La proprietà come diritto inviolabile della persona: nuovi sviluppi applicativi del danno non patrimoniale da disturbo

La tematica che sarà affrontata in questo paragrafo costituisce uno dei campi dove sono possibili nuovi sviluppi applicativi del «danno non patrimoniale da disturbo».

Tale pregiudizio, come si è visto, presenta confini tutt’altro che definiti, che mutano al variare sia dello schema strutturale di responsabilità che viene adottato, sia in base a quali situazioni giuridiche soggettive sono considerate diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti.

Quest’ultima valutazione, in virtù dell’interpretazione dell’art. 2 Cost. quale catalogo aperto dei diritti fondamentali, è spesso demandata al giudice, che la compie adottando come parametro la coscienza sociale del periodo storico in cui si trova ad operare.

In questo paragrafo, ci chiederemo se il diritto di proprietà rientri o meno nel catalogo suddetto. Si è visto, infatti, che la proprietà, tutelata al massimo grado dall&rsquo... _OMISSIS_ ...idualistico del codice del ’42, dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana è stata sottoposta a vincoli che la funzionalizzano alla pubblica utilità. È indubbio, però, che il diritto in questione trovi amplio riconoscimento e piena tutela all’interno della carta costituzionale.

Ma la sua violazione, oltre a dover essere risarcita in forma specifica o per equivalente sul versante patrimoniale, è anche idonea a far nascere in capo al danneggiante una responsabilità non patrimoniale?

In altre parole, dopo aver analizzato, nel secondo capitolo, il disturbo patrimoniale derivante dall’illegittima compressione delle facoltà inerenti ai diritti dominicali provocata dall’azione amministrativa, ci interrogheremo sulla configurabilità anche di un disturbo non patrimoniale scaturente da tale illegittima compressione.

Alcune pronunce amministrative riconoscono l’esistenza di un tale pregi... _OMISSIS_ ...esse è la sentenza n. 1139 emessa dal TAR Puglia il 13 maggio 2009.

La fattispecie concreta sulla quale essa si basa vede il ricorrente adire il giudice amministrativo per ottenere il risarcimento del danno provocato dalla revoca di una concessione edilizia. Revoca che, in seguito, è stata dichiarata illegittima.

Il collegio pugliese accerta l’esistenza di un disturbo patito dal proprietario sia sul versante patrimoniale, che su quello non patrimoniale. La medesima condotta amministrativa ingiustificatamente lesiva delle facoltà inerenti al diritto di proprietà, quindi, non solo ha provocato un danno patrimoniale, ma ha determinato un pregiudizio attinente alla sfera personale areddituale del proprietario. «Si vuol dire, cioè, che la precarietà della situazione abitativa in cui l’interessato è stato costretto a vivere (…) ha inciso e negativamente sulle condizioni di esistenza e di abitazione del ricorrente e quind... _OMISSIS_ ...tituzionalmente protetti. Si vuol fare qui riferimento al rispetto del proprio domicilio (art. 14 Cost.), al diritto ad una esistenza dignitosa di cui all’art. 2 Cost., al rispetto quindi della propria vita privata e del proprio domicilio pure affermato nell’art. 8 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo» .

Il TAR Puglia, dunque, afferma che l’illegittima compressione delle facoltà inerenti ai diritti dominicali può provocare un danno a diritti fondamentali ed inviolabili della persona quali sono il diritto al domicilio, sancito all’art. 14 Cost. e all’art. 8 C.E.D.U. e quello ad un’esistenza dignitosa, ricavabile dall’art. 2 Cost.

Si può notare che il g.a. non ha citato direttamente il diritto di proprietà tra i diritti inviolabili della persona lesi dall’azione amministrativa. Da ciò è possibile dedurre che, secondo una tale impostazione, la lesione dei d... _OMISSIS_ ...delle facoltà ad essi connesse è pienamente idonea a provocare un disturbo anche non patrimoniale al titolare degli stessi, ma tale disturbo deriva dalla circostanza che la lesione suddetta si è perpetrata anche nei confronti di diritti fondamentali dell’individuo diversi dal diritto di proprietà.

In altre parole, il pregiudizio non patrimoniale non scaturisce direttamente dalla lesione del diritto di proprietà, ma dalla violazione di diritti fondamentali ed inviolabili, che è avvenuta congiuntamente alla lesione del diritto reale.
Si può dire, dunque, che l’illegittima compressione dei diritti dominicali è sì idonea a provocare un disturbo non patrimoniale, ma solo in via indiretta.

Il primo protocollo aggiuntivo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, invece, all’art. 1, ritiene la proprietà un vero e proprio diritto fondamentale della persona umana, la cui violazione è idonea a provocare un... _OMISSIS_ ...imoniale. Tale interpretazione è affermata dalla Corte EDU in numerose pronunce. In Carbonara e Ventura c. Italia, ad esempio, i giudici di Strasburgo affermano che la violazione della Convenzione ha comportato per i ricorrenti un sicuro danno morale, risultante da un senso di impotenza e di frustrazione di fronte allo spossessamento illegale dei loro beni .

