Possibilità di estendere o ridurre la fascia di rispetto cimiteriale

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> TIPOLOGIE --> CIMITERIALE --> ESTENSIONE E RIDUZIONE

La possibilità, da parte del consiglio comunale, di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 338, comma 5, r.d. n. 1265 del 1934 per dare esecuzione ad un'opera pubblica o attuazione ad un intervento urbanistico, non può che riferirsi solamente alle opere pubbliche o di pubblica utilità, con esclusione di interventi realizzati da privati.

La deroga recata dal comma 4 dell'art. 57 d.P.R. n. 285/1990 tende a salvaguardare -nel rispetto di un predefinito procedimento autorizzatorio- l’interesse pubblico al reperimento di aree per le sepolture, da garantire mediante l’ampiamento dell’area cimiteriale; tale deroga, dunque, in quanto espressamente riferita al mero ampliamento dei cimiteri esistenti, non può essere intesa come costituiva in capo al priv... _OMISSIS_ ...ltà di edificare in deroga alla fascia di rispetto di duecento metri prescritta dall’art. 338, comma 1, r.d. n. 1265/34.

Il comma 4 dell’art. 338 r.d. n. 1265/34 (cfr. anche art. 57, comma 4, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nella formulazione antecedente alla sua abrogazione avvenuta con l’art. 28, comma 2, L. n. 166/2002) concerne soltanto la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento dell’area cimiteriale esistente; non legittima quindi l’edificazione privata in deroga alla fascia di rispetto di 200 metri.

La riduzione della fascia di rispetto - a seconda dei casi - a 100 ovvero a 50 metri su richiesta del Consiglio Comunale per gravi e giustificati motivi poteva a sua volta avvenire soltanto per esigenze di interesse pubblico, come del resto accade a tutt’oggi nell’attuale vigenza della corrispondente disciplina novellata dello stesso art. 338, quinto comma e sempre ad esclusiva iniziati... _OMISSIS_ ... potere a ciò competente, e non già ad iniziativa del privato.

La mera previsione da parte del legislatore di una possibile azione amministrativa finalizzata alla riduzione dell’estensione della fascia di rispetto non identificava, e non identifica, un mutamento della natura intrinsecamente e indefettibilmente assoluta del vincolo, ma consentiva e consente ai pubblici poteri di disporre, nel contesto delle proprie funzioni di pianificazione del territorio e mediante il procedimento speciale inderogabilmente al riguardo contemplato, la localizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse e di standard e, in genere, la realizzazione di opere edilizie e l’insediamento di attività reputate compatibili, sotto il profilo sia igienico-sanitario, sia del mantenimento della sacralità del luogo, con la perdurante insistenza del vincolo. Ciò poteva e può a tutt’oggi avvenire solo ed esclusivamente per iniziativa dei pubblici poteri e nelle form... _OMISSIS_ ...e contemplate ad oggi nell’attuale testo dell'art. 338 T.U.L.S.

La riduzione della fascia di rispetto cimiteriale determinata ex art. 338 del R.D. n. 1265/1934 poteva essere disposta unicamente con provvedimento del prefetto, esclusa ogni possibilità di modifica da parte della sola amministrazione comunale, almeno fino a quando l’art. 338 cit. non è stato modificato dall’art. 28, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, con la quale il relativo potere (peraltro limitatamente alle opere pubbliche e di interesse pubblico ivi indicate) è stato conferito al Consiglio comunale, previo parere favorevole della competente ASL.

Solo con le modifiche introdotte dall'art. 28 della legge n. 166/2000 all’art. 338 del r.d. 1265/1934 il potere di riduzione della zona di rispetto del cimitero a 50 metri (peraltro limitatamente alle opere pubbliche e di interesse pubblico ivi indicate) è stato conferito al Consiglio comunale, ... _OMISSIS_ ...avorevole della competente ASL, mentre in precedenza serviva l'autorizzazione del Prefetto previo acquisizione parere sanitario.

In caso di ampliamento di un cimitero, la nuova fascia di rispetto va misurata radialmente, non dalla cinta muraria originaria, bensì a partire dal perimetro esterno delle aree individuate come zone di ampliamento.

