Il ruolo delle commissioni tributarie nella determinazione delle rendite catastali

Il D.Lgs 31/12/1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, nel secondo comma dell’articolo 2 dispone che «appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale».


Il Legislatore ha dunque demandato le controversie relative alla determinazione delle rendite catastali alla giustizia tributaria, ritenendo probabilmente prevalente l’aspetto tributario rispetto all’aspetto tecnico-estimativo specifico delle rendite. Su questo punto il dibattito nell’opinione pubblica e tra gli esperti del campo tributario è stato v... _OMISSIS_ ...messa in evidenza la generalizzata impreparazione estimativa dei giudici tributari a discettare in una materia, l’estimo, molto particolare e altamente tecnica. L’argomento estimale è stato anche oggetto di corsi di aggiornamento per magistrati tributari, ma è difficile pensare che i concetti forniti rappresentino poco più di una «infarinatura» delle discipline catastali, le quali oramai hanno acquisito e sviluppato contenuti di ampiezza tale da divenire oggetto di appositi corsi di laurea. L’estimo catastale purtroppo è posto in una spiacevole e ambigua posizione, malgrado ciò non debba essere; è forse il caso di spiegare il concetto in modo semplice tramite un esempio, considerando l’argomento da un punto di vista esclusivamente tecnico.


Il D.L. 13/05/2011, n. 70 al comma 2-bis dell’articolo 7 ha disposto che «ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decr... _OMISSIS_ ...cembre 1993, n. 557, … i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale». Quanto disposto appartiene ad una norma di rango primario, non vi può essere il minimo dubbio che prevale su difformi disposizioni di rango inferiore, per quanto disposto dall’articolo 15 delle disposizioni attuative del codice civile; certamente prevale anche su disposizioni di prassi contrastanti.


È bene sempre rammentare che il classamento è, a tutti gli effetti, un procedimento di stima e come tale va trattato, dunque le copiose disposizioni normative e di prassi vanno tutte interpretate, tenendo bene in conto tale aspetto. Preso atto di questa ovvietà, si rileva che quanto disposto dall’art. 7 c. 2-bis non incide sulla ... _OMISSIS_ ...della rendita degli immobili rurali ad uso strumentale, poiché per la categoria speciale D/10 è prevista la determinazione della rendita tramite stima diretta ai sensi dell’articolo 10 del R.D.L. n. 652/1939.


Ben diverso invece è l’impatto sulla perequazione della previsione normativa che riguarda l’inserimento «di default» delle abitazioni in categoria A/6; conviene a questo proposito rammentare quanto disposto dalla Circolare n. 5/1992 dell’Amministrazione catastale: «Le categorie A/5 e A/6, rispondenti nello spirito della norma originaria a realtà edilizie e di utilizzazione all’epoca consuete, attualmente non rappresentano più tipologie abitative ordinarie perché al di fuori degli standard minimi indispensabili per l’uso cui dette categorie fanno riferimento. Gli immobili già censiti in dette categorie sono caratterizzati dall’assenza o carenza degli indispensabili servizi igienici e, ... _OMISSIS_ ...i altre dotazioni ora ritenute indispensabili. Attualmente dette unità o sono state adeguate alle minime condizioni abitative - e quindi meritano un nuovo appropriato classamento - o non hanno subito interventi di riadattamento e quindi per il principio dell’ordinarietà, non possono che essere classate - sia pure nelle classi più basse - nella categoria che rappresenta le unità immobiliari più povere di dotazioni: categ. A/4». La Circolare dunque non dispone un’abrogazione di fatto delle due categorie, ma, più semplicemente, impone di evitare l’attribuzione delle due categorie ad unità da classare nuovamente. Per esse la nuova categoria non può che essere la A/4. In altri termini, le categorie A/5 ed A/6 sono categorie «ad esaurimento» che non possono essere più impiegate. Se il lettore di estrazione non tecnica ha difficoltà a figurarsi quanto esposto, pensi pure che in molte parti d’Italia la categoria A/6 corrisponderebbe ad u... _OMISSIS_ ...a un unico vano, destinato ad una compresenza di animali da stalla e persone, magari con un soppalco destinato a fienile per l’alimentazione degli animali e, forse, un altro piccolo vano accessorio adibito a magazzino/dispensa. Gli alloggi da conferire alla categoria A/6, in base al disposto normativo, avrebbero compreso un ampio spettro di abitazioni, dalle unità appartenenti alla categoria A/4, fino ai villini (A/7), magari con dotazione di qualche particolare accessorio di pregio. Non c’è bisogno di essere tecnici provetti per comprendere che l’art. 7 c. 2-bis del D.L. n. 70/2011 avrebbe introdotto nuova sperequazione della base dati per l’imposizione fiscale immobiliare.


