Il vincolo assoluto di inedificabilità per la fascia di rispetto dei corsi d’acqua

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> TIPOLOGIE --> CORSI D'ACQUA

Il vincolo di inedificabilità per la fascia di rispetto del corso d’acqua ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 prevede il divieto di “fabbriche e scavi” in una fascia di dieci metri dalle acque pubbliche.L’art. 96 comma 1 lettera f) R.D. n. 523 del 1904, include sotto la dizione onnicomprensiva "fabbriche" gli interventi edilizi che comportino alterazioni o modificazioni dello stato dei luoghi della fascia di rispetto.

Il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d'acqua demaniali ha carattere assoluto ed inderogabile e risponde ad interessi pubblici di rango primario quali la tutela delle acque e la sicurezza dei luoghi.

L’imposizione della fascia di rispetto relativamente alle aree adiace... _OMISSIS_ ...e di scolo dell’acqua piovana è un obbligo che trova il proprio fondamento nella disciplina contenuta negli artt. 96 e 133, primo comma, lett. a), del r.d. 8 maggio 1904, n. 36, la quale al fine della sua applicazione non necessita che il corso d’acqua – perenne o meno – sia rilevabile nelle mappe catastali.

Ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f), il divieto di edificazione entro la fascia di servitù idraulica ha carattere assoluto ed inderogabile, senza che possa aver alcun rilievo il tempo trascorso dalla sua eventuale violazione o la quantità d'acqua effettivamente fluente nel corpo idrico.

I divieti di edificazione sanciti dal R.D. n. 523 del 1904, art. 96, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ovvero di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici. Pertanto, si deve e... _OMISSIS_ ...atività dei divieti connessi alla sua sussistenza soltanto quando risulta oggettivamente non sussistente una massa di acqua pubblica suscettibile di essere utilizzata ai predetti fini, e sempre che non sia nemmeno verosimile la ricostituzione della stessa per eventi naturali.

Opere come il vano contatori e la recinzione metallica sono per loro natura insuscettibili di interferire con le risorse idriche e avifaunistiche tutelate dal vincolo di fascia di rispetto da sorgenti e pozzi e dalla classificazione come Zona di Protezione Speciale, disposta, nell’ambito della c.d. Rete Natura 2000, in attuazione della direttiva 2009/147/CE (c.d. direttiva “Uccelli”).

L’art. 96 del R.D. n. 523 del 1904 che reca l’elenco dei “lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese” opera anche in relazione alle acque lacuali. Il divieto di edificazione in esame ha infatti caratt... _OMISSIS_ ...riguarda, in genere, le acque pubbliche. La regola sub observatione non si limita, quindi, ai soli corsi d’acqua come dimostra l’alinea dell’articolo che, nel fare riferimento alle acque pubbliche in genere, non pone alcuna restrizione del genere diversamente da quanto invece dispone la disposizione di cui all’articolo 98, comma 1, lettera d), circoscritta alle nuove “costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali”.

Nonostante la mancata espressa menzione dei laghi da parte delle previsioni contenute nell’art. 96 del R.D. n. 523 del 1904, se la finalità di tali disposizioni è quella di consentire il libero deflusso delle acque, è evidente che la medesima esigenza si pone con riguardo alle acque dei laghi, anch’esse soggette a innalzamenti di livello.

L’art. 96 del R.D. n. 523/1904 pone un divieto di carattere legale, assoluto e inderogabile, e diret... _OMISSIS_ ...ssicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici: si tratta, quindi, di una regola tesa a garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione e a impedire le esondazioni delle acque ed a scongiurare l’occupazione edificatoria degli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque, sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare da esondazioni.

Ai fini vincolistici e con interpretazione estensiva, le “lame” possono essere equiparate alle “gravine” di cui parla l’art. 51, lett. h), della legge della Regione Puglia n. 56/1980.

Non appare plausibile che la “battigia delle coste dei laghi, dei fiumi, delle gravine” di cui all’art. 51, lett. h), della legge della Regione... _OMISSIS_ ...980, possa ritenersi ricomprendere anche “il limite dei fossi”.

Il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d’acqua, previsto dall’art. 96, lett. f), del Testo Unico 25 luglio 1904, n. 523, ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche e soprattutto il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, e la natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l’inedificabilità assoluta della fascia di rispetto.

Il vincolo fluviale di inedificabilità di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523 ha indubbiamente carattere assoluto ed inderogabile; tale vincolo non opera esclusivamente nel caso in cui risulti - obiettivamente e prima facie - che non sussista una massa di acqua ... _OMISSIS_ ...tibile di essere utilizzata ai fini pubblicistici.

