L'inesistenza delle notifiche

1.1. L’inesistenza


1.1.1. La nozione, e le differenze rispetto alla nullità


Il fenomeno della inesistenza della notificazione, come è noto, non è disciplinato dal legislatore, ed è relegato in limiti molto ristretti da parte della dottrina e della giurisprudenza, le quali reputano che essa possa essere ritenuta configurabile soltanto in quelle (rare) ipotesi in cui la notifica dell’atto sia stata eseguita in luogo od a soggetto che, oltre ad essere diversi da quelli dovuti, non abbiano alcuna attinenza, o riferimento o collegamento con il destinatario .
Le massime sul punto ripetono, in modo più o meno stereotipato, la medesima frase che, però, è di scarso aiuto, perché la enunciazione del criterio astratto sopra ricordato è semplice assai, ma molto più complesso è stabilire se, nelle singole fattispecie, l’attinenza o il riferimento o il collegamento con il destinatario, per quanto vaghi, esista... _OMISSIS_ ...to particolarmente difficile finisce con l’essere il tentativo di estrapolare, da una moltitudine di ipotesi concrete, una regola generale che possa costituire un utile criterio guida per orientarsi in tutti i casi astrattamente possibili, ma non ancora decisi.
E’ complesso – dicevamo – stabilire se l’attinenza o il riferimento o il collegamento vi siano perché si tratta di concetti tanto vaghi e generici da non poter essere inquadrati in una definizione precisa, che si presti ad essere facilmente applicata alle singole fattispecie per permettere di accertare in modo agevole, di volta in volta, se il collegamento (o l’attinenza, o il riferimento) esista, oppure no.


1.1.2. Un caso di contrasto: la notifica presso lo studio dell’avvocato deceduto


Un esempio, si sa, spesso vale più di mille parole; per questo, piuttosto che sprecarne altre per sottolineare ulteriormente tale dif... _OMISSIS_ ...ne ricorrere a quello tratto da un problema che, nella realtà, si è presentato di frequente, e che oggi sembra avere trovato una soluzione condivisa: la notificazione presso lo studio dell’avvocato deceduto, oppure cancellato dall’albo.
In tali ipotesi, la giurisprudenza più recente sembra orientata a ritenere che se quello studio costituiva una entità organizzata, e comune a più professionisti, tanto da far presumere che essa possa essere sopravvissuta al decesso (o alla cancellazione) del destinatario, la notificazione eseguita in quel luogo dovrà essere ritenuta soltanto nulla, ma non già inesistente, con la conseguente possibilità di sanatoria .
Come si vede, quindi, nel caso di specie quel “collegamento” con la persona del destinatario che è reputato idoneo a far sì che sia configurabile la nullità (piuttosto che la inesistenza) della notificazione, è stato ravvisato nella esistenza di una organizzazione dello studio, pr... _OMISSIS_ ...in luogo che presso la persona fisica) si è ritenuta essere stata effettuata la elezione di domicilio.
Appare evidente come un “collegamento” di questo genere sia a dir poco evanescente – non è dato di comprendere se qualsiasi forma di organizzazione sia sufficiente ad integrarlo, oppure se essa debba presentare requisiti particolari, e nella affermativa quali – e conseguentemente estremamente opinabile.
Tanto opinabile che la stessa Corte, in quel medesimo anno 2004 nel quale lo ha ritenuto sufficiente con la pronunzia 22293, con la sentenza n. 10320 lo ha sbrigativamente escluso con poco più di una decina di righe: onestamente, diventa inevitabile il dubbio che si sia al cospetto, piuttosto che della rigorosa applicazione di regole precise, di decisioni che, probabilmente anche per ragioni equitative, hanno adattato quelle regole alla concreta fattispecie dedotta in giudizio.
Per questo, si rende particolarmente complesso r... _OMISSIS_ ...casistica tanto variegata (e non poche volte contrastante) un principio generale, che sia applicabile alle ipotesi per le quali non vi sia un precedente specifico, e che consenta di stabilire di volta in volta, in relazione alle singole fattispecie, se l’attinenza, il collegamento o il riferimento, esistano oppure no.