La Cassazione afferma che ai diritti predicati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo non spetta il rango di diritti costituzionalmente protetti, poiché la Convenzione, pur essendo dotata di una natura che la distingue dagli obblighi nascenti da altri Trattati internazionali, non assume, in forza dell’art. 11 Cost., il rango di fonte costituzionale, né può essere parificata, a tali fini, all’efficacia del diritto comunitario nell’ordinamento.

Una parte della giurisprudenza civile, recentemente, pur prendendo atto di ciò, tende ugualmente a configurare la ... _OMISSIS_ ...un vero e proprio diritto fondamentale ed inviolabile della persona, la cui violazione può provocare in via diretta un pregiudizio non patrimoniale in capo al proprietario. Questa tesi si basa sull’inclusione del diritto di proprietà all’interno del catalogo aperto dei diritti inviolabili costituzionalmente garantiti di cui all’art. 2 Cost.

Tale diritto, dunque, alla luce del sistema costituzionale e degli indici in esso presenti, nonché alla luce dei principi contenuti nella C.E.D.U. e dell’interpretazione di essi operata dalla stessa Corte Edu e dalla Corte Costituzionale, costituirebbe un nuovo interesse emerso nella realtà sociale non genericamente rilevante, ma di rango costituzionale, attenendo a posizioni della persona.

Una sentenza che aderisce a questo filone giurisprudenziale è la n. 147 emessa dal Tribunale di Firenze, il 21 gennaio 2011.

La fattispecie concreta che sta alla base di questa pr... _OMISSIS_ ...ggetto una questione relativa ad una famiglia vessata ed impedita nel godimento della propria abitazione da continue infiltrazioni d’acqua cagionate dalla negligente inattività del condominio che non ottemperava per cinque anni all’esecuzione di quei lavori di riparazione del tetto dell’immobile che erano di sua competenza.

Da questa illegittima compressione del diritto di proprietà scaturisce in via diretta, secondo il tribunale di Firenze, non solo un danno patrimoniale, ma anche un pregiudizio non patrimoniale. Il giudice afferma che il diritto di proprietà «viene di fatto tutelato alla stregua di un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito, le cui restrizioni devono soggiacere al giusto equilibrio tra interesse generale e interesse privato» .

Una tale impostazione viene grandemente criticata da parte della dottrina, partendo dal presupposto che «in termini logici e teleologici non può avall... _OMISSIS_ ...sione (…) che assume tra i diritti inviolabili della persona un diritto che la persona ha ma che di essa non è» .

Annoverando il diritto di proprietà tra i diritti inviolabili della persona, in altre parole, si tutelerebbe, in realtà, un bene posseduto dall’individuo, anziché l’individuo stesso.

La giurisprudenza amministrativa si è espressa più volte per l’inconfigurabilità di un danno non patrimoniale da disturbo derivante in via diretta dalla lesione del diritto di proprietà, inteso come posizione giuridica soggettiva inviolabile ed attinente alla sfera areddituale della persona umana.

A tal proposito, il TAR Toscana nella sentenza n. 950 del 31 maggio 2011, afferma l’irrisarcibilità del danno morale derivante da un’espropriazione illegittima, sostenendo che «il risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c., consegue alla lesione di interessi in... _OMISSIS_ ...na che non siano connotati da rilevanza economica (Cass. SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972). Nella fattispecie si discute invece della privazione del godimento di un terreno, e non della lesione a diritti fondamentali della persona, non potendo così qualificarsi la fruizione di un fondo» .

Annoverare la proprietà tra i diritti inviolabili della persona, la cui lesione è suscettibile di provocare un danno non patrimoniale da disturbo, allargherebbe notevolmente i confini di tale pregiudizio, come è evidente.

Una tale soluzione appare, però, non in linea con quanto affermato dalla Cassazione circa la responsabilità di cui all’art. 2059 c.c. e con l’essenza stessa del danno non patrimoniale, che, per definizione, deriva da una lesione inferta alla sfera strettamente personale, areddituale, dell’individuo.

Più appropriata sembra essere, dunque, l’impostazione adottata da quel filone giurispru... _OMISSIS_ ... in precedenza, a cui appartiene la sentenza n. 1139 emessa dal TAR Puglia il 13 maggio 2009, in base alla quale è risarcibile il danno non patrimoniale da disturbo, quando deriva dalla violazione di diritti fondamentali della persona, quali quello al domicilio o quello ad un’esistenza dignitosa, avvenuta congiuntamente alla lesione del diritto di proprietà.

Tale soluzione appare idonea a conciliare l’esigenza di una piena tutela della sfera personale e areddituale dell’individuo, con la necessità di accertare sempre ed in concreto l’effettivo pregiudizio patito dal soggetto leso, al fine di non incorrere in indebite duplicazioni risarcitorie, vista anche l’indubbia e ovvia risarcibilità del danno patrimoniale derivante dall’illegittima compressione dei diritti dominicali e delle facoltà ad essi connesse, che, come abbiamo visto, è la più classica delle ipotesi di danno da disturbo.