Resosi probabilmente conto delle implicazioni estimali, il Legislatore ha provveduto prontamente a modificare radicalmente i termini della questione, disponendo che «le domande di variazione della categoria catastale presentate … producono g... _OMISSIS_ ...isti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo».


L’esempio riportato mette bene in evidenza le peculiarità dell’estimo catastale, infatti è una branca della disciplina (scientifica) estimativa che opera sulla base di propri principi e procedimenti, i quali possono essere condivisi o meno dal Legislatore, ma non possono essere certamente disconosciuti. Un esempio analogico può forse aiutare a comprendere ancora meglio il concetto. Gli elementi strutturali portanti di un dato edificio sono determinati sulla base di norme tecniche scaturite come diretta conseguenza dell’applicazione delle discipline appartenenti alla strutturistica, non si ha notizia che un legislatore o un organo giudicante abbia mai disposto la modifica delle dimensioni di travi portanti o alterato il contenuto di acciaio in pilastri portanti in calcestruzzo armato... _OMISSIS_ ...agionamenti impostati su principi che sono esterni all’ingegneria strutturale. Ne risulterebbe irrimediabilmente alterata la probabilità di rovina degli elementi strutturali, dunque ridotta la sicurezza dei fruitori dell’edificio. Eppure nell’estimo qualcosa di assai simile, da un punto di vista concettuale, ogni tanto succede, come dimostrato tramite l’eclatante esempio relativo all’art. 7 c. 2-bis del D.L. n. 70/2011.


In termini completamente diversi, ma con gli stessi effetti, anche le sentenze delle commissioni tributarie di ogni grado impattano talvolta sugli esiti di una martoriata e svilita disciplina scientifica: l’estimo. L’analisi approfondita, da un punto di vista tecnico-estimale, delle sentenze delle commissioni tributarie sulle rendite catastali meriterebbe la stesura di uno specifico voluminoso tomo. Se ne potrebbero trarre spunti estimali molto interessanti, mettendo in evidenza positività e... _OMISSIS_ ... prevalenza di queste ultime. Si potrebbe osservare come le rendite catastali vengono talvolta determinate sulla base di presupposti e con ragionamenti che non rispettano affatto la logica estimativa, dunque conducono a risultati non conformi con quanto l’estimo insegna. Eventuali criticità di motivazione degli atti impositivi (giustamente rilevate), effimere analogie comparative (talvolta inadeguatamente rilevate), eventuali manchevolezze nei riguardi dello statuto del contribuente ed altre norme tributarie (impeccabilmente eccepite) ed ulteriori importanti aspetti non dovrebbero influire sui risultati, i quali dovrebbero invece rigorosamente rientrare nel perimetro di quanto definibile per via squisitamente estimativa.


In effetti, per chi possiede competenze tecniche specifiche, è difficile comprendere perché se lo strutturista ragiona ed opera secondo i dettami dell’ingegneria strutturale, il topografo similmente secondo i precetti d... _OMISSIS_ ... geodetico-cartografiche e così via, perché mai risultati, che dovrebbero essere esclusivamente determinati secondo i precetti dell’estimo, sono invece determinati secondo la logica del magistrato tributario? Egli, è dimostrabile, non opera solamente mediante logica estimativa, tuttavia il Legislatore dispone nei vari ambiti locali di appositi organi composti in prevalenza da esperti d’estimo: le commissioni censuarie. È da notare che l’articolo 30 del R.D.L. n. 652/1939, le cui disposizioni debbono considerarsi superate per effetto dell’articolo 15 delle norme tecniche di attuazione del codice civile, disponeva che «ogni controversia fra l'amministrazione finanziaria e le ditte interessate, relativa alla formazione od alla conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, è demandata in prima istanza alle commissioni censuarie comunali ed in seconda istanza alle commissioni censuarie provinciali». Rammentato che la disciplina de... _OMISSIS_ ... censuarie è stata modificata più volte e che le commissioni censuarie comunali non esistono più, è da notare che l’idea di fondo di devolvere la gestione delle questioni valutative ad esperti dell’estimo non è una novità assoluta.