Applicabilità delle norme sulle distanze legali agli interventi di ricostruzione e ristrutturazione

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> CASISTICA --> RICOSTRUZIONE

Ogniqualvolta un edificio venga demolito e non fedelmente ricostruito, le porzioni difformi rappresentano comunque un novum e sono soggette al rispetto delle distanze dalle altre costruzioni, posto che per l'applicazione del limite inderogabile dei dieci metri sancito dal d.m. n. 1444/1968 ciò che rileva non è la qualificazione dell’intervento (ristrutturazione o nuova costruzione), ma solo il dato concreto della preesistenza o meno di un immobile a distanza inferiore da quella prevista da detta norma; in altri termini, la ricostruzione può essere eseguita senza il rispetto delle distanze alla sola condizione che l’edificio originario fosse già cost... _OMISSIS_ ...anza prevista dalle nuove disposizioni va riferita al nuovo fabbricato nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico contenga una norma espressa in tal senso, oppure, in mancanza, alle sole parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario.

Dall’ambito applicativo della norma sulle distanze (art. 9 DM 1444/1968), va esclusa la fattispecie della mera ricostruzione dell’immobile demolito, atteso che –altrimenti- si otterrebbe: a) la perdita di volume dell’immobile, non potendo –il medesimo immobile- che essere ricostruito, se non arretrato, rispetto all'allineamento preesistente; b) il disallineamento del fabbricato ricostruito rispetto agli altri immobili preesistenti, con un evidente vulnus estetico e realizzazione di spazi chiusi, rientr... _OMISSIS_ ...nto in termini di ristrutturazione o di nuova costruzione, nell’ipotesi in cui un manufatto venga ricostruito senza il rispetto della sagoma preesistente e dell’area di sedime, occorrerà comunque il rispetto delle distanze legali poiché esso - quanto alla sua collocazione fisica - rappresenta un novum, come tale tenuto a rispettare le norme sulle distanze.

Nel caso di intervento edilizio di ricostruzione con aumenti della volumetria rispetto all'edificio preesistente, si verte in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima.

In presenza di intervento di ricostruzione che comporti variazioni rispetto al precedente stato di fatto, si verte in ipotesi di "nuov... _OMISSIS_ ...e prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario.

In caso di nuove costruzioni a seguito della demolizione di edifici preesistenti, esse devono rispettare le distanze legali così come imposte dalla normativa urbanistica vigente al momento della ricostruzione, non operando più il criterio della prevenzione che eventualmente era valso per le costruzioni originarie.

Qualora siano venute meno, per eventi naturali o per demolizione, le preesistenti strutture edilizie, si ha "mera ricostruzione" se l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle strutture precedenti, senza al... _OMISSIS_ ...enza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima.

L'art. 9 del d.m. 1444/1968 non può trovare applicazione nelle ipotesi di intervento di demolizione e ricostruzione di edificio preesistente e non di nuova edificazione: ciò in quanto opera in materia l’indirizzo giurisprudenziale in tema di deroghe alle distanze ex art. 9 secondo cui a tali fini all’intervento di recupero di un immobile già esistente può essere assimilato quello di demolizione e ricostruzione solo laddove siano mantenute in toto le medesime dimensioni esterne dell’edificio preesistente.

Nel caso in cui un manufatto venga ricostruito senza il rispetto ... _OMISSIS_ ...ale tenuto a rispettare – indipendentemente dalla sua qualificazione come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione – le norme sulle distanze.

Il discrimen in tema di distanze (con l’introduzione del limite inderogabile di 10 m.), nella ratio dell’art. 9 D.M. n. 1444/1968, non è dato dalla differenza tra zona A ed altre zone, quanto tra costruzione del tutto nuova (ordinariamente non ipotizzabile in zona A) e ricostruzione di un immobile preesistente. Se così non fosse, risalterebbe l’illogicità della disposizione, non potendosi evidenziare alcuna differenza, tra zona A e zona B totalmente edificata (ex art. 2 D.M. suddetto).

In tema di opere edilizie, qualora siano venute meno, per eventi naturali o per demolizione, le... _OMISSIS_ ...mensioni dell'edificio e, in particolare, senza aumenti della volumetria né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro; in presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima.

