Discrezionalità nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa

PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> NATURA DISCREZIONALE

L’autotutela è un potere discrezionale della P.A., posto che il comma 1 dell’articolo 21-novies della l. 7 agosto 1990, n. 241 utilizza la locuzione verbale “può”, con la conseguenza che la medesima P.A., in caso di istanza presentata dal privato, non solo non è vincolata a provvedere nel senso da questi richiesto, ma può altrettanto legittimamente opporre un preliminare rifiuto ad aprire il procedimento in autotutela.

I provvedimenti di autotutela costituiscono manifestazione dell’esercizio di un potere discrezionale che la P.A. non ha l’obbligo di attivare e, ove intenda farlo, essa è obbligata a valutare la sussistenza - o meno - di un pubblico interesse che giustifichi l’eliminazione dell’atto amministrativo invalido, ponendo con ciò termine ad un assetto di situazioni fattuali e di conseguenti posizioni giuridiche proprie di soggetti ... _OMISSIS_ ...ati ormai consolidatosi nel tempo, ancorché sulla base di una pregressa azione amministrativa illegittima: valutazione, questa, di cui essa sola è titolare e che non può ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita con provvedimento inoppugnabile.

Un obbligo di autotutela contrasta con le ragioni di certezza delle situazioni giuridiche e di efficienza gestionale che sono alla base dell'agire autoritativo della P.A., nonché con il principio dell'inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, che non possono essere elusi mediante l'impugnazione del silenzio formatosi su un'istanza diretta a sollecitare l'adozione di provvedimenti di annullamento o di modifica di precedenti determinazioni non impugnate nei termini e nelle forme di rito.

Il provvedimento di ritiro in autotutela presenta carattere discrezionale e non vincolato.

Non sussiste alcun obbligo per la pubblica amministrazione di pronunciarsi su un'istanza d... _OMISSIS_ ...n essendo coercibile l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità di un atto amministrativo.

Il potere di annullamento d’ufficio è un potere discrezionale, conformato dalla necessaria previa disamina delle ragioni di interesse pubblico a sostegno dell’annullamento, dalla imprescindibile considerazione del tempo decorso e dalla valutazione bilanciata dei contrapposti interessi dei destinatari dell’atto e degli eventuali controinteressati.

L'esercizio del potere di autotutela non è coercibile dall'esterno per cui non sussiste alcun obbligo giuridico di provvedere sull'istanza di parte finalizzata al riesame di un atto amministrativo.

La richiesta dei privati, rivolta all'amministrazione, di esercizio dell’autotutela, è una denuncia, con mera funzione sollecitatoria, che non fa sorgere in capo all'amministrazione alcun obbligo di provvedere.

Il potere di autotutela dell’... _OMISSIS_ ... è un potere d'ufficio rispetto al quale non sussiste alcun obbligo di provvedere ma che impone all'amministrazione di concluderlo con un provvedimento espresso.

L'esercizio del potere di autotutela, in tutte le relative forme, costituisce ambito riservato alla discrezionalità dell'amministrativa, azionabile d'ufficio e in merito al quale conseguentemente non sussiste alcun obbligo di provvedere.

In sede di rilascio e rinnovo di concessioni demaniali la pubblica amministrazione dispone di un potere di autotutela ampiamente discrezionale tanto che in presenza di un atto affetto da un vizio di legittimità, può decidere di astenersi del tutto dall'intervenire ovvero scegliere il momento in cui far cessare l’illecito permanente procedendo alla rimozione dell'atto allorquando (tenuto anche conto degli interessi contrapposti) ritiene divenuto attuale e concreto l’interesse pubblico per agire in autotutela.

La falsa rappr... _OMISSIS_ ...rata dal privato consente sempre l’annullamento del provvedimento illegittimamente concesso a prescindere dal rispetto delle garanzie procedimentali.

L'esercizio del potere di annullamento d'ufficio costituisce espressione di un potere di merito, che si esercita previa valutazione delle ragioni di pubblico interesse, insindacabile da parte del giudice, con la conseguenza che la richiesta del privato, rivolta all' amministrazione, di esercizio dell'autotutela è una mera denuncia, con funzione sollecitatoria che non fa sorgere un obbligo di provvedere.

L’istanza del privato mirante ad ottenere il riesame da parte della pubblica amministrazione di un atto autoritativo, non tempestivamente impugnato ovvero impugnato con esito negativo, non comporta, di regola, la configurazione di un obbligo di riesame.

I provvedimenti di secondo grado, implicando la valutazione comparativa di interessi pubblici e privati, si connotano... _OMISSIS_ ...rmalmente, espressione di un potere discrezionale che investe non solo contenuto del provvedimento ma anche l’an del provvedere per cui non è sufficiente una semplice istanza affinché sorga l’obbligo dell’amministrazione di adottare un provvedimento di secondo grado.

