Restituzione e rideterminazione dei contributi concessori per il titolo edificatorio

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> RESTITUZIONE

Poiché l’attività di diniego del rimborso del contributo di concessione opera nell'alveo degli atti paritetici, ne consegue non solo l’inoperatività del termine di decadenza di impugnativa prescritto per gli atti autoritativi - impugnativa che potrebbe anche mancare, bastando l'azione rivolta all’accertamento del diritto soggettivo al rimborso – ma anche che neppure trovano applicazione le norme in materia di procedimento amministrativo che concernono l’attività di imperio, appunto inesistente.

La dichiarazione di decadenza della concessione edilizia emessa in dipendenza del mancato avvio dei lavori entro il termine annuale (nella specie previsto dall’articolo 87 della legge provinciale di Trento 5 settembre 1991, n. 22) integra un accertamento incidentale operato nell’ambito dell’istruttoria sull’istanza di rimborso d... _OMISSIS_ ...costituendo la decadenza stessa il presupposto ineludibile per il rimborso medesimo, ovvero per il suo diniego. Tale accertamento, pertanto, non è oggetto di un procedimento a sé stante avviato d’ufficio o ad istanza di parte, cosicché non è pertinente l’applicazione della normativa sul procedimento amministrativo anche a tale fase incidentale.

Con riferimento al diritto del concessionario di ottenere il rimborso del contributo di concessione sul presupposto della decadenza del titolo edilizio, è solo dal verificarsi della ridetta decadenza (che si realizza ope legis) che è esercitabile il diritto di rimborso, cosicché è da tale data che decorre il termine decennale di prescrizione.

Legittimato attivo all’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. del contributo di concessione è colui il quale abbia versato il relativo importo, radicandosi la relativa controversia esclusivamente nel rapporto instauratosi con il Comune che, ril... _OMISSIS_ ...olo edilizio, ha ricevuto il pagamento.

Allorché il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire ovvero anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla p.a., anche ex artt. 2033 o, comunque, 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Il contributo concessorio è, infatti, strettamente connesso all'attività di trasformazione del territorio e quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare cosicché l’importo versato va restituito; il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente.

Sia la quota per co... _OMISSIS_ ...one - che ha natura essenzialmente paratributaria ed è rapportata alle caratteristiche ed alla tipologia delle costruzioni afferendo alla mera attività costruttiva in sé valutata -, sia la quota per oneri di urbanizzazione - che compensa l'aggravio del carico urbanistico della zona indotto dalla nuova costruzione -, sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all'oggetto della costruzione: la parziale realizzazione di opere previste nel permesso di costruire non può che comportare una riduzione dell'aggravio del carico urbanistico della zona e manifestare una minore capacità contributiva rispetto all'ipotesi in cui entrambe le opere assentite fossero edificate.

Nel caso in cui il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, ovvero quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell'art. 2033 o dell'art. 2041 c.c., l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a tito... _OMISSIS_ ...o per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Il contributo concessorio, infatti, è strettamente connesso all'attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell'originaria obbligazione di dare, cosicché l'importo versato va restituito.

Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all'oggetto della costruzione, per cui l'avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione del... _OMISSIS_ ...o che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata.

Il contributo per il rilascio del permesso di costruire trova titolo nell'effettiva attività di trasformazione del territorio posta in essere dal soggetto interessato in forza del titolo abilitativo all'edificazione. Per cui colui che ha corrisposto il contributo, ha diritto a ottenerne la ripetizione tutte le volte in cui tale trasformazione non abbia, di fatto, avuto luogo, in conseguenza di un'espressa rinuncia al permesso di costruire -che per essere valida deve, evidentemente, riguardare un titolo ancora efficace- ovvero dell'intervenuta decadenza del titolo.

Anche nel caso di parziale realizzazione di quanto assentito si determina una riduzione del carico urbanistico della zona (oneri di urbanizzazione), oltre a comportare una ridotta capacità contributiva del titolare del permesso (costo di costruzione), legittimando quest'ultimo a chiedere una rideterminazione del ... _OMISSIS_ ...origine calcolato dall'amministrazione avuto riguardo all'interezza delle opere assentite- e, dunque, la restituzione della quota corrispondente alla porzione non realizzata.

In caso di realizzazione parziale di un intervento non può essere accolta la domanda restituzione di quanto non versato in via diretta, ma conferito mediante opere di urbanizzazione: l’obbligazione di realizzare una serie di opere a scomputo trova infatti la propria giustificazione causale non solo e non tanto nel carico urbanistico specificamente riconducibile all’entità dei vari interventi edilizi assentiti, bensì nel disegno relativo al complessivo assetto urbanistico stabilito dalla stessa convenzione e quale risultato finale derivante dalla sua attuazione. Non è dunque possibile scindere a posteriori singole parti, per riguardare le scelte negoziate indistintamente l’intero comparto interessato.