1.1.3. Il tentativo delle Sezioni Unite di individuare un criterio di distinzione tra inesistenza e nullità


Ad individuare quel principio hanno provato le Sezioni Unite che hanno preliminarmente evidenziato come la categoria della inesistenza non trovi riconoscimento nel nostro ordinamento positivo, e sia stata creata dalla prassi per raggruppare quei fenomeni nei quali non sia possibile riscontrare neppure quei requisiti minimi indispensabili per procedere alla qualificazione del “fatto” oggetto dell’indagine, per inquadrarlo in una determinata tipologia di atti giuridici.
Passate... _OMISSIS_ ...care tale regola alle notifiche, hanno chiarito che una notificazione dovrà essere ritenuta nulla se è possibile immaginare che l’operato dell’Ufficiale giudiziario, ancorché irrituale, sia stato potenzialmente idoneo a provocare la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, ed inesistente nel caso in cui invece la violazione sia stata tanto grave da non permettere di formulare una ipotesi del genere .
Probabilmente, il criterio distintivo individuato era il migliore tra quelli che si potevano enucleare; forse, però, occorre evidenziare che, se si va a verificarne la adeguatezza a risolvere i problemi che possono presentarsi nella realtà, è difficile negare che qualche perplessità permane.
Anche al cospetto di un evento che dimostri inequivocabilmente che la conoscenza vi è effettivamente stata (quale, ad esempio, la avvenuta costituzione in giudizio del destinatario dell’atto con il quale esso è stato introdotto) alla luce di... _OMISSIS_ ...ientamento resterebbe pur sempre necessario verificare se essa si è verificata come sviluppo, ipotizzabile ex ante, dell’attività posta in essere (ancorché irritualmente) dall’ufficiale notificante, oppure se sia stata del tutto casuale, ipotesi nella quale non sarebbe possibile alcuna forma di sanatoria, neppure quella per raggiungimento dello scopo .
Per questo, alla luce dello stato attuale della dottrina e della giurisprudenza, sembrerebbe che al quesito iniziale, in ordine alla opportunità (od alla necessità) di suddividere le possibili patologie delle notificazioni in categorie differenti, sempre che a ciascuna di esse corrisponda una disciplina diversa dalle altre, occorra dare una risposta positiva.
Per la Corte, infatti, se vi è stata una forma di notificazione, per quanto irrituale, i cui sviluppi astrattamente prevedibili ex ante avrebbero potuto consentire la conoscenza da parte del destinatario, si avrà nullità (sanabile)... _OMISSIS_ ...a previsione di sviluppi del
genere non era formulabile, e la conoscenza, magari realmente avutasi, è derivata soltanto da un fatto accidentale, allora vi sarà inesistenza, e quindi sarà inammissibile qualunque forma di sanatoria.


