Il termine di trenta giorni fissato dall'art. 27, secondo comma, del D.P.R. 327/2001 non è perentorio ma dilatorio

GIUDIZIO - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ - TERMINE DECADENZIALE - RAPPORTO CON IL TERMINE EX ART. 27.2 DPR 327/2001

Il termine di cui all'art. 27 secondo comma, del D.P.R. n. 327 del 2001, è solo dilatorio, imponendo a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino al termine perentorio di cui al secondo comma dell'art. 54, che decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima se successiva all'atto ablatorio, termine che non corrisponde in alcun modo a quello dilatorio di cui al secondo comma dell'art. 27 e a, primo comma dell'art. 54 del D.P.R. n. 327 del 2001 ed è comunque diverso da quello che... _OMISSIS_ ...52 c.p.c.

La natura dilatoria del termine di trenta giorni dato alle parti per l'opportuna valutazione della stima amministrativa ex art. 27 DPR 327/2001, rende inammissibile il ricorso che non ne ha atteso il decorso. Il termine è inequivocabilmente diverso da quello di decadenza del 29 D.Lgs. n. 150 del 2011 decorrente dalla notificazione dell'atto ablatorio ovvero, se successiva, della stima. La notificazione è il procedimento formale inequivocabilmente individuato dal D.P.R. n. 327 del 2001 (se ne vedano per esempio gli art. 20 e 23) attraverso il richiamo degli atti processuali civili sicché la mera comunicazione del deposito della relazione peritale, fatta con raccomandata, non può ritenersi equivalente.

Il termine di trenta giorni fissato dall'art. 27, secondo ... _OMISSIS_ ...ella relazione di stima, e fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, secondo comma, del D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327 citato.

La natura dilatoria del termine dato alle parti per l'opportuna valutazione della stima amministrativa rende inammissibile il ricorso presentato prima che il termine sia decorso. L'art. 54 DPR 327/2001 stabilisce infatti che l'impugnazione della stima fatta dai tecnici possa essere proposta "decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 27 c. 2.". Qualora il termine di trenta giorni non sia ancora interamente decorso, l'opposizione va dichiarata inammissibile.

L'art. 54 DPR 327/2001, impone a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della r... _OMISSIS_ ...ccessiva all'atto ablatorio, termine che non corrisponde in alcun modo a quello dilatorio di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comma 2 e art. 54, comma 1, ed è comunque diverso da quello che la legge stessa pone, a pena di decadenza, nel secondo comma di tale norma, a decorrere dalla notificazione degli atti previsti nella norma e che rientra quindi tra quelli perentori di cui all'art. 152 c.p.c

Mentre il termine ex art. 54, comma 1, TUES, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, di cui al D.P.R. 327, art. 27, comma 2, è solo dilatorio, imponendo a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, il potere di agire fino al termine perentorio di cui d... _OMISSIS_ ...erentori di cui all'art. 152 c.p.c.. Ne consegue che il termine di decadenza inizia il suo decorso solo allorché siano compiute tutte le formalità previste per la messa a conoscenza delle parti dell'avvenuta determinazione amministrativa dell'indennità: questa (2^ ipotesi) o preceda (1^ ipotesi, c.d. patologica, introdotta nel regime precedente dalla giurisprudenza di legittimità) l'adozione del decreto ablativo.

In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il termine fissato dal D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, art. 27, comma 2, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l'autorità espropriante autorizza il pagamento dell'indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio ma dilatori... _OMISSIS_ ... tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, comma 2, del D.P.R. citato, il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. medesimo.

Nella sequenza procedimentale espropriativa il termine dilatorio previsto dall'art. 27, comma 2, del T.U., espressamente richiamato dell'art. 54, comma 1, rimasto in vigore anche dopo l'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, ha la chiara finalità di attribuire alle parti un periodo temporale di differimento affinché le stesse possano valutare la stima e decidere se accettarla oppure opporvisi. Con riferimento a fattispecie non assog... _OMISSIS_ ...lo dilatorio di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. medesimo, dovendosi riconoscere all'espropriato la facoltà di adire il giudice ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio anche prima della stima definitiva e comunque prima che inizi a decorrere il distinto termine perentorio di cui si è detto. Pertanto non può dichiararsi improponibile l'azione dell'espropriato proposta prima della scadenza del termine dilatorio.