Sulla quota parte del contributo di costruzio... _OMISSIS_ ...e al privato interessato spettano gli interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale, dovendosi presumere la buona fede dell'amministrazione resistente in assenza di dimostrazione contraria. Non spetta la rivalutazione monetaria, trattandosi di pagamento di indebito oggettivo, il quale genera la sola obbligazione di restituzione con gli interessi a norma dell'art. 2033 c.c..

Il contributo concessorio è strettamente connesso all'attività di trasformazione del territorio e quindi, ove tale ultima circostanza non si verifichi, il pagamento risulta privo della causa dell'originaria “obbligazione di dare”, cosicché l'importo versato va restituito; il diritto al rimborso sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente.

La mancata o parziale utilizzazione del titolo edilizio dà titolo all’interess... _OMISSIS_ ... la restituzione del contributo di costruzione eventualmente già versato.

Il contributo di costruzione è strettamente correlato alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, dunque, al concreto esercizio della facoltà di costruire. Pertanto, il contributo non è dovuto in caso di rinuncia o, comunque, di mancato utilizzo del permesso di costruire, con conseguente obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., di restituire le somme eventualmente incamerate a tale titolo.

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> RIDETERMINAZIONE

La pubblica amministrazione può sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo del contributo di costruzione,, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza ... _OMISSIS_ ...cuna decadenza, mentre per parte sua il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., nel medesimo termine di dieci anni, anche con un’azione di mero accertamento.

Il procedimento di revisione ha la funzione di adeguare l’importo degli oneri concessori a fenomeni di natura sostanzialmente inflattiva - legati all’aumento generalizzato dei costi di urbanizzazione o costruzione - in maniera da rendere coerente e uniforme nel tempo l’impegno economico contributivo gravante sui beneficiari dei titoli edilizi.

La pubblica amministrazione può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo del contributo di costruzione, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la diff... _OMISSIS_ ...uo;ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza, mentre per parte sua il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., nel medesimo termine di dieci anni, anche con un’azione di mero accertamento.

L’atto di imposizione e di liquidazione del contributo, quale corrispettivo di diritto pubblico richiesto per la compartecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione, non ha natura autoritativa né costituisce esplicazione di una potestà pubblicistica, ma si risolve in un mero atto ricognitivo e contabile, in applicazione di rigidi e prestabiliti parametri regolamentari e tabellari.

Il carattere paritetico del rapporto non esclude la doverosità della rid... _OMISSIS_ ...uante volte la pubblica amministrazione si accorga che l’iniziale determinazione degli oneri di urbanizzazione sia dipesa da un’inesatta applicazione delle tabelle o anche da un semplice errore di calcolo: il Comune è pur sempre, infatti, titolare del potere-dovere di richiedere il contributo di costruzione secondo i parametri e nei limiti fissati dalla legge e dalle disposizioni regolamentari integrative fissate dalle Regioni, facendone una applicazione vincolata alla predeterminazione di coefficienti, che il privato deve conoscere e ben può verificare.

Ai sensi dell'art. 16, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il contributo afferente al permesso di costruire, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, è determinato e liquidato all'atto del rilascio del titolo edilizio, onde non può ammettersi, in mancanza dell'inserimento nel permesso di costruire di una clausola che ne riservi la rideterminazione, che l'... _OMISSIS_ ... comunale possa, in epoca successiva, e a distanza di alcuni anni, in relazione all'aggiornamento delle sue componenti, provvedere ad una nuova liquidazione, richiedendo somme a conguaglio, atteso che la riliquidazione può consentirsi solo quando vi sia rilascio di nuovo titolo edilizio in relazione alla scadenza dell'efficacia temporale del precedente e per il completamento con mutamento di destinazione d'uso delle opere assentite in origine.

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> RIDETERMINAZIONE --> AFFIDAMENTO

La tutela dell’affidamento e il principio della buona fede, che in via generale devono essere osservati anche dalla pubblica amministrazione nell’attuazione del rapporto obbligatorio, possono trovare applicazione in caso di rideterminazione del contributo di costruzione nella quale, ordinariamente, la predeterminazione e l’oggettività dei parametri da applicare al contributo di costruzione, di cui all... _OMISSIS_ ... d.P.R. n. 380 del 2001, rendono vincolato il conteggio da parte della pubblica amministrazione, consentendone a priori la conoscibilità e la verificabilità da parte dell’interessato con l’ordinaria diligenza, solo nella eccezionale ipotesi in cui tali conoscibilità e verificabilità non siano possibili con l’ordinaria diligenza richiesta al debitore, secondo buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), nell’ottica di una leale collaborazione volta all’attuazione del rapporto obbligatorio e al soddisfacimento dell’interesse creditorio vantato dal Comune.


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