Rispetto delle distanze legali tra edifici frontestanti

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> EDIFICI FRONTESTANTI

Proprio perché funzionali alla tutela di interessi generali connessi ai bisogni collettivi di igiene e di sicurezza, e non del diritto individuale di proprietà, le distanze minime sancite dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 trovano applicazione anche nel caso in cui i due edifici frontistanti appartengano al medesimo proprietario, ovvero nell’ipotesi in cui le pareti finestrate contrapposte appartengano ai due corpi di un’unica costruzione.

La limitata finalità del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, di evitare la formazione tra edifici frontistanti di intercapedini nocive per coloro che vi soggiornano non assorbe od esaurisce l'interesse dei comuni a tutelare anche l'assetto urbanistico delle zone del territorio e la densità in queste degli edifici in relazione all'ambiente e l'obbligo imposto dalla L. 6 agosto 1967, ... _OMISSIS_ ..., di adeguare gli strumenti urbanistici alle sue disposizioni non impedisce conseguentemente loro di dettare nella formazione dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi locali, in virtù dell'autonomia loro riconosciuta dall'art. 128 Cost., nonché in base alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33, ed artt. 871 e 872 c.c., ulteriori regole che, con la stessa efficacia delle fonti primarie del diritto, rendano più gravosa l'attività costruttiva, e, in particolare, di prescrivere un distacco fra gli edifici che si fronteggino, maggiore di quello minimo fissato dal legislatore nell'art. 873 c.c.

La c.d. frontistanza sussiste nella situazione di edifici che, da bande opposte rispetto alla linea di confine, presentino le rispettive facciate che si fronteggino almeno per un segmento, di guisa che, supponendo di farle avanzare, in modo lineare e non radiale (o a raggio) come invece previsto in materia di vedute (art. 907 c.c.), e precisamente in linea o... _OMISSIS_ ... diversi fronti, si incontrino almeno in quel segmento. Se tale possibilità di fronteggiamento non esiste, non si lede alcuna norma sulle distanze fra costruzioni.

La distanza minima di dieci metri tra le costruzioni stabilita dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 ha natura assoluta, e ciò ne impone l'applicazione indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle loro pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento.

Le distanze tra fabbricati non si misurano in modo radiale, come invece avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare.

La distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, ai sensi dell’art. 9 del d.m. n. 1444/68, deve computarsi con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano.
... _OMISSIS_ ...egime legale delle distanze tra gli edifici opera soltanto in relazione a fabbricati tra loro fronteggianti, attesa la possibilità della formazione di intercapedini dannose e nocive.

Al fine di stabilire le distanze legali tra costruzioni sporgenti dal suolo, non è possibile desumere la quota del piano di campagna dalle scelte progettuali, come invece è logico e naturale, dallo stato di fatto del terreno, perché rappresenta un’interpretazione capziosa della nozione di opere di sistemazione del terreno, che non sono tutte quelle scelte dal progettista, ma quegli interventi di minima entità necessari a conformare il terreno alla futura attività edilizia: dissodamento, livellamento e interventi analoghi, ma non ad alterare le caratteristiche naturali dello stesso; altrimenti, si perverrebbe alla conclusione che lo stacco dell’edificio dal terreno non sia ancorato a dati certi ed obiettivi, ma a scelte arbitrarie ed insindacabili del proprietario d... _OMISSIS_ ...ile.

Il dovere di rispettare le distanze di cui all'art. 9 DM 1444/1968 sussiste indipendentemente dalla eventuale differenza di quote su cui si collochino le aperture tra le due pareti fronti stanti e, ai fini dell'operatività della previsione, è addirittura sufficiente che sia finestrata anche una sola delle due pareti interessate.

La distanza inderogabile che deve sussistere tra edifici antistanti prevista dal d.m. 1444/1968 non riguarda edifici preesistenti.

La disposizione dell'articolo 9 n. 2 del Dm n. 1444 del 1968, che prescrive la distanza di dieci metri che deve sussistere tra edifici antistanti, riguarda "nuovi edifici" intendendosi per tali gli edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi) "costruiti per la prima volta" e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse.

L’art. 873 c.c. in materia di distanze... _OMISSIS_ ... applicazione nel caso in cui i fabbricati, sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggiano, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farli avanzare verso il confine in linea retta, si incontrino almeno in un punto.

Le distanze di cui all'art. 873 c.c., si applicano esclusivamente agli edifici che si "fronteggiano", di conseguenza esse vanno calcolate in modo lineare e non a raggio.

La distanza minima di dieci metri fra fabbricati è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata essendo indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente, in quanto è sufficiente, per l'applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta.

L'art. 873 c.c., che regola la distanza ... _OMISSIS_ ...ra costruzioni su fondi finitimi non è applicabile alle costruzioni erette su suolo pubblico, in confine con i fondi dei proprietari frontisti, ai quali spetta soltanto l'uso normale delle piazze e delle strade e l'eventuale limitazione di tale uso non lede un diritto soggettivo del frontista ma può ledere soltanto lo interesse occasionalmente protetto alla conservazione dei vantaggi derivanti da detto uso normale, come la visuale, l'accesso, ecc.