1.1.4. I dubbi: esiste davvero la inesistenza?


Francamente, al cospetto di una soluzione del genere è difficile non restare perplessi: se il collegamento tra validità degli atti del processo e disciplina delle forme è stato introdotto per garantire certezze, è evidente che riconnettere effetti tanto gravi ad una ipotetica astratta possibilità (o impossibilità), da valutarsi ex ante, che la attività irrituale abbia prodotto la conoscenza attraverso degli sviluppi che debbono essere soltanto immaginati, significa ampliare a dismisura il margine di opinabilità, frustrando così lo scopo per il quale il legislatore ha voluto che gli effetti dipendessero dalla regolarità delle forme.
... _OMISSIS_ ...uesto, diventa difficile non chiedersi - considerato che, come ha giustamente osservato la Corte, la nozione dell’inesistenza è una creazione dell’interprete, che non trova riscontro nell’ordinamento positivo - se non meriti piuttosto adesione quella dottrina che ha ritenuto che tale categoria di patologia si ponga in contrasto con il disposto dell’art. 160 c.p.c. che, come è noto, prevede soltanto la nullità come conseguenza di qualsiasi vizio delle notificazioni .
Del resto, è forse il caso di sottolineare come quella distinzione, ancorché più o meno tralatiziamente ripetuta dalla giurisprudenza, sembra cominciare a mostrare le prime crepe anche in alcune pronunzie della stessa Corte Suprema.
Chiamate a qualificare il vizio che affliggeva la notifica di un atto che aveva una qualche attinenza con un processo, e che era stata eseguita non alla parte personalmente (come prescritto dalla legge) ma al procuratore costituito, le Sezion... _OMISSIS_ ...eciso di non dare continuità all’indirizzo, sino a quel momento sostanzialmente pacifico , che aveva qualificato in termini di inesistenza quella patologia, ed hanno ritenuto che essa configurasse invece una ipotesi di nullità.
In motivazione, poi, hanno ricordato com’è che si era andata creando, in dottrina ed in giurisprudenza, tale categoria di vizio, ed in che cosa esso si differenziasse dalla nullità, per fare quindi affiorare, con una qualche chiarezza, delle perplessità in ordine alla stessa predicabilità della inesistenza come categoria autonoma di patologia delle notifiche .
Perplessità che appaiono tanto evidenti, nella motivazione della Corte, che viene da chiedersi se non si sia evitato di portarle alle estreme conseguenze sol perché era stata individuata una strada per raggiungere lo stesso risultato con una pronunzia che avesse
una portata innovativa più contenuta, e che evitasse di rivoluzionare un orientamento ormai... _OMISSIS_ ...ma forse non più del tutto coerente con il primo comma dell’art. 111 della Costituzione (come introdotto dall’art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2).
Tale disposizione, infatti, prevedendo che il processo deve essere regolato dalla legge, dovrebbe forse indurre a dubitare che sia ancora possibile ritenere che esistano tipologie di vizi degli atti processuali che vengano create dalla giurisprudenza, pur non essendo state previste in maniera espressa dal legislatore.


1.1.5. Le conseguenze della distinzione


Tanto più viene da porsi una domanda del genere, in relazione a questa categoria della inesistenza delle notificazioni, in quanto la prassi, dopo averla creata, ha collegato ad essa conseguenze molto gravi, che proprio per la loro rilevanza renderebbero senz’altro opportuna la soppressione della differenziazione o, quanto meno, una maggiore attendibilità del criterio distintivo.
... _OMISSIS_ ...onde, la rilevanza delle conseguenze di una tale distinzione sembra essere stata alla base della decisione con la quale la prima Sezione della Corte Suprema, nel rimettere gli atti al Primo Presidente affinché valutasse la opportunità di investirne le Sezioni Unite, ha sollecitato esplicitamente una riflessione di questo genere .
Nell’occasione, la Corte ha chiaramente indicato che la necessità di un approfondimento sul punto era determinata dalla esigenza di valutare se la gravità delle conseguenze che tradizionalmente vengono ricollegate alla categoria della inesistenza potesse essere considerata effettivamente compatibile con la necessità di assicurare il diritto di difesa.
Vogliamo ricordare, a mò di esempio, soltanto alcune delle conseguenze in parola:
1) La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non esonera chi lo riceve dal proporre l’opposizione, in difetto della quale si produce il passaggio in giudicato, ... _OMISSIS_ ...debitore non sia in grado di formulare la opposizione tardiva, dimostrando, però, che la nullità non ha consentito quella tempestiva), passaggio in giudicato che, secondo la giurisprudenza, non si verifica se la notifica è inesistente, ipotesi nella quale è possibile sia il ricorso per far dichiarare la inefficacia del decreto stesso ex art. 644 c.p.c. . che la opposizione all’esecuzione che dovesse essere stata intrapresa in base ad esso .
2) La nullità della notificazione della citazione introduttiva, se rilevata in appello, impone la remissione del giudizio in primo grado, ex art. 354 c.p.c., mentre la sua inesistenza, stante il principio di tassatività delle cause di rimessione, comporta la sola declaratoria di nullità dell’intero processo .
3) Particolarmente delicate appaiono le conseguenze della distinzione ipotizzata in tema di ammissibilità delle impugnazioni tardive.
Sul punto, infatti si è verificato un aperto contrasto n... _OMISSIS_ ...la Corte tra due orientamenti opposti.
Il primo ha ritenuto che la presunzione di mancata conoscenza operasse soltanto nella ipotesi di inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo, e non anche in quella di nullità .
Il secondo, viceversa, ha reputato che la invalidità della notifica di quell’atto,...

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