Casi in cui non sussiste l'obbligo di pagamento degli oneri concessori per ottenere il titolo edilizio

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> ESONERO

In materia di edilizia il pagamento degli oneri concessori rappresenta la regola, con la conseguenza che si impone un’interpretazione restrittiva delle deroghe, da ritenere, pertanto, quali ipotesi tassativamente previste dalla legge.

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> ESONERO --> OPERE PUBBLICHE E DI URBANIZZAZIONE

La ratio dell’esenzione dal contributo di costruzione per le opere pubbliche o di interesse generale, prevista dall'art. 17 del DPR n. 380/2001, è finalizzata, da un lato, ad agevolare l’esecuzione di opere dalle quali la collettività possa trarne utilità, dall’altro, ad evitare che il soggetto che interviene per l’istituzionale attuazione del pubblico interesse corrisponda un contributo che verrebbe a gravare, sia pure indirettamente, sulla stessa comunità che dovrebbe avvantaggiarsi dell’opera, atteso che... _OMISSIS_ ...ello sgravio si traduce in un abbattimento dei costi a cui corrisponde un minore aggravio di oneri per gli utenti.

L'art. 17, comma 3 del DPR n. 380/2001 richiede due requisiti che devono entrambi concorrere per fondare lo speciale regime di gratuità, l’uno di carattere oggettivo, rappresentato dalle opere pubbliche o di interesse pubblico da cui la collettività possa trarre un utile, ovvero la cui fruizione, in via diretta o indiretta, soddisfi interessi generali, e l’altro di carattere soggettivo, costituito dalla presenza di un ente “istituzionalmente competente”, in qualità di soggetto realizzatore delle opere medesime.

La realizzazione di un Interporto, una struttura funzionale a realizzare rilevanti interessi pubblici per la comunità, quali concentrare i flussi di merci e promuovere il trasporto multimodale con particolare riferimento alla modalità ferroviaria (con influssi benefici sull’ambiente), aumenta... _OMISSIS_ ...vità e l’efficienza delle imprese di trasporto/logistica e sviluppare reti logistiche nazionali ed internazionali, offrendo servizi migliori al sistema produttivo, è esonerata dal costo di costruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3 del DPR n. 380/2001.

L’istituto della concessione di opera pubblica è caratterizzato dal trasferimento, in tutto o in parte, al concessionario delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione dell’opera. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo per aversi l'esonero dal costo di costruzione ai sensi dell'art. 17 comma 3 del DPR n. 380/2001 è sufficiente rammentare che esso sussiste per le opere realizzate dai concessionari della P.A., purché si tratti di opere afferenti all’esercizio dell’attività in concessione.

Unica possibilità di esonero dal principio relativo all’onerosità del permesso di costruire di cui all’art. ... _OMISSIS_ ...80/2001 è quella indicata dal successivo art. 17 che individua tra le varie ipotesi anche quella della esistenza di un “interesse generale” (comma 3, lettera c). Tuttavia, per beneficiare dell’esenzione devono concorrere due requisiti: uno di carattere oggettivo, attinente al carattere pubblico o di interesse generale delle opere da realizzare, ed uno di carattere soggettivo, in quanto le opere devono essere eseguite da un ente istituzionalmente competente o da privati che abbiano un legame istituzionale con l’azione dell’Amministrazione volti alla cura di interessi pubblici.

L'opera per la quale si chiede l'esenzione del pagamento degli oneri di urbanizzazione prevista dall'art. 17 del DPR n. 380/2001 deve essere, per le sue oggettive caratteristiche, esclusivamente finalizzata ad un utilizzo a tempo indeterminato dell'intera collettività; ciò in quanto il pagamento degli oneri concessori, essendo finalizzato alla realizzazio... _OMISSIS_ ...di urbanizzazione necessarie al corretto assetto del territorio, costituisce un principio generale dell'ordinamento le cui eccezioni sono di stretta interpretazione.

L’articolo 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 prevede che il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.

