Le differenti forme di patologia delle notifiche

Come per tutti gli atti del processo, la validità ed efficacia delle notificazioni dipende dal rispetto delle forme che il codice prescrive per esse.
Una regola del genere, ovviamente, ha l’evidente scopo di permettere che il controllo di quella validità fornisca un risultato attendibile, che non possa essere rimesso in discussione, nel corso del giudizio, sulla base di considerazioni di carattere in qualche misura soggettivo che possono quindi variare con il passare da un grado di giudizio ad un altro.
Se si vuole che il processo possa giungere nel più breve tempo possibile ad una decisione di merito, ed evitare che la attività giudiziaria svolta possa andare in tutto o in parte sprecata per la esistenza di vizi che ne possano inficiare la validità, occorre essere in ... _OMISSIS_ ...a finirebbe inevitabilmente con il riverberare i propri effetti, ex art. 159 c.p.c., praticamente sull’intera causa.
La necessità di accertare immediatamente la regolarità di quel procedimento è, perciò, evidente: ogni sentenza di Cassazione che dichiara la invalidità della notificazione dell’atto introduttivo, comporta lo spreco di molti anni di attività giudiziaria in un sistema che non può permetterselo.
Altrettanto evidente, però, è che occorre chiedersi se qualsiasi violazione dei requisiti di forma prescritti dalla legge produca i medesimi effetti, oppure se questi ultimi vadano differenziati a seconda della patologia, il che renderebbe necessario distinguere i vizi in varie tipologie e, nella affermativa, quali siano i criteri in relazione ai quali la ripar... _OMISSIS_ ...esse corrispondere una difformità di disciplina.
Nel mondo del diritto, infatti, la distinzione tra ipotesi che si assumono essere differenti ha un senso soltanto se produce delle conseguenze sul piano pratico, perché altrimenti si risolve in una sterile esercitazione teorica.
Il primo indizio della esistenza di ragioni che militano a favore della ripartizione è stato desunto dalla lettera dell’art. 291 comma 1 c.p.c., a norma del quale, come è noto, «se il convenuto non si costituisce, ed il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità della notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza».
La semplice lettura della norma consente già di ipotizzare che: 1) ... _OMISSIS_ ...ia previsto dall’ultima parte di quella disposizione (oppure, per essi è indispensabile
che operi un meccanismo del genere, non necessario, invece, per quei vizi che non comportino nullità?).
Basta già questo, perciò, per poter dire che, per prima cosa, occorre analizzare se, nell’ambito di quella più ampia patologia della invalidità, siano in astratto individuabili sottocategorie distinte.
Successivamente, bisognerà accertare se a ciascuna di esse (od a più gruppi di esse) corrispondano differenze di regolamentazione che rendano necessaria la suddivisione.
All’esito di tali verifiche, infine, sarà possibile ipotizzare – anche con l’aiuto di quella casistica enorme cui si è fatto cenno nell’introduzione – le varie diver... _OMISSIS_ ...LF| In tale prospettiva, è sin troppo noto che dottrina e giurisprudenza hanno prevalentemente ritenuto che, tra le varie patologie possibili, fosse necessario distinguere tra: 1) inesistenza; 2) nullità; 3) mera irregolarità.
Se, però, sulla astratta individuazione delle tipologie teoriche di vizi vi è una prevalente (ma non assoluta) concordanza di vedute, molto, ma molto meno agevole è, invece, in presenza della singola, concreta irritualità procedere alla sua qualificazione, sussumendola in una categoria piuttosto che nell’altra.
Ma andiamo con ordine, e passiamo a fare un rapido esame delle diverse forme di patologia.

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