VIZI DELLE NOTIFICHE

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Gli effetti dei vizi delle notifiche

Le censure in ordine al quomodo di esecuzione delle notifiche non sono assistite da prescrizione di invalidità potendo quindi, per ciò solo, al più concretare mera irregolarità.

Le differenti forme di patologia delle notifiche

La necessità di accertare immediatamente la regolarità di quel procedimento è, perciò, evidente: ogni sentenza di Cassazione che dichiara la invalidità della notificazione dell’atto introduttivo, comporta lo spreco di molti anni di attività giudiziaria in un sistema che non può permetterselo.

L'inesistenza delle notifiche

Il fenomeno della inesistenza della notificazione, come è noto, non è disciplinato dal legislatore, ed è relegato in limiti molto ristretti da parte della dottrina e della giurisprudenza, le quali reputano che essa possa essere ritenuta configurabile soltanto in quelle (rare) ipotesi in cui la notifica dell’atto sia stata eseguita in luogo od a soggetto che, oltre ad essere diversi da quelli dovuti, non abbiano alcuna attinenza, o riferimento o collegamento con il destinatario

La nullità della notifica

Il giudizio in ordine alla configurabilità di quella incertezza deve essere condotto in relazione non alla sola relata di notifica, ma all’intero atto il cui contenuto può essere utilizzato per desumere le indicazioni mancanti, e colmare eventuali lacune .

L'irregolarità della notifica

E’ categoria i cui confini possono essere ricavati per differenza: costituiscono mere irregolarità tutte quelle deviazioni dal modello legale nelle quali il vizio abbia una gravità tanto lieve da non provocare la nullità (o la inesistenza).

La sanatoria dei vizi delle notifiche per ordine del giudice (art. 291 c.p.c.)

l’ordine di rinnovazione, e la conseguente sanatoria, non potranno essere emessi le volte in cui la notifica sia inesistente per essere stata eseguita in luogo o a persona che, oltre ad essere diversi da quelli dovuti, non abbiano alcuna attinenza o riferimento o collegamento con il destinatario .

La sanatoria dei vizi delle notifiche per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.)

In buona sostanza, la idoneità della prova della conoscenza dovrà essere valutata di volta in volta, tenendo conto della adeguatezza delle difese svolte, per cui, ad esempio, è evidente che la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi comporterà la sanatoria di eventuali vizi della notificazione dell’atto cui ci si oppone .