Vincoli di inedificabilità in fascia di rispetto cimiteriale

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> TIPOLOGIE --> CIMITERIALE --> EDIFICABILITÀ

La situazione di inedificabilità, conseguente alla sussistenza di un vincolo cimiteriale, può essere rimossa solo in ipotesi eccezionali e, comunque, solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate dal comma 5 dell'art. 338 r. d. n. 1265 del 1934.

Ai sensi dell'art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, è vietato costruire entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risulta dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune, o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Il vincolo di inedificabilità, previsto dall'art. 338 TULS, norma di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni di piano regolatore generale, non consente di allocare, ... _OMISSIS_ ...la fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere comunque incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia intende tutelare.

Il vincolo cimiteriale determina una tipica situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque per considerazioni di interesse pubblico, ex art. 338, comma 4 r. d. 27 luglio 1934 n. 1265. L'unico procedimento, attivabile dai singoli proprietari all'interno della fascia di rispetto è quello finalizzato agli interventi di cui all'art. 338, comma 7, dello stesso r. d. n. 1265/1934 (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti), restando attivabile solo d'ufficio – per i motivi anzidetti – la procedura di riduzione della fascia inedificabile in questione.

Ai sensi dell'art. 338 R.D. 1265/1934, il vincolo cimiteriale è stabilito in 200 metri. Tale è la... _OMISSIS_ ... che impone il divieto di edificazione.

L'art. 338 R.D. 1265/1934 non si applica nel caso di cimiteri militari di guerra decorsi 10 anni dall’ultimo seppellimento. La ragione è evidente, posto che, nel caso di cimiteri militari di guerra, le esigenze sanitarie appaiono venire meno trascorsi dieci anni e quelle sociali e religiose appaiono attenuate decorso tale termine.

Il vincolo cimiteriale prescritto dall’art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 determina un regime di inedificabilità ex lege, integrando una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con il perimetro dell’area cimiteriale.

La situazione di inedificabilità prodotta dal vinc... _OMISSIS_ ... è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quinto comma; e questo art. 338, quinto comma, non presidia interessi privati e non può legittimare interventi edilizi futuri su un'area indisponibile, sia per ragioni di ordine igienico-sanitario sia per la sacralità dei luoghi di sepoltura.

Il vincolo cimiteriale prescritto dall’art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 determinava – e determina ancora oggi – un regime di inedificabilità ex lege, integrando una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con il perimetro dell’area cimiteriale... _OMISSIS_ ... Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338 prescrive che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dai centri abitati e tale disposizione opera indipendentemente dagli strumenti urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con gli stessi. In detta fascia di rispetto cimiteriale è vietato sia costruire nuovi edifici sia intervenire su manufatti preesistenti con opere che comportino un'alterazione dei volumi o delle superfici.

Il divieto di costruire attorno ai cimiteri comporta anche quello di ampliare gli edifici preesistenti e si applica anche alle sopraelevazioni.

L’esigenza di tutela perseguita mediante l’apposizione del vincolo cimiteriale comporta sia il diniego di approvazione di un intervento edilizio, anche solo di mera ristrutturazione dell’edificio preesistente, sia il rigetto dell’istanza di sanatoria del manufatto abusivamente realizzato all’interno della fascia di risp... _OMISSIS_ ...guenza esclude la possibilità di condonare opere abusive realizzate all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, dato che il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità "ex lege" ed integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto.

Il vincolo cimiteriale, così come complessivamente normato dall’art. 338 del t.u. approvato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche, ha determinato e determina a tutt’oggi un regime di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanz... _OMISSIS_ ...con il perimetro dell’area cimiteriale.

L'anteriorità delle opere edilizie abusive rispetto all’apposizione del vincolo cimiteriale non è rilevante, poiché tale vincolo discende ex lege dall’art. 338 del R.D. 27.7.1934 n. 1265, applicabile direttamente e indipendentemente dalla riproduzione nello strumento urbanistico vigente.

Il vincolo cimiteriale previsto dall'art. 338, R.D. n. 1256 del 1934 determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i cimiteri.

Il vincolo esistente nella fascia di rispetto di 200 metri dal perimetro dell'impia... _OMISSIS_ ..., previsto dall'art. 338 del regio-decreto n. 1265 del 1934, determina ope legis una situazione di inedificabilità assoluta.

La disciplina di cui all'art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie vieta l'edificazione in fascia di rispetto di manufatti che per inamovibilità e incorporazione al suolo costituiscono delle costruzioni edilizie.

