Opere ed interventi edilizi consentiti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> TIPOLOGIE --> CIMITERIALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA

È legittimo il provvedimento con il quale il comune nega il rilascio dell'autorizzazione edilizia per la realizzazione di un'autorimessa interrata, ai sensi della l. 29 marzo 1989 n. 122, sul rilievo che l'area interessata all'edificazione ricade nella fascia di rispetto cimiteriale nell'ambito della quale gli art. 338 comma 1, t.u. 27 luglio 1934 n. 1265 e 57, d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 vietano qualsiasi costruzione con prescrizioni che prevalgono ratione materiae sulle eventuali diverse destinazioni di zona previste dal piano regolatore, essendo finalizzate alla salvaguardia sia dell'igiene e della tranquillità sia della possibilità di assicurare un possibile futura ampliamento del cimitero, che sarebbe compromesso dall'esistenza di costruzioni altrui.

Un manufatto che... _OMISSIS_ ...namovibilità ed incorporazione al suolo, deve essere qualificato come costruzione edilizia a tutti gli effetti, risulta di per sé incompatibile con il vincolo cimiteriale e con gli interessi ad esso sottesi.

Gli unici interventi edilizi consentiti ai singoli proprietari all’interno della fascia di rispetto cimiteriale sono quelli ora permessi dal comma 7 dell’art. 338 del R.D. n. 1265/34, come sostituito con la legge n. 166/02.

L'assolutezza del vincolo cimiteriale opera con riferimento ad ogni singolo fabbricato e per ogni tipo di costruzione, trattandosi di un divieto di edificazione posto a tutela della natura e della salubrità dei luoghi; sicché non può ammettersi alcuna distinzione in ragione delle concrete peculiarità dei manufatti, riguardando anche gli eventuali manufatti (in ipotesi) pertinenziali.

Il vincolo cimiteriale, essendo un vincolo assoluto, non può essere derogato secondo quanto disposto dall'art... _OMISSIS_ ... 122/89, in quanto anche il parcheggio interrato, in quanto struttura servente all'uso abitativo e, comunque, posta nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale, rientra tra le costruzioni edilizie del tutto vietate dalla disposizione di cui all'art. 338 T.U.L.S.

Il legislatore della regione Piemonte, con l'art. 27 l.r. n. 56/1977, ammettendo la realizzazione di parcheggi entro le fasce di rispetto cimiteriali, non ha inteso legittimare un’attività edilizia suscettibile di tradursi in nuove costruzioni o nell’ampliamento di manufatti esistenti - interventi espressamente preclusi dall’art. 27 predetto in via generalizzata -, bensì ha inteso consentire la realizzazione di aree scoperte, mediante la creazione di apposite aree verdi, sub specie di parchi pubblici o culture arboree industriali, o di aree destinate alla sosta di veicoli.

L'art. 338 del regio decreto n. 1265/1934, quinto comma, primo periodo, come sosti... _OMISSIS_ ... 28, comma 1, lett. b), della legge n. 166/2002, richiamando l’esecuzione di un’opera pubblica o l’attuazione di un intervento urbanistico, dà alle possibili deroghe al rispetto cimiteriale connotazione pubblicistica e non connessa ad interessi edificatori privati: la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quinto comma; e questo art. 338, quinto comma, non presidia interessi privati e non può legittimare interventi edilizi futuri su un'area indisponibile, sia per ragioni di ordine igienico-sanitario sia per la sacralità dei luoghi di sepoltura.

La nozione di “centro abitato” contenuta nel primo comma dall’art. 338 del t.u. approvato con r.d. 1265 del 1934 deve essere intesa in senso più ampio e comprensivo di ogni ambito spaziale nel qua... _OMISSIS_ ...ifici connotati da effettiva e permanente destinazione residenziale ovvero con uso correlato alla residenza, posto che, altrimenti, si consentirebbe la generaliuzzata costruzione o ampliamento dei cimiteri anche a ridosso di edifici a uso abitativo.