In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il termine fissato dal D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, art. 27, comma 2, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l'autorità espropriante autorizza il pagamento dell'indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è pere... _OMISSIS_ ...ma, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, comma 2 stesso D.P.R. n.327 (successivamente D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29), che decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2 D.P.R. n. 327 medesimo.

Il termine di cui all'art. 54, comma 1, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima prevista dal D.P.R. n. 327, art. 27, comma 2, ha natura dilatoria, imponendo a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, e che invece il potere di agire fino al... _OMISSIS_ ...ne di stima se successiva all'atto ablatorio e che sostanzialmente riproduce quello di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 19, si annovera tra quelli perentori di cui all'art. 152 c.p.c.

Ove il il decreto di esproprio o asservimento sia intervenuto prima della determinazione dell'indennità definitiva, tanto vale ad escludere che possa in ogni caso venire in applicazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima di cui al D.P.R. cit., art. 27, comma 2, la cui operatività resta circoscritta alla diversa e precedente fase, finalizzata alla stima definitiva in vista dell'adozione D.P.R. cit., ex art. 27, comma 3, del provvedimento ablatorio. Dopo l'adozione del decreto di esproprio varrà la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 150 del 2011, ar... _OMISSIS_ ...notifica della stima peritale in quanto quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio, al fine di apprezzare la tempestività dell'azione. Là dove sia stato emanato il decreto ablatorio non vi è più spazio per l'operatività del termine dilatorio di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comma 3, destinato a valere solo in caso di indennità provvisoria di esproprio, e la parte che intenda opporsi alla determinazione della indennità è tenuta ad osservare solamente il distinto termine, di natura processuale ed acceleratorio, di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3.

Nella sequenza procedimentale prevista dall'art. 20, commi 11 e 12; artt. 22, 23 e art. 26, commi 11 T.U.Es. il termine dilatorio previsto dall'art. 27, comma 2 T.U., espressamente richiamato dall'art. 5... _OMISSIS_ ...re la stima e decidere se accettarla oppure opporvisi. Il termine perentorio di cui all'art. 54, comma 2, ora abrogato e trasfuso, senza sostanziali modifiche, nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2 T.U..

Il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27 deve interpretarsi tenendo conto della sua ratio e della necessità del suo coordinamento non solo con le previsioni di cui all'art. 54, comma 1, D.P.R. citato, e di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, applicabile ratione temporis nel caso in esame, ma principalmente con il principio generale secondo cui deve essere riconosciuta all'espropriato la facoltà di adire il giudice ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio (o di asservimento, come nella s... _OMISSIS_ ...ncipio conduce ad escludere che possa dichiararsi improponibile l'azione proposta prima della scadenza del termine dilatorio.

Anche qualora il rispetto del termine dilatorio ex art. 27 T.U.Es. si configuri come condizione dell'azione e la completa decorrenza dello stesso avvenga in corso di causa, come di regola avverrà, stante la brevità di detto termine, dovrebbe ritenersi in ogni caso cessata la eventuale causa di improponibilità e regolarmente instaurato il giudizio, in applicazione dei principi dell'effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo.

In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il termine fissato dal D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, art. 27, comma 2, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a p... _OMISSIS_ ...l procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, comma 2, del D.P.R. citato, il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. medesimo.