A fronte di un’istanza di un privato un comune non può ritenersi obbligato ad attivare i propri poteri di secondo grado volti a rimuovere un provvedimento di demolizione.

Qualora la P.A. abbia annullato d’ufficio un titolo edilizio rilasciato sulla base di dati accertati come falsi in sede penale e l’interessato non abbia impugnato l’autotutela, l’eventuale sentenza penale che assolva il soggetto dall’accusa di falso per insussistenza del fatto non fa sorgere in capo alla P.A. un obbligo giuridico di riesaminare il precedente provvedimento d’annullamento d’ufficio.

L'art. 21 nonies esclude una sovra... _OMISSIS_ ... illegittimità dell'atto e necessità di una sua rimozione, nel senso che un atto illegittimo non deve essere perciò solo necessariamente annullato d'ufficio.

Nei casi di annullamento d'ufficio la tutela dell’interesse pubblico può eccezionalmente considerarsi slegata dal rispetto della legittimità dell'azione amministrativa.

La richiesta rivolta all'amministrazione di esercizio dell'autotutela non determina l'insorgere di un obbligo di provvedere ma costituisce una mera denuncia con funzione sollecitatoria.

L'istanza del privato tesa ad ottenere il riesame di un atto autoritativo non tempestivamente impugnato non determina un obbligo di riesame in capo all'amministrazione.

Una volta avviato un procedimento di secondo grado volto al riesame di un provvedimento sospettato di invalidità, rientra nella più ampia discrezionalità dell’amministrazione determinarne l’esito con un atto di ritiro ovvero ... _OMISSIS_ ...mpreché, in entrambi i casi, siano rispettate le norme ed i principi di riferimento.

La richiesta di autotutela non fa sorgere nell'Amministrazione l’obbligo di provvedere, essendo legata ad una valutazione discrezionale, il che porta ad escludere, anche per esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, che l’Amministrazione sia tenuta ad aprire un procedimento e compiere una valutazione di merito al fine di intervenire in autotutela su una propria precedente determinazione, al fine di sostituirla, su istanza degli interessati, con altra avente diverso contenuto.

Il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, e non su istanza di parte, per cui le eventuali istanze di parte hanno valore di mera sollecitazione e non determinano alcun obbligo giuridico di provvedere.

Il potere di autotutela amministrativa mediante annullam... _OMISSIS_ ...e di merito dell'amministrazione, incoercibile e insindacabile da parte del giudice amministrativo.

L'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 ha disciplinato i presupposti e le forme dell'annullamento d'ufficio, ma non ha modificato la natura del potere, e non lo ha trasformato da discrezionale in obbligatorio, né ha previsto un interesse legittimo dei privati all'autotutela amministrativa.

La P.A. non è obbligata a ritirare gli atti illegittimi o inopportuni in quanto tali, ma deve valutare, di volta in volta, se esista un interesse pubblico alla loro eliminazione, diverso dal semplice ristabilimento della legalità violata.

L'esercizio del potere di autotutela costituisce facoltà ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, che non ha alcun dovere giuridico di esercitare detto potere.

In assenza di un'espressa istanza del privato di revoca o di riesame della determinazione precedentemente assunta una volta... _OMISSIS_ ...uo;atto, l'Amministrazione non ha alcun obbligo di provvedere d’ufficio su un preteso fatto nuovo.

Il conseguimento - a seguito del silenzio accoglimento - del provvedimento favorevole non esclude che l'amministrazione possa esercitare, in via di autotutela, ulteriori controlli di legittimità e di merito in ordine all'autorizzazione assentita ed eventualmente pronunciarne l'annullamento, senza dover motivare circa le ragioni di interesse pubblico attuale.

Il riesame di legittimità del provvedimento amministrativo ai fini del suo annullamento in via di autotutela implica l'esercizio di una potestà discrezionale rimessa alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, e quindi con scelta che, ancorché sussistano ipotetici vizi afferenti alla validità dell'atto, resta subordinata ad una preventiva ed insindacabile valutazione di opportunità.

La P.A. non ha alcun obbligo di rispondere al soggetto che ha sollecitato... _OMISSIS_ ...l potere di autotutela né ha l'obbligo, una volta iniziato il procedimento, di concluderlo con un provvedimento espresso.

A fronte di un’istanza di un privato intesa a sollecitare l’esercizio di poteri di autotutela, l’Amministrazione non ha alcun obbligo di rispondere in modo espresso.

Il provvedimento di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 ha carattere tipicamente discrezionale.

Il provvedimento di annullamento d'ufficio di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 ha carattere tipicamente discrezionale.
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.