputata limitata a quei casi in cui esso avesse determinato un’incertezza assoluta sulla persona cui l’atto era stato consegnato, incertezza che fosse tale da impedire di verificare se il rapporto tra consegnatario e destinatario fosse idoneo a fondare la presunzione legale di conoscenza .
Prima di concludere, sul punto, due ultimi rilievi.
Il giudizio in ordine alla configurabilit...
_OMISSIS_ ...ertezza deve essere condotto in relazione non alla sola relata di notifica, ma all’intero atto il cui contenuto può essere utilizzato per desumere le indicazioni mancanti, e colmare eventuali lacune .
Per completezza, va aggiunto che un giudizio del genere costituisce un tipico accertamento in fatto, come tale ovviamente riservato al giudice del merito, e quindi insuscettibile di venir censurato in Cassazione, se non sotto il profilo di eventuali difetti di motivazione .
1.2.3. L’incertezza assoluta sulla data
Anche in relazione a tale requisito, la giurisprudenza ha comprensibilmente assunto un orientamento restrittivo, reputando che un problema di invalidità possa porsi esclusivamente in quei casi nei quali la incertezza non possa essere superata in alcun modo .
Va poi precisato che, affinché l’incertezza possa dirsi “assoluta”, occorre che essa sia davvero tale da precludere ...
_OMISSIS_ ...one di tutti gli elementi (giorno, mese ed anno) di cui la data si compone, perché altrimenti il dubbio che dovesse sorgere in ordine ad uno
soltanto di essi potrà comportare la nullità esclusivamente se, a causa di quel margine di incertezza, l’atto non possa essere ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo .
E’ interessante poi notare, a questo proposito, che a tale profilo hanno fatto riferimento diverse sentenze in tema di notifiche mediante fax eseguite nell’ambito del non compianto processo societario, per il quale si è più volte ritenuto che, pur in difetto della disciplina regolamentare di cui all’art. 17 comma 2 d.lgs. 5/2003, la notifica eseguita tra avvocati mediante fax dovesse essere ritenuta (non inesistente ma) nulla per incertezza assoluta in ordine alla data, non certificata dall’ufficiale giudiziario .
Sul punto, tuttavia, mette conto sottolineare che, come vedremo più avanti, si è verificato u...
_OMISSIS_ ...orientamenti nell’ambito delle stesse Sezioni Unite della Corte Suprema, che a breve distanza di tempo hanno dapprima affermato la inesistenza della notifica eseguita mediante fax sebbene essa fosse stata autorizzata dal giudice ex art. 151 c.p.c, in quanto, difettando in tal caso la prova della consegna dell’atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbiterebbe dallo schema legale previsto dagli art. 137 e s.. c.p.c. per poi invece predicarne, nelle stesse condizioni, la validità addirittura .