Le zone di rispetto cimiteriale sono interessate da un regime di inedificabilità assoluta che si giustifica in base sia ad esigenze di carattere igienico sanitario, che sconsigliano di stabilire insediamenti umani in stretta adiacenza con i cimiteri, sia alla necessità di rendere possibile, in prospettiva, l’ampliamento del cimitero, sia in considerazione del sentimento di pietas ispirato dai luoghi ove riposano i defunti.

L’obbligo di distanza dai cimiteri integra un vincolo di inedificabilità ex lege, costituente una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, dir... _OMISSIS_ ...ente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici.

La presenza di un vincolo cimiteriale impedisce la realizzazione di nuove costruzioni, anche nel caso di demolizione e ricostruzione di un immobile nel medesimo sedime urbano.

L’art. 338 del R.D. 1265/1934, ai commi quarto e quinto, prevede solo due eccezioni al divieto di inedificabilità assoluto nei 200 mt dal perimetro del cimitero, una all’esclusivo fine di costruire nuovi cimiteri od ampliare quelli esistenti e l’altra per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, non per soddisfare esigenze di privati.

L'art. 338, I co. del RD 1265/1934 preve... _OMISSIS_ ...i costruire nuovi edifici o di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di m 200 intorno ai cimiteri, a tutela sia di ben intuibili esigenze sanitarie, sia della sacralità del luogo, così ponendo nell'area interessata un vincolo d’inedificabilità assoluta, tale da imporsi anche sugli strumenti urbanistici e da non ammettere d’allocare, all'interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi sopra menzionati che tale fascia intende tutelare.

Le ipotesi tassative di deroga al vincolo stabilito a tutela dei cimiteri dall'art. 338 del RD 1265/1934, previste dai commi IV e V, per tal loro natura sono di stretta interpretazione e vanno intese come preordinate a fini d’interesse collettivi, in particolare all'esigenza di ampliare il cimitero stesso o per opere pubbliche e, quindi, non sono utilizzabili per la costruzione di edifici da part... _OMISSIS_ ...é consentono un giudizio di concreta compatibilità di opere da sanare col vincolo stesso che, essendo d’inedificabilità assoluta, non consente sanatoria.

La sussistenza del vincolo cimiteriale di inedificabilità assoluta va valutata nel momento in cui è rilasciato il titolo edilizio.

Osta in modo insuperabile alla formazione del silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire l’esistenza del vincolo di inedificabilità assoluta per essere l’intervento edilizio progettato compreso all’interno della fascia di rispetto cimiteriale.

Conseguenza dell’inedificabilità assoluta all’interno della fascia di rispetto dei cimiteri ai sensi dell’art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, è che la violazione dell’art. 338 suddetto non consente il rilascio di concessione edilizia in sanatoria.

Le ipotesi tassative di deroga al vinc... _OMISSIS_ ...abilità posto a tutela dei cimiteri dall’art. 338 comma 1 del TULS 22 luglio 1934 n.1265, previste dai successivi commi 3 e 4 dello stesso articolo, si interpretano come finalizzate al pubblico interesse, in particolare all’esigenza di ampliare il cimitero stesso, e quindi non si considerano utilizzabili per consentire la costruzione di edifici a privati.

L’art. 338 ultimo comma TULS, come modificato dall’art. 28, comma 1, lett. b) della l. 1 agosto 2002 n.166, consente alcune ipotesi di intervento sugli edifici esistenti all'interno della zona di rispetto cimiteriale, ma non contempla in alcun modo gli interventi di nuova costruzione.

Il vincolo imposto dall'art. 338 R.D. n. 1265/1934 e dall'art. 57 D.P.R. n. 285/1990 è un vincolo assoluto di inedificabilità ex lege, tale da prevalere addirittura anche su eventuali disposizioni urbanistiche contrarie.

Il vincolo assoluto di inedificabilità nella fascia... _OMISSIS_ ...miteriale imposto dall'art. 338 R.D. n. 1265/1934 e dall'art. 57 D.P.R. n. 285/1990 è tale da precludere il rilascio del titolo edilizio, anche qualora esso sia richiesta in sanatoria, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo stesso.

Il vincolo imposto dall'art. 338 R.D. n. 1265/1934 è vincolo assoluto di inedificabilità ex lege, e come tale prevale su eventuali disposizioni urbanistiche contrarie, con conseguente insanabilità delle opere realizzate all'interno della fascia di rispetto cimiteriale a prescindere da qualsiasi valutazione in concreto della compatibilità del manufatto rispetto al vincolo medesimo.

Il vincolo di inedificabilità cimiteriale ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispe... _OMISSIS_ ...elare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale.

La fascia di rispetto cimiteriale dei 200 metri, prevista dall’art. 338 del regio decreto n. 1265/1934, costituisce un vincolo di inedificabilità assoluta, che non consente in ...


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