Allorquando l'entità del distacco fra fabbricati sia stabilita in rapporto all'altezza delle costruzioni che si fronteggiano, l'altezza da prendere in considerazione è quella dei prospetti che delimitano il distacco.

In tema di distanze legali tra costruzioni non aderenti, la misura fissata dalla norma del codice civile o da norme speciali regolamentari deve trovare applicazione indipendentemente dal reale pericolo o dal danno che ne derivi alla costruzione già realizzata dal proprietario del fondo... _OMISSIS_ ...l fine è sufficiente che trattisi di costruzioni e che esse, per il fatto che si fronteggino, anche in parte, diano luogo a intercapedini: e mentre viene meno il primo requisito quando il manufatto non possegga i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo o sia, per sue peculiari caratteristiche, astrattamente inidoneo a formare intercapedine, manca il secondo quando le costruzioni si guardino con gli spigoli, sicché non ne è possibile, sia pure in proiezione, il fronteggiamento.

Il presupposto per l’applicazione della distanza minima dei 10 metri ex art. 9 del D.M. 1444/68 è che gli edifici siano “antistanti”.Tale distanza va riferita ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e vale anche tra immobili di altezza diversa e prescindendo dal fatto che essi siano o meno in posizione parallela e senza la necessità che entrambe le pareti frontistanti siano finestrate, essendo sufficie... _OMISSIS_ ...una soltanto di esse.

La distanza minima fissata dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444 di 10 m. dalle pareti finestrate è volta alla salvaguardia delle imprescindibili esigenze igienico –sanitarie, al fine di evitare malsane intercapedini tra edifici tali da compromettere i profili di salubrità degli stessi, quanto ad areazione luminosità ed altro. Ferme restando la ratio sottesa alla norma de qua e la cogente valenza della stessa, occorre convenire che è da escludere che la distanza dei 10 metri possa applicarsi quando gli edifici non sono “antistanti”, venendo meno in radice il rischio che possano crearsi malsane intercapedini.

La distanza minima fissata dall'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n.1444 di dieci metri dalle pareti finestrate è volta alla salvaguardia delle imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, al fine di evitare malsane intercapedini tra edifici tali da compromettere i profili di salubrità degli stes... _OMISSIS_ ...reazione, luminosità ed altro; e trattasi certamente di una norma che, in ragione delle prevalenti esigenze di interesse pubblico, ha carattere cogente e tassativo, prevalendo addirittura sulle disposizioni regolamentari degli enti locali che dispongano in maniera riduttiva. Essa è inoltre sottratta a qualsiasi valutazione o apprezzamento discrezionale e alla disponibilità dei privati interessati.

La distanza minima tra edifici non è diretta a tutelare la privacy, ma la salubrità e la sicurezza e pertanto andrebbe applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle pareti.

La distanza minima tra facciate prospicienti sancisce la distanza che occorre mantenere tra le costruzioni a tutela di esigenze generali di igiene, salubrità e sicurezza degli abitati (cfr. anche l'art. 9 del d.m. 2.4.1968, n. 1444) e, dunque, a salvaguardia di primari interessi di natura pubblicistica.

In tema ... _OMISSIS_ ...legali della proprietà, l'art. 873 c.c., avendo la finalità di impedire intercapedini dannose, prevede che le norme sulle distanze legali si applicano soltanto agli edifici che si fronteggiano: diversamente, non trova applicazione la tutela restitutoria che si attua attraverso l'arretramento dell'edificio in modo da renderlo conforme alla distanza consentita.

In materia di distanze, assumono rilievo esclusivamente le superfici frontistanti mentre gli ampliamenti della sagoma dell’immobile non contigui sono estranei dall’ambito precettivo delle disposizioni che mirano ad impedire la formazione di intercapedini antigieniche o dannose.

Ai fini del rispetto delle distanze tra le costruzioni e dal confine per le norme contenute nei regolamenti edilizi si deve fare riferimento anche alla tutela dell'assetto urbanistico, con la conseguenza che rileva la distanza in sé delle costruzioni a prescindere dal loro fronteggiarsi.

... _OMISSIS_ ... 1444/1968 trova applicazione indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente.

Nei casi in cui le norme edilizie locali non dispongano diversamente, l'art. 41 quinquies, comma 1, lett. c), L. n. 1150 del 1942 costituisce una vera e propria norma di relazione, integrativa di quelle del codice civile in tema di distanze, la cui inosservanza consente al vicino l'esercizio dell'azione diretta all'eliminazione della parte dell'immobile edificata in violazione.

La violazione delle distanze minime tra costruzioni dettate da norme regolamentari locali con riferimento al criterio dell'altezza degli edifici che si fronteggiano riguarda un precetto relativo alla distanza tra i fabbricati e non all'altezza degli stessi, con la conseguenza che le relative domande giudiziali dovranno riguardare l'arretramento della costruzione ed... _OMISSIS_ ...ormità dal limite e non anche la demolizione della stessa in altezza, essendo quest'ultima di per sé legittima.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.