Il divieto di costruzione di opere sugli argini dei corsi d'acqua, previsto dalla lettera f) dell'art. 96, r.d. 523/1904, è informato alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche e soprattutto il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici e ha carattere legale e inderogabile.

Alla luce del generale divieto di costruzione di opere in prossimità degli argini dei corsi d'acqua di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, il rinvio alla normativa locale assume carattere eccezionale. Tale normativa, espressa anche mediante l'utilizzo di uno strumento urbanistico, per prevalere sulla norma generale, deve avere carattere specifico, ossia compendiarsi in una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga es... _OMISSIS_ ...nto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga.

In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96, R.D. 523/1904, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma soprattutto il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, donde l'inderogabilità dell'osservanza dei relativi limiti prescritti.

L'art. 96 R.D. 523/1904 contiene un'elencazione di lavori vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, tra i quali, alla lett. g), è compresa "qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso", cui sono destinati gli argini, i loro accessori e i... _OMISSIS_ ...nenti, con la conseguenza che va inclusa in tale divieto anche l'opera che alteri lo stato, la forma, le dimensioni o la resistenza dell'argine, in quanto ipotesi tutte che la legge prevede in via alternativa tra loro, potendo l'alterazione dello stato dei luoghi, che la norma intende impedire, derivare anche dalla modificazione di una soltanto delle caratteristiche dell'argine.

I divieti di edificazione di opere in prossimità degli argini dei corsi d'acqua sanciti dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ovvero di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, da ciò conseguendo che, quando risulta oggettivamente non sussistente una massa di acqua pubblica suscettibile di essere utilizzata ai predetti fini, deve escludersi l'operatività dei menzionati divieti.

I divieti di edific... _OMISSIS_ ...i dall'art. 96 del regio decreto n. 523/1904, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, hanno carattere assoluto e inderogabile e sono informati alla ragione pubblicistica di salvaguardare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche - e soprattutto - il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.

L’obiettivo di salvaguardare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ed il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, perseguito dall'art. 96 del regio decreto n. 523/1904, può essere messo a rischio anche da strutture temporanee, amovibili, di dimensioni modeste e prive di rilevanza urbanistica.

L'art. 96 del T.U. sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 contiene un'elencazione di lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese. Nello specifi... _OMISSIS_ ... vieta: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori da fiumi, torrenti e canali navigabili, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi. Il divieto di edificazione ha carattere assoluto e riguarda in genere tutte le acque pubbliche, ed è informato alla ragione pubblicistica di assicurare, oltre che alla possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque di fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.

Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f), per come è formulato, è indubbiamente una norma intesa a conferire prevalenza, in materia di distanza dagli argini, alla normativa locale, svolgendo, pertanto, una funzione ... _OMISSIS_ ...l senso che essa è destinata ad operare solo laddove siffatta disciplina manchi.

In materia di distanza dagli argini, la normativa locale, anche espressa mediante l'utilizzo di uno strumento urbanistico, per prevalere sulla norma generale di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f), deve avere carattere specifico, ossia essere una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga.

Alla luce del generale divieto di costruzione di opere in prossimità degli argini dei corsi d’acqua ex art. 96, primo comma, lett. f), del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, il rinvio da quest'ultima disposto alla normativa locale assume carattere ecce... _OMISSIS_ ...ormativa, per prevalere su quella generale, dovrebbe avere carattere specifico, ossia essere espressamente dedicata alla tutela delle acque e alla distanza delle costruzioni dagli argini, nonché tener conto, in modo esplicito, della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini prese in considerazione al fine di stabilire l’eventuale deroga.

Laddove il Comune ritenga presente in loco un fossato appartenente al reticolo idrico minore, si giustifica certamente la previsione di una fascia di rispetto, indipendentemente dalla circostanza che manchi allo stato un tubo di sversamento nel predetto fossato, oppure la portata d’acqua possa variare o addirittura, in alcuni periodi, essere del tutto assente.

Gli artt. 133, lett. a), del r.d. n. 268 del 1904 e 96, lett. f), del r.d. n. 523 del 1904 regolano due diversi regimi, che, in ragione dell'oggetto e delle esigenze poste a fon... _OMISSIS_ ...cuno, sono da ritenersi tuttora vigenti malgrado il sopravvenuto art. 144 del d.lgs. n. 152 del 2006 (secondo cui tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato) atteso che il primo, concernente le opere di bonifica e le loro pertinenze, prevede, a seconda dell'importanza, una distanza minima per i fabbricati che può essere fissata da 4 a 10 metri, mentre il secondo riguarda tutte le altre acque pubbliche, le loro sponde, alvei e difese e fissa la distanza minima di 10 metri per le fabbriche, sicché è legittima la trasposizione nella propria normativa urbanistica, da parte di un comune, di differenti regimi per ciascun corso d'acqua.


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