Il termine decadenziale ex art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 150 del 2011 non corrisponde in alcun modo a quello dilatorio di cui agli artt. 27 comma 2 e 54 comma 1 D.P.R. n. 327 del 2001, i quali, lungi dal fissare un diverso termine di decadenza, si limitano a prevedere che il propr... _OMISSIS_ ...zione dell'indennità, "decorsi" - e quindi non prima del decorso di - trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2. Si tratta, dunque, di un termine dilatorio (finalizzato a consentire agli interessati di prendere visione del documento contenente la stima definitiva e decidere se accettarla oppure opporvisi) il cui decorso, peraltro, non condiziona la proponibilità della azione dell'espropriato volta alla determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio, la quale è proponibile anche prima della stima definitiva e comunque prima che inizi a decorrere il distinto termine perentorio di opposizione previsto dal citato art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 150 del 2011.

Il termine fissato dall'art. 27 T.U.Es., comma 2, di trenta giorni dalla comunicazione del depos... _OMISSIS_ ...io, ed esso impone a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, comma 2, T.U.Es. il quale decorre tuttavia sempre dalla notificazione (del decreto di esproprio o) della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio.

Mentre il termine ex art. 54, 1 comma, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, di cui all'art. 27, comma 2, del d.P.R. 327/2001 è solo dilatorio, imponendo a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, il pote... _OMISSIS_ ...lazione di stima se successiva all'atto ablatorio; va precisato che tale secondo termine sostanzialmente riproduce quello di cui all'art. 19 L. n. 865 del 1971, e rientra quindi tra quelli perentori di cui all'art. 152 c.p.c.

Il termine di cui all'art. 54, comma 1, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima prevista dal D.P.R. n. 327, art. 27, comma 2, ha natura dilatoria, avendo la finalità di attribuire alle parti un periodo temporale di differimento affinchè le stesse possano valutare la stima e decidere se accettarla oppure opporvisi e imponendo di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, mentre il potere di agire fino al termine stabilito a pena di decade... _OMISSIS_ ...ablatorio e che sostanzialmente riproduce quello di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 19, si annovera tra quelli perentori di cui all'art. 152 c.p.c..

Poichè il termine dilatorio di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 1 e art. 27, comma 2, si inserisce in una fase del procedimento in cui non è stato ancora emanato il decreto di esproprio, al quale soltanto si correla una stima definitiva, avverso l'indennità provvisoria determinata dai tecnici o dalla Commissione provinciale può proporsi azione di accertamento della giusta indennità, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, e la violazione del primo non può tradursi in una causa di inammissibilità per tardività dell'opposizione; siffatta categoria è invece destinata ad operare, ai sensi del distinto ar... _OMISSIS_ ...a relazione peritale, ad essere impugnata risulti l'indennità definitiva di esproprio.

Qualora il decreto di esproprio sia intervenuto prima della determinazione dell'indennità definitiva non può in alcun caso venire in applicazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comma 2, la cui operatività resta circoscritta alla diversa e precedente fase, finalizzata alla stima definitiva in vista dell'adozione D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 27, comma 3, del provvedimento ablatorio. Dopo l'adozione del decreto di esproprio, infatti, varrà la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, e quindi il diverso termine acceleratorio, di natura perentoria, di trenta giorni, da comp... _OMISSIS_ ...dell'azione.

In materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni, il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della relazione di stima, di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comma 2, è finalizzato a consentire agli interessati di prendere visione del documento e decidere se accettarla oppure opporvisi, ed ha perciò natura dilatoria. Ne consegue che non può ritenersi improponibile l'opposizione alla stima introdotta prima della scadenza di tale termine, in quanto va riconosciuta all'espropriato la facoltà di adire il giudice ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio anche prima della stima definitiva e, comunque, prima che inizi a decorrere il distinto termine perentorio di opposizione previsto al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. ... _OMISSIS_ ...rabilità della domanda di merito, qualora in concomitanza decorra e scada il ricordato termine perentorio ed ostano, ad una simile conclusione, profili di illegittimità costituzionale.

In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il termine fissato dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comm...

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

Autore

Accordino, Salvatore

Avvocato, funzionario legale - Responsabile di servizio presso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato OO.PP. Sicilia Calabria