La ragione della deroga prevista dalla prima parte dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. 28 gennaio 1977 n. 10 è, anzitutto, quella di agevolare l’esecuzione di opere destinate al soddisfacimento di interessi pubblici o dalle quali la collettività possa comunque trarne una utilità, quando l’esecuzione sia compiuta da un ente istituzionalmente competente tramite un concessionario di opera pubblica, in tal caso venendo g... _OMISSIS_ ...concessione di un beneficio economico che, non contribuendo alla formazione di un utile d’impresa, si riverbera a vantaggio di tutta la collettività che fruisce dell’opera una volta eseguita.

Ai fini dell’esenzione dal contributo di concessione occorre che l’opera sia pubblica o di interesse pubblico e sia realizzata da un ente pubblico, non competendo, invece, alle opere eseguite da soggetti privati, quale che sia la rilevanza sociale dell’attività da essi esercitata nella o con l’opera edilizia cui la concessione si riferisce.

Per l'esenzione dal contributo concessorio occorre che il soggetto realizzatore, quando non sia esso stesso ente pubblico, abbia agito quale organo indiretto dell’amministrazione, come nella concessione o nella delega.

La strumentalità rispetto all’esercizio di un servizio pubblico non è sufficiente ad integrare la nozione di “impianti, attrezzature... _OMISSIS_ ...he o di interesse generale”, di cui all’art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 10 del 1977 (ora art. 17, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001), in quanto l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione vale per la struttura che realizza o contribuisce con vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio, come, a titolo meramente esemplificativo, nell’ipotesi di un impianto tecnico, ma non per un bene la cui strumentalità dipende da scelte discrezionali e, quindi, revocabili, della società, dovendosi dunque concludere che a rilevare non è la destinazione che soggettivamente s’intende dare alla struttura, bensì la sua natura oggettiva: solo laddove l’opera non possa, neppure in astratto, avere una destinazione diversa da quella pubblica si potrà dunque configurare il presupposto per l’esonero dal pagamento del contributo di costruzione.


TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CON... _OMISSIS_ ...OMESSO PAGAMENTO

Anche in pendenza di un contenzioso ed in carenza di un provvedimento giurisdizionale che ciò autorizzi, la sospensione del pagamento di un’obbligazione di carattere pubblicistico non può essere lasciata alla libera volontà del soggetto privato.

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> OMESSO PAGAMENTO --> INTERESSI

Il contributo per oneri di urbanizzazione è una obbligazione "portable", come normalmente "portable" sono le obbligazioni nei confronti della p.a., il cui adempimento spetta all'iniziativa esclusiva del debitore alla scadenza stabilita, ai sensi dell'art. 1219 comma 2 n. 3, c.c., per cui il debitore si intende automaticamente costituito in mora alla scadenza del termine.

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> OMESSO PAGAMENTO --> SANZIONI

Ai sensi sia dall’art. 3 l. n. 47/85 che dall’art. 42 d.P.R. n. 380/20... _OMISSIS_ ...che, decorso inutilmente l’ultimo del complessivo meccanismo di termini stabilito in caso di ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione o delle singole rate il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito; perciò, la sanzione scatta automaticamente, quale effetto legale automatico e l’amministrazione è tenuta, trattandosi di attività vincolata prevista direttamente dalla fonte normativa di rango primario, che trova applicazione ove la Regione non abbia diversamente articolato l’entità delle sanzioni nel rispetto dei parametri fissati dalla legge nazionale, all’applicazione delle sanzioni alla scadenza dei termini di pagamento, senza potersi sottrarre al potere-dovere di aumentare, in funzione sanzionatoria, l’importo del contributo dovuto.

