Casi in cui è necessario il permesso di costruire anche per gli interventi pertinenziali

TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE PERTINENZIALI

Gli artt. 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) prescrivono che occorre il permesso di costruire per gli interventi di nuova costruzione, mentre (ai sensi dell'art. 22) è sufficiente la SCIA per le opere pertinenziali.

È necessario il permesso di costruire anche per gli interventi pertinenziali che gli strumenti urbanistici qualificano come interventi di nuova costruzione ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al venti per cento del volume dell’edificio principale (art. 3, comma 1, lettera e.6 DPR n. 380/2001).

Il disposto dell'art. 7 L. n. 94-1982 estende(va) il regime di autorizzazione gratuita anche alle "opere costituenti pertinenze", unicamente a condizione che si trattass... _OMISSIS_ ... conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

La strumentalità urbanistica dell'opera pertinenziale all'edificio cui accede, per esimere dall’obbligo di previo ottenimento di titolo abilitativo edilizio, deve essere oggettiva, cioè connaturale alla struttura dell’opera e non può desumersi, a differenza di quanto consente la nozione civilistica di pertinenza, esclusivamente dalla destinazione soggettivamente data dal proprietario o dal possessore della stessa.

Ai fini urbanistici non possono ritenersi beni pertinenziali, con conseguente loro assoggettamento al regime proprio del permesso di costruire, gli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di servizio a un bene principale, non siano tuttavia coessenziali ma ulteriori ad esso, in quanto suscettibili di un utilizzo in modo autonomo e separato e in quanto occupanti aree e volumi diversi dal bene principale.

Anche le pertinenze necessita... _OMISSIS_ ... titolo qualora integrino un aumento del volume ed un conseguente impatto sul territorio.

TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE PERTINENZIALI --> CASISTICA

Nell'ordinamento statale vi è il principio generale per il quale occorre il rilascio del titolo edilizio quando si tratti di un "manufatto edilizio" e, a tali fini, manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo manufatto su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come una tettoia, che ne alteri la sagoma.

Esula dal concetto di pertinenza un capannone, per di più di notevoli dimensioni, senz’altro suscettibile di autonomo utilizzo, che quindi necessita di permesso di costruire, in quanto aumenta il carico urbanistico.

Un piazzale di circa 6000 mq non può essere considerato pertinenza di un impianto industriale e... _OMISSIS_ ... essere soggetto ad autorizzazione edilizia, atteso che - in materia urbanistica - costituiscono pertinenza solo manufatti di ridotte dimensioni, non idonei ad alterare in modo significativo l'assetto del territorio.

L’attuale testo dell’art. 6 del d.P.R. 380 del 2001 reca l’elenco delle opere di c.d. “edilizia libera”, le quali non necessitano di alcun titolo abilitativo per la loro realizzazione; a prescindere dalla natura esemplificativa o tassativa che si voglia riconoscere a tale elenco, va osservato che esso comprende voci di per sé abbastanza generiche, tali da poter ricomprendere anche opere non espressamente nominate. La voce di cui alla lettera e-quinquies di tale articolo annovera tra le opere realizzabili in regime di “edilizia libera” gli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”.

Una struttura che è suscettibile di autonoma utilizzazione come una tettoia co... _OMISSIS_ ... sintesi una cucina all’aperto per svagarsi nei giorni di bel tempo), non può essere considerata pertinenza in senso edilizio, perché idonea ad un utilizzo autonomo, e richiede quindi il permesso di costruire.

Una struttura suscettibile di autonoma utilizzazione, come un appartamento del tutto utilizzabile per abitarvi, non può essere considerata pertinenza in senso edilizio, perché evidentemente idonea ad un utilizzo autonomo, e richiede quindi per essere realizzata il permesso di costruire.

La realizzazione di una ringhiera protettiva e di una scala in ferro per consentire l'accesso ad un terrazzo costituiscono interventi per i quali non è richiesto il preventivo rilascio del permesso di costruire; infatti, tali opere seppure finalizzate a consentire l'utilizzo del solaio di copertura di un immobile non determinano una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ma si configurano piuttosto come mere pertinenz... _OMISSIS_ ...rdinate ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente inserite al servizio dello stesso, sfornite di un autonomo valore di mercato e caratterizzate da un volume minimo, tale da non consentire una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile al quale accedono e, comunque, tale da non comportare un aumento del carico urbanistico.

Un piccolo locale ad uso deposito rappresenta una mera pertinenza di piccolissime dimensioni con finalità strumentale rispetto all’abitazione principale e per la quale non sussistono i presupposti per la demolizione, non trattandosi di opera soggetta al previo rilascio di titoli edilizi.

Occorre il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti, quand'anche sotto il profilo civilistico essi si possano qualificare come pertinenze.

La realizzazione di un balcone necessita comunque di permesso di costruire trattandosi di intervento che comporta aumen... _OMISSIS_ ...icie utile e mutamento dell'aspetto del fabbricato; tale intervento esula altresì dalla nozione di pertinenza, poiché, mentre quest'ultima deve essere autonoma, il balcone costituisce parte integrante dello stabile.

Il concetto di pertinenza, previsto dal diritto civile, va distinto dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso edilizio e urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire, come nel caso di una tettoia in ferro di rilevanti dimensioni.

