ONERI E COSTI

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Il contributo per gli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001

Il privato è tenuto a sostenere le spese necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, perché a seguito del suo intervento di trasformazione del territorio viene determinato un incremento del carico urbanistico.

L’obbligazione di corrispondere il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del T.U. Edilizia

L’obbligazione di corrispondere il contributo di costruzione nasce nel momento in cui viene rilasciato il titolo ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità dello stesso; l’atto di imposizione e di liquidazione del contributo si risolve in un mero atto ricognitivo e contabile, in applicazione di rigidi e prestabiliti parametri regolamentari e tabellari.

Parametri e criteri per la determinazione degli oneri concessori

L’attività amministrativa di determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione è basata su un giudizio discrezionale, dovendosi fare applicazione in parte di parametri indicati a livello normativo regionale, in parte di dati ricavabili da una ricognizione dei costi concreti nel territorio nel quale si provvede, in funzione di valutazioni finalizzate ad individuare elementi da determinarsi mediante stime di carattere presuntivo e probabilistico.

Finalità e natura giuridica degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione

La natura e la finalità del contributo di costruzione è quella di rappresentare un corrispettivo di diritto pubblico nel quale si concretizza la compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Casi in cui non sussiste l'obbligo di pagamento degli oneri concessori per ottenere il titolo edilizio

In materia di edilizia il pagamento degli oneri concessori rappresenta la regola, con la conseguenza che si impone un’interpretazione restrittiva delle deroghe, da ritenere, pertanto, quali ipotesi tassativamente previste dalla legge.

Restituzione e rideterminazione dei contributi concessori per il titolo edificatorio

Il contributo per il rilascio del permesso di costruire trova titolo nell'effettiva attività di trasformazione del territorio posta in essere dal soggetto interessato in forza del titolo abilitativo all'edificazione. Per cui colui che ha corrisposto il contributo, ha diritto a ottenerne la ripetizione tutte le volte in cui tale trasformazione non abbia, di fatto, avuto luogo.

Titolo edilizio: rideterminazione di oneri e contributi

Le determinazioni comunali a carattere regolamentare con cui vengono stabiliti i criteri generali e le nuove tariffe e modalità di calcolo degli oneri concessori sono irretroattive in applicazione del principio tempus regit actum, e dunque possono trovare applicazione esclusivamente per i titoli edilizi rilasciati a far tempo dall’epoca di adozione dell’atto deliberativo e non anche per quelli rilasciati in epoca anteriore.

Scomputo totale o parziale degli oneri o del contributo

L’art. 32, c. 1, lett. g) del Dlg 163/2006, che consente la deroga al successivo art. 128, c. 1 per le opere, realizzate con interventi diretti dei titolari di permesso di costruire, a scomputo totale o parziale del contributo ex art. 16, c. 2 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, può concernere solo l’attuazione di titoli edilizi discendenti da un piano urbanistico già approvato e per gli scopi colà indicati e non già le opere pubbliche che, pur se da esso presuppost ...

Oneri e contributi: soggetti passivi

Sono esclusi dall'area degli obbligati "propter rem" per realizzazione delle opere di urbanizzazione in conseguenza di una convenzione edilizia i soggetti che utilizzano per una loro diversa edificazione le opere di urbanizzazione realizzate da altri, senza avere con questi alcun rapporto, e che, per ottenere la loro diversa concessione edilizia, devono pagare al Comune concedente, per loro conto, i relativi oneri di urbanizzazione.

Oneri e contributi: rapporti con il titolo edilizio

Gli articoli 16 e 42 del d.P.R. 380/2001, concernenti il contributo di costruzione, delineano un rapporto tra il permesso di costruire e il contributo di costruzione in termini di distinzione ed autonomia, avendo i relativi procedimenti funzioni e finalità differenti, di modo che il permesso di costruire conserva o acquista efficacia anche nel caso in cui non venga corrisposto il pagamento del contributo.

Restituzione degli oneri e dei contributi

Allorquando il permesso di costruire non sia utilizzato o sia utilizzato solo parzialmente, spetta all'interessato la restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Oneri e contributi nel mutamento di destinazione d'uso

Nel caso di modificazione della destinazione d’uso cui si correli un maggiore carico urbanistico è integrato il presupposto che giustifica l’imposizione del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa.

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