Ai sensi dell'art. 43 d.P.R. n. 380/2001. solo alla scadenza di tutti termini fissati al debitore per l’adempimento, e quindi dopo aver applicato... _OMISSIS_ ...giorazioni di legge, la P.A. avrà il potere di agire nelle forme della riscossione coattiva del credito nei confronti del debitore principale; la portata di tale disposizione è tale da ritenere che la P.A., se pure non è impedita dallo svolgere attività sollecitatoria dei pagamenti, senza attingere al rimedio straordinario della riscossione coattiva, in occasione delle scadenze dei termini intermedi cui sono correlati gli aumenti percentuali del contributo, è certo facultata ad attendere il volontario pagamento da parte del debitore, e eventualmente del suo fideiussore, salvo restando il suo potere-dovere di applicare le sanzioni per il ritardato pagamento; di qui la conclusione che la stretta osservanza del principio di legalità, imposta dalla rigorosa applicazione del canone interpretativo-letterale delle disposizioni, comporta che va ritenuta legittima l’applicazione delle sanzioni per il ritardo, a prescindere da richieste di pagamento che siano potute venire a... _OMISSIS_ ...ssato o al suo fideiussore dalla PA concedente il titolo edilizio.

Compenetrato al diritto di riscuotere l’obbligazione principale del contributo di costruzione previsto dall’art. 3 della legge 27 gennaio 1977, n. 10, cui fa rinvio l’art. 37 della l. n. 47/1985, è quello di imporre le sanzioni pecuniarie per il ritardo nel relativo pagamento, quale strumento di coazione all’adempimento del contributo principale previsto dal legislatore, in tanto dovute in quanto sia dovuto tale onere.

Ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 380 del 2001 l'aumento del contributo di costruzione di cui al precedente art. 16 per mancato versamento nei termini stabiliti, è correlato al fatto in sé del mancato o non puntuale pagamento da parte dell’obbligato, senza distinzione alcuna, sul piano delle conseguenze del meccanismo sanzionatorio, tra l’ipotesi dell’obbligazione del solo debitore e quella in cui sia stata pres... _OMISSIS_ ...ia fideiussoria accessoria per il pagamento del suddetto contributo.

L’art. 42 del d.P.R. n. 380 del 2001, nel disporre l'aumento del contributo di costruzione di cui al precedente art. 16 per mancato versamento nei termini stabiliti, non riconnette rilevanza alcuna ai comportamenti delle parti diverse dal debitore principale (e cioè della amministrazione e del fideiussore) antecedenti al fatto-inadempimento. Ciò che unicamente rileva, nella logica della norma sanzionatoria, è il semplice mancato pagamento della rata di contributo imputabile al debitore principale.

Ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 380 del 2001, che dispone l'aumento del contributo di costruzione di cui al precedente art. 16 per mancato versamento nei termini stabiliti, il potere sanzionatorio comunale non è correlato al previo esercizio dell’onere di sollecitazione del pagamento presso il debitore principale ovvero presso il fideiussore.

L... _OMISSIS_ ...niaria (e le maggiorazioni previste dalla legge) per il tardivo pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, sono dovuti anche nel caso in cui l’ente concedente non abbia provveduto all’escussione della garanzia fideiussoria né altrimenti sollecitato il debitore al pagamento di quanto ancora dovuto.

Il potere-dovere della amministrazione comunale di applicare le sanzioni pecuniarie per il ritardo nel pagamento dei contributi di costruzione al semplice verificarsi delle condizioni previste dalla legge resta integro sia che si ritenga la fattispecie inquadrabile nell’ambito dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, sia che si faccia applicazione dei principi civilistici, dovendosi per contro escludere la sussistenza di un obbligo di preventiva escussione della garanzia fideiussoria.

L’amministrazione comunale ha il potere di applicare, nei confronti dell’intestatario di un titol... _OMISSIS_ ...sanzione pecuniaria prescritta dalla legge per ritardo od omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione anche ove, in caso di pagamento dilazionato di detto contributo, abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria in esito alla infruttuosa scadenza dei singoli ratei di pagamento o abbia comunque omesso di svolgere attività sollecitatoria del pagamento presso il debitore principale.

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> OMESSO PAGAMENTO --> SANZIONI --> COLPEVOLEZZA

L’art. 3 della legge n. 689/1981 (il quale prevede c...


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