Il vincolo cimiteriale ha carattere assoluto, valevole per ogni singolo fabbricato e per ogni tipo di costruzione trattandosi di un divieto di edificazione posto a tutela della natura e della salubrità dei luoghi, per cui non opera alcuna distinzione tra manufatti, riguardando anche gli eventuali manufatti (in ipotesi) pertinenziali.

L'art. 338, comma 1, R.D. n. 1265-1934 (il cui testo è stato parzialmente modificato dall'art. 28 della L. 1° agosto 2002, n. 166, che ha peraltro confermato il limite della zona di rispetto), nel vietare la costruzione di nuovi edifici o fabbricati nel raggio di 200 m. dai cimiteri, si riferisce a qualsiasi tipo di costruzione anche se destinata ad uso diverso d... _OMISSIS_ ...tazione.

Il vincolo di inedificabilità cimiteriale ai sensi dell'art. 338 del R.D. 1265/1934 comporta per sua stessa natura e per la ragioni che ne giustificano l’esistenza la sua applicazione non solo ai centri abitati, ma anche agli edifici sparsi.

Solo per le costruzioni in origine legittimamente insediate in fascia di rispetto, che si trovano ipso facto a distanza inferiore dal limite consentito a seguito della deliberazione dell’ampliamento del cimitero, e non per le nuove costruzioni, né per quelle realizzate ab origine a distanza inferiore dal perimetro cimiteriale, trova applicazione la disciplina derogatoria prevista dal settimo comma dell’art. 338 r.d. 1265/1934, che consente l’adozione di piani di recupero dell’esistente situato in zona di rispetto cimiteriale.

Considerato che, ai sensi del quinto comma dell’art. 338 r.d. 1265/1934, l’insediamento di opere pubbliche o di pub... _OMISSIS_ ... nella fascia di rispetto cimiteriale è ammissibile se non vi si oppongono prevalenti ragioni di ordine sanitario e di tutela degli elementi ambientali di pregio dell’area, deve ammettersi la possibilità, non esclusa dal giudicato, di regolarizzarle ex post, in coerenza con il principio che ammette la sanatoria degli abusi formali o comunque redimibili.

L'attività di deposito materiale a cielo aperto è incompatibile con il vincolo cimiteriale di cui all'art. 338 del r.d. n° 1265 del 1934, secondo cui è vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale. Tale vincolo infatti ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare ... _OMISSIS_ ...onnota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.

La deroga al rispetto del vincolo cimiteriale disposta dal Comune per la realizzazione di un’opera pubblica (ad es. una strada di circonvallazione) deve essere esplicitamente disposta per quell'opera specifica.

La riduzione della distanza minima a 50 metri della zona antistante i cimiteri ex art. 338 del RD 27 luglio 1934 n. 1265, è applicabile non solo per la realizzazione di un’opera pubblica (è in questo senso il riferimento della norma all’attuazione di intervento urbanistico), ma anche per quanto concerne le ipotesi che attengono all'esecuzione di “altre” opere pubbliche, quali parchi, giardini e annessi, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

È ammissibile la deroga alla distanza minima prevista dalla fascia di rispetto cimiteriale nell’ipotesi... _OMISSIS_ ... di strutture ricettive, dovendosi ritenere queste ultime equiparabili, in considerazione della funzione svolta, alle opere di interesse pubblico.

Il vincolo cimiteriale ha natura assoluta e si riferisce a qualunque tipo di manufatto ancorché interrato, quale una cantina.

In tema di interventi edilizi consentiti in zona di rispetto cimiteriale dopo le modifiche apportate all’art. 338 r.d. n. 1265 del 1934 dalla legge n. 166 del 2002, un'opera consistente in un "loggiato" in pilastri di cemento e copertura di elementi metallici e sormontato di lamiera, creato attraverso il collegamento tra due locali esistenti, è valutabile in termini volumetrici e quindi non può essere considerato una mera "tettoia".

