Il fenomeno della inesistenza della notificazione, come è noto, non è disciplinato dal legislatore, ed è relegato in limiti molto ristretti da parte della dottrina e della giurisprudenza, le quali reputano che essa possa essere ritenuta configurabile soltanto in quelle (rare) ipotesi in cui la notifica dell’atto sia stata eseguita in luogo od a soggetto che, oltre ad essere diversi da quelli dovuti, non abbiano alcuna attinenza, o riferimento o collegamento con il destinatario