L'istituto della riduzione della fascia di rispetto, derivante dal combinato disposto dell'art. 338, quarto comma, r.d. 1265/34 e dell'art. 57, comma 4, d.P.R. 285/90, attiene solo alle ipotesi di estensione dell'area cimiteriale, e non contempla una correlativa facoltà del privato di insediarsi in deroga alla fascia vigente; tale istituto risulta infatti deputato a soddisfare il pubblico interesse al reperimento di aree per le sepolture anche in deroga all'ordinario limite dei duecento metri nei casi di speciali condizioni locali, ferma la necessità della tutela dell'igiene pubblica e della sacra... _OMISSIS_ ..., quindi l'istituto assolve a necessità che trascendono l'interesse del singolo, che non può per certo sostenerne la correlativa applicabilità uti singuli.

Eventuali deroghe al vincolo distanziale dai cimiteri devono seguire il tipizzato procedimento previsto dall'art. 338, quinto comma, primo periodo, del regio decreto n. 1265/1934, laddove è prevista una specifica delibera del consiglio comunale.

La riduzione del limite metrico del vincolo cimiteriale non vale a determinare – in loco ed a favore di privati – una simmetrica espansione metrica della superficie a disposizione dell’edilizia privata ovvero (il che è concettualmente connesso) a disposizione di procedure di sanatoria di edificazioni già realizzate sine titulo.

La mera previsione da parte dell’art. 338 del r.d. 1265/1934 di una possibile azione amministrativa finalizzata alla riduzione dell’estensione della fascia di rispetto cimiterial... _OMISSIS_ ...a un mutamento della natura intrinsecamente e indefettibilmente assoluta del vincolo, ma consente ai pubblici poteri di disporre, nel contesto delle proprie funzioni di pianificazione del territorio e mediante il procedimento speciale inderogabilmente al riguardo contemplato, la localizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse e di standard e, in genere, la realizzazione di opere edilizie e l’insediamento di attività reputate compatibili, sotto il profilo sia igienico-sanitario, sia del mantenimento della sacralità del luogo, con la perdurante insistenza del vincolo.

L’istituto della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ai sensi del combinato disposto dell’art. 338, quarto comma, del r.d. 1265 del 1934 e dell’art. 57, comma 4, del d.P.R. 285 del 1990, attiene solo ed esclusivamente alle ipotesi di estensione dell’area cimiteriale ivi contemplate, e non prevede una correlativa facoltà del privato di insediars... _OMISSIS_ ...a fascia vigente. L’istituto stesso risulta infatti essenzialmente deputato a soddisfare il pubblico interesse al reperimento di aree per le sepolture anche in deroga all’ordinario limite dei duecento metri nei “casi di speciali condizioni locali”, ferma restando la necessità della tutela dell’igiene pubblica e della sacralità dei luoghi.

La riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ai sensi del quinto comma dell’art. 338 del r.d. 1265 del 1934 come sostituito dall’art. 1 della l. 983 del 1957, - a seconda dei casi - a 100 ovvero a 50 metri su richiesta del Consiglio Comunale per “gravi e giustificati motivi”, poteva avvenire soltanto per esigenze di interesse pubblico, come del resto accade a tutt’oggi nell’attuale vigenza della corrispondente disciplina novellata dello stesso art. 338, quinto comma.

La pur possibile riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a 100 o... _OMISSIS_ ...i, nonché l’altrettanto possibile riduzione dell’estensione della fascia di rispetto per la realizzazione di opere pubbliche o anche per l’attuazione di interventi urbanistici può avvenire soltanto per motivi di interesse pubblico e ad iniziativa del pubblico potere a ciò competente, e non già ad iniziativa del privato.