La ricostruzione di un capannone che originariamente mancava di pareti perimetrali, pareti che invece esistono nel nuovo, da luogo ad un volume che prima non esisteva e pone le condizioni per creare quella intercapedine dannosa che la legge - stabilendo la distanza minima tra le costruzioni - intende evitare.

Affinché possa parlarsi di ricostruzione, è necessario l'esatto ripristino delle preesistenti componenti strutturali, senza a... _OMISSIS_ ...uot;, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima.

La ricostruzione dell'immobile non deve arrecare alcun novum esterno per consentirne l'edificazione ad una distanza difforme da quella stabilita dalla normativa vigente.

In tema di distanze, affinché possa parlarsi di ricostruzione, è necessario l'esatto ripristino delle preesistenti componenti strutturali, senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima.

Nell'ambito delle opere edilizie ... _OMISSIS_ ...l quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali (muri perimetrali, strutture copertura), nel mentre è ravvisabile la "ricostruzione" allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio e, in particolare, senza aumenti di volumetria. In presenza di tali aumenti si verte, invece, nell'ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima.

In materia di distanze fra costruzioni, nell'ipotesi in cui manchi nello strumento urbanistico locale una norma espressa che... _OMISSIS_ ...i di quello preesistente.

Nel ripristino di uno stabile abbattuto non si è tenuti all'osservanza delle distanze regolamentari fissate da norme sopravvenute, l'esonero opera però soltanto se la nuova costruzione è realizzata senza alcuna variazione di sagoma esterna, né incremento di volume, o di area, o di altezza rispetto all'immobile precedente.

Lo strumento urbanistico può estendere, con una norma espressa, le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni anche alle ricostruzioni.

La ricostruzione si verifica, allorquando le cui componenti essenziali dell'edificio (muri perimetrali, strutture orizzontali e copertura), per evento naturale o per fatto umano, siano venute meno e l'intervento successivo non abbia comporta... _OMISSIS_ ... inquadrabile nella ristrutturazione edilizia, mentre ove una delle suddette componenti sia aumentata si è in presenza di una nuova costruzione, assoggettata alla normativa in materia di distanze legali nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico contenga una norma espressa in tal senso, oppure, in mancanza, alle sole parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario.

In materia di distanze, è rimesso alla discrezionalità delle amministrazioni comunali la possibilità di disciplinare la fattispecie della demolizione e successiva ricostruzione, e ciò anche laddove la nuova opera si mantenga nella stessa sagoma di ingombro.

La ricostruzione di un manufatto edilizio che sostituisca, anche integralmente, una precedente cubatura, non integra una nuova costr... _OMISSIS_ ...demolizione con contestuale ricostruzione; ove peraltro la nuova costruzione superi in altezza quella preesistente, si è in presenza di una sopraelevazione, come tale vincolata al rispetto delle disposizioni in tema di distanze fra costruzioni vigenti al momento della sua realizzazione.

Se è vero che, in linea di principio, in caso di demolizione di un edificio e di sua ricostruzione con la identica sagoma di ingombro non si è tenuti al rispetto delle norme in materia di distanze sopravvenute rispetto a quelle vigenti al momento in cui fu edificata la costruzione originaria, non si può escludere che il Comune possa legittimamente dettare una diversa disciplina, nell'esercizio della sua discreazionalità in materia urbanistica.

La demolizione e ricostruzione che... _OMISSIS_ ...nto urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario.

La semplice constatazione dell'aumento di superficie e di volumetria è sufficiente a rendere l'intervento edilizio non riconducibile al paradigma normativo della ristrutturazione e all'esonero dall'osservanza delle distanze legali previsto per detto tipo di interventi.

Qualora, nel corso di un intervento edilizio, il fabbricato crolli e sia ricostruito con caratteristiche volumetriche, di ingombro e ubicazionali corrispondenti a quelle sussistenti in precedenza, non è necessario rispettar... _OMISSIS_ ...laquo;nuova costruzione» ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui come previsti dagli strumenti urbanistici locali, e ciò o nel suo complesso, ove lo strumento rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario.