È illegittimo un progetto dichiarato di pubblico interesse dall’amministrazione comunale che prevede un ampliamento dell’area cimiteriale comportante l’avvicinamento della stessa ad una ... _OMISSIS_ ...una distanza inferiore ai 50 metri, non intendendosi le limitazioni all’edificazione riferite alla sola edificazione privata, e non intendendosi per "centro abitato" ai sensi dell’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, a cui fa formalmente riferimento il limite di distanza, qualche cosa di diverso dai singoli fabbricati, dovendosi intendere con tale espressione qualsiasi abitazione o aggregazione di abitazioni.

L’art. 338 T.U.L.S. ha espressamente affermato che nel divieto di nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale non rientrano le stazioni radio base per gli impianti di telefonia mobile che per le loro caratteristiche non possono essere classificati come manufatti edilizi incompatibili con il vincolo cimiteriale, in quanto gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non d... _OMISSIS_ ...mbro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura, tenuto anche conto che tali impianti non ledono gli interessi dei quali il vincolo cimiteriale persegue la tutela.

Gli impianti di telefonia mobile non rientrano nel divieto di nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale di cui all’art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934: essi infatti sono assimilabili ai tralicci dell’energia elettrica, non arrecano alcun danno al decoro e alla tranquillità dei defunti; non creano problemi di ordine sanitario, non impediscono l’ampliamento del cimitero.

Le zone di rispetto cimiteriale sono da ricondursi ai fondi di destinazione urbana, destinazione quindi necessariamente incompatibile con la destinazione agricola, e per questo non sono suscettibili di prelazione.

Deve escludersi l'esercit... _OMISSIS_ ...itto di prelazione agraria in ordine alle aree destinate a rispetto cimiteriale, atteso che i suoli rientranti in tali zone ed assoggettate al relativo vincolo, ai sensi del R.D. n. 1265 del 1934, art. 338, ancorché non edificabili, sono suscettibili di utilizzazioni economiche dei terreni stessi non coincidenti con lo sfruttamento agricolo dei medesimi.

Le stazioni radio base per la telefonia mobile, in quanto opere di urbanizzazione primaria, oltre ad essere compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, possono essere installate anche in zona di rispetto cimiteriale, atteso anche il fatto che rispetto a tali installazioni non si pongono i problemi relativi alla tutela delle che tale fascia di rispetto intende tutelare.

Un impianto di telefonia mobile non può in alcun modo essere classificato come un manufatto edilizio, pertanto può essere installato anche in zona di rispetto cimiteriale.

... _OMISSIS_ ...D. 1265/1934 vieta l'edificazione, nella fascia di duecento metri dal muro di cinta dei cimiteri, di manufatti che possono essere qualificati come costruzioni edilizie: quindi l'installazione di un impianto di telefonia mobile che - per le proprie caratteristiche - non può in alcun modo essere classificato come un manufatto edilizio non è incompatibile con il vincolo cimiteriale.

Le stazioni radio base sono opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, e dunque possono essere installate anche in zona di rispetto cimiteriale, tenuto anche conto che non ledono gli interessi dei quali il vincolo di inedificabilità persegue la tutela.

Nelle aree sottoposte a vincolo cimiteriale non sono ammessi gli interventi di edilizia c.d. ‘libera’, ostandovi la previsione di cui al comma 1 dell’articolo 6 del d.P.R. 380 del 2001 il quale fa in ogni caso salve le preclu... _OMISSIS_ ...ti “[da] altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (…)”.

La modifica parziale o totale di un edificio preesistente, con creazione di un organismo edilizio oggettivamente diverso dal precedente, rientra nel concetto di “nuova costruzione”, la quale, rispetto al vincolo assoluto di inedificabilità all'interno della fascia di rispetto cimiteriale posto dall'art. 338 del T.U. n. 1265/1934, non è suscettibile di sanatoria.

Il divieto di edificare nella fascia di rispetto cimiteriale non opera nei confronti di un impianto di telefonia mobile che non può essere class...


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