I vincoli di inedificabilità assoluta nelle zone di rispetto cimiteriale, oggetto delle norme di cui all’art. 338 TULS (R.D. n. 1265-1934) e all’art. 57 d.P.R. n. 803-1975 (Regolamento di Polizia Mortuaria), hanno un’estensione prestabilita dalla legge, suscettibile di riduzione in presenza di taluni specifici presupposti di interesse pubblico e precludono lo jus aedificandi anche in assenza di una specifica previsione in tal senso nel contesto della strumentazione urbanistica comunale.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ost... _OMISSIS_ ...enico sanitarie, il Consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto cimiteriale tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di edifici nuovi. In ogni caso, la deroga ha carattere eccezionale e deve essere giustificata da esigenze pubblicistiche correlate alla stessa edilizia cimiteriale, oppure ad altri interventi pubblicisti purché compatibili con le concorrenti ragioni di tutela della zona. Tali interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento sono solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto di duecento metri.

Il procedimento attivabile dai singoli proprietari all’interno della zona di rispetto cimiteriale è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell’ar... _OMISSIS_ ...o o cambio di destinazione d’uso di edificazioni preesistenti), mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico - come valutato dal legislatore nell’elencazione, al quinto comma, delle opere ammissibili ai fini della riduzione - la procedura di riduzione della fascia inedificabile.

Quando non sussiste l’interesse pubblico alla riduzione dell’area interessata dal vincolo cimiteriale, la relativa estensione deve essere confermata nei termini indicati dal legislatore.

Ai fini della distanza minima dai cimiteri, la nozione di “centro abitato”, come genericamente enunciata nell’art. 338 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, non coincide con la nozione di “centro cittadino”, o “centro urbano”, perché pur potendo comprenderla in quanto più ampia, non si esaurisce nella medesima: essa deve essere intesa in senso più ampio e comprensivo di ogni ambito spaziale nel quale insistano edifi... _OMISSIS_ ... effettiva e permanente destinazione residenziale e/o con uso correlato alla residenza, potendosi escludere il limite all’ampliamento soltanto nell’ipotesi in cui effettivamente si tratti di fabbricato, ad esempio di natura rurale, assolutamente isolato rispetto ad altri nuclei residenziali, posto che, altrimenti, si consentirebbe costruzione o ampliamento dei cimiteri anche a ridosso di edifici a uso abitativo.

L’art. 28, l. n. 166 del 2002, nel modificare l’art. 338, r.d. n. 1265/1934, ha soppresso la preesistente facoltà per le Amministrazioni comunali di ridurre l’ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale da 200 a 50 metri per interventi anche di edilizia privata, consentendo deroghe soltanto per la realizzazione di opere e attrezzature pubbliche o per l’ampliamento del cimitero e mai per interessi privati.

La fascia di rispetto cimiteriale non può essere ridotta ai sensi dell'art. 388, quinto comm... _OMISSIS_ .../1934 per l'esistenza di opere pubbliche che non sono da realizzare, ma risultano già da tempo realizzate all’interno della fascia cimiteriale.

La riduzione ai sensi del quinto comma dell’art. 338 r.d. 1265/1934 può dirsi esclusivamente funzionale alle opere pubbliche soltanto se avviene in misura pari alla distanza delle opere pubbliche esistenti dal confine cimiteriale.

Il parere igienico-sanitario della ASL favorevole alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale può considerarsi adeguatamente motivato se almeno nella proposta del Comune sono illustrati gli effetti igienico-sanitari sulle opere edilizie derivanti dall’insediamento delle stesse a distanza inferiore di 200 metri dal perimetro cimiteriale, effetti che si presumono ex lege non compatibili con il fine di preservare la salubrità dell’abitato. E' invece illegittimo il parere che si esaurisce in un rinvio ad una proposta comunale che si limita a desc... _OMISSIS_ ... dei luoghi documentandolo con elaborati grafici, di fatto riportando solo una situazione contra legem. In tal caso risulta infatti impossibile stabilire in concreto per quali ragioni la ASL abbia ammesso la deroga al divieto di edificazione nella fascia di rispetto cimiteriale.

L’art. 338 del R.d. n. 1256 del 1934, come modificato nel 2002, prevede deroghe ad iniziativa del Consiglio Comunale, e consente la riduzione, a determinate condizioni, della zona di rispetto cimiteriale per scelta dell’amministrazione: per la costruzione di nuovi cimiteri o per l’ampliamento di cimiteri esistenti (comma 4); per la costruzione di opere ...


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