Occorre la concessione edilizia quando si tratti di un manufatto edilizio e, salva diversa normativa regionale o comunale, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un'area ... _OMISSIS_ ...riore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, o sia realizzata una qualsiasi opere, come una tettoia, che ne alteri la sagoma.

TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE PERTINENZIALI --> ENTITÀ

Gli artt. 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 prescrivono che occorre il permesso di costruire, tra l’altro, per gli interventi di nuova costruzione. Il medesimo titolo occorre anche per gli interventi pertinenziali che gli strumenti urbanistici qualificano come interventi di nuova costruzione ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al venti per cento del volume dell’edificio principale (art. 3, comma 1, lettera e.6).

Occorre il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti, quand’anche sotto il profilo civilistico essi si possano qualificare come pertinenze; la qualifica di pertinenza urbanistica è infatti ... _OMISSIS_ ...tanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.

Al fine di escludere la necessità del permesso di costruire, la qualifica di pertinenza urbanistica può essere applicata soltanto a opere di modesta entità, che risultano accessorie rispetto a un'opera principale, ma non anche ad opere che si caratterizzano per una propria autonomia rispetto all'opera principale e che, inoltre, non siano coessenziali alla stessa.

Necessita del permesso di costruire la realizzazione di un'opera edilizia autonoma che, comportando un mutamento nell'assetto dei luoghi e u... _OMISSIS_ ...ne del territorio, risulta priva del carattere pertinenziale, gli elementi propri di quest’ultimo essendo, da un lato, l'esiguità quantitativa del manufatto (nel senso che questo dev’essere d’entità tale da non alterare in modo rilevante l'assetto del territorio) e, dall'altro, l'esistenza di un collegamento funzionale tra questo e la cosa principale tale per cui l’uno sia parte integrante e necessaria della seconda, in modo da non poterli separare senza che ne derivi l'alterazione dell'essenza e della funzione dell'insieme.

Dalla previsione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e.6), che considera interventi di nuova costruzione assoggettati a permesso di costruire, tra l'altro, quelli "che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale", non può ricavarsi, a contrario, che laddove tale soglia non sia superata, il manufatto, pur destinato a servizio di quel... _OMISSIS_ ...sia da qualificarsi pertinenza non soggetto a tale regime, essendo pur sempre necessario che esso abbia dimensioni oggettivamente ridotte.

Occorre il rilascio della concessione edilizia (o del titolo avente efficacia equivalente), quando si tratti di un "manufatto edilizio" e, a tali fini, manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come una tettoia, che ne alteri la sagoma.

Il vincolo pertinenziale è caratterizzato oltre che dal nesso funzionale, anche dalle dimensioni ridotte e modeste del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce, per cui soggiace a permesso di costruire la realizzazione di un'opera di rilevanti dimensioni, che modifica l'assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla res principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o d'... _OMISSIS_ ...iguardi di essa.

Affinché un manufatto presenti il carattere di pertinenza, tale da non richiedere per la sua realizzazione il permesso di costruire, è necessario che esso sia preordinato a un'oggettiva esigenza funzionale dell'edificio principale, sia sfornito di un autonomo valore di mercato, sia di volume non superiore al 20% di quello dell'edificio cui accede, di guisa da non consentire, rispetto a quest'ultimo e alle sue caratteristiche, una destinazione autonoma e diversa.

TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE PERTINENZIALI --> NOZIONE

La nozione di pertinenza quale risulta dall'art. 7 comma 2 lett a) d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito dalla L 2.51 marzo 1982 n. 94, deve essere interpretata in modo compatibile con i principi della materia e non può quindi valere a sottrarre al regime del permesso di costruire la realizzazione di opere di rilevante consistenza urbanistica solo perché des... _OMISSIS_ ...io ed ornamento del bene principale.

Con riferimento ai nuovi manufatti il rapporto pertinenziale non può esonerare dalla necessità del titolo opere che, da un punto di vista edilizio ed urbanistico, si pongono come ulteriori, in quanto occupano aree e volumi diversi rispetto alla res principalis. E' infatti soggetta a permesso di costruire ed al conseguente rispetto delle prescrizioni urbanistiche relative al tipo d'intervento, la realizzazione di un manufatto edilizio destinato a soddisfare esigenze non temporanee del soggetto attuatore e, al contempo, ad alterare in modo permanente l'assetto urbanistico di zona, indipendentemente dalla natura dei materiali adoperati.

La nozione di pertinenza quale risulta dall'art. 7 comma 2 lett. a) d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito dalla 1. 25 marzo 1982 n. 94, non può valere a sottrarre al regime del permesso di costruire la realizzazione di opere di rilevante consistenza urbanistica, essendo infat... _OMISSIS_ ...oncessione edilizia (ora permesso di costruire) ed al conseguente rispetto delle prescrizioni urbanistiche relative al tipo d'intervento, la realizzazione di un manufatto edilizio destinato a soddisfare esigenze non temporanee del soggetto attuatore e, al contempo, ad alterare in modo permanente l'assetto urbanistico di zona, indipendentemente dalla natura dei materiali adoperati.

Poiché va tenuto distinto il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso urbanistico, deve essere evidenziato come quest’ultimo non competa ai manufatti che assumono una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro ass...


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