La conservazione di minori distanze preesistenti può invocarsi laddove si tratti di ricostruzione fedele, non ammettendosi, invece, deroghe in caso di erezione di un fabbricato completamente diverso da quello demolito.

Quando con la ricostruzione vengano alterate volumetria, superficie d'ingombro occupata e altezza s... _OMISSIS_ ...ue riferita al nuovo fabbricato nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico contenga una norma espressa in tal senso, oppure, in mancanza, alle sole parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario.

Soltanto per gli interventi di ristrutturazione, e quindi di ricostruzione con la stessa sagoma e volumetria, consente di sottrarsi all'obbligo del rispetto delle distanze.

Il proprietario che demolisca e ricostruisca l'immobile deve rispettare le distanze legali, in applicazione della regola generale secondo cui in tutti i casi di nuova costruzione (ed anche di demolizione e ricostruzione non fedele) devono applicarsi le regole edilizie vigenti al momento della costruzione (o della ricostruzione).

Nel caso di demolizione e ricostruzione in... _OMISSIS_ ... ma pur sempre nel rispetto delle distanze previste dal codice civile.

In caso di demolizione e successiva ricostruzione, nel caso di mancata corrispondenza tra vecchia e nuova costruzione o nel caso di ricostruzione intervenuta a distanza di tempo, l'intervento deve rispettare i parametri normativi fissati dagli strumenti urbanistici vigenti al tempo della ricostruzione.

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> CASISTICA --> RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Ai fini del rispetto delle distanze tra costruzioni, qualora l'intervento edilizio non rispetti la sagoma dell'edificio preesistente, intesa come la conformazione planovolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e ori... _OMISSIS_ ...'intervento ma il dato concreto della realizzazione di nuova volumetria.

Il divieto di realizzare tra gli edifici che si fronteggiano distanze inferiori a dieci metri riguarda soltanto le nuove costruzioni, cui non è assimilabile l’intervento costituito dal mero recupero della preesistenza.

La ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione si attua, nel rispetto della L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d), attraverso interventi che comportino modificazioni esclusivamente interne dell'edificio preesistente, senza aumenti di superficie o di volume, in presenza dei quali, invece, si configura una nuova costruzione, sottoposta alla disciplina in tema di distan... _OMISSIS_ ...ne di soglie massime di incremento edilizio, sulle nozioni normative di "ristrutturazione" e di "nuova costruzione" e sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati.

In ragione della sensibilità dei valori tutelati dal d.m. 1444/1968, la distanza minima di dieci metri fra pareti finestrate deve essere comunque rispettata, e ciò anche in caso di interventi riconducibili alla categoria della ristrutturazione edilizia, ciò, salve ovviamente le ipotesi in cui tali interventi si sostanzino in un mero recupero di beni - realizzati prima dell’entrata in vigore della norma - che già non rispettavano tale prescrizione, non essendo possibile dare alla norma stessa applicazione retroattiva.

Con riferimento alla ipotesi di ristrutturazione &ldquo... _OMISSIS_ ...Nel caso in cui il manufatto che costituisce il risultato di una ristrutturazione edilizia venga comunque ricostruito con coincidenza di area di sedime e di sagoma, esso – proprio perché “coincidente” per tali profili con il manufatto preesistente – potrà sottrarsi al rispetto delle norme sulle distanze, in quanto sostitutivo di un precedente manufatto che già non rispettava dette distanze (e magari preesisteva anche alla stessa loro previsione normativa).

È legittima l'applicazione delle distanze dettata dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 per i nuovi edifici, nel caso in cui il fabbricato confinante sia stato oggetto oltre che di concessione di ristrutturazione, anche di ampliamento, e ricostruito in posizione diversa da quella preesistente.

... _OMISSIS_ ...
Se il manufatto preesistente non è stato demolito, ma solo ripristinato con opere che, secondo l'ampia accezione di questo concetto, possono essere definite di ristrutturazione, la proprietà ha diritto di mantenere questa porzione di fabbricato alla distanza preesistente. La sopraelevazione deve invece soggiacere alle distanze previste per questo tipo di ampliamento dei fabbricati preesistenti.

L'aumento di volumetria esclude la configurabilità di una mera ristrutturazione, giacché, in presenza di...
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.