Inderogabilità delle distanze tra pareti finestrate

LA REGIONE NON PUÒ DEROGARE ALLE DISTANZE TRA PARETI FINESTRATE
VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> DISTANZE --> PARETI FINESTRATE
Sintesi: Le norme in materia di distanze fra edifici contenute nell'art. 9 D.M. 1444/1968 costituiscono principio inderogabile che integra la disciplina privatistica delle distanze.
VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> DISTANZE --> REGIONI/PROVINCE
Sintesi: Data la connessione e le interferenze tra interessi privati e interessi pubblici in tema di distanze tra costruzioni, l’assetto costituzionale delle competenze in materia di governo del territorio interferisce con la competenza esclusiva dello Stato (ordinamento civile) a fissare le distanze minime, sicché le Regioni devono esercitare le loro funzioni nel rispetto dei principi della... _OMISSIS_ ...tatale, potendo, nei limiti della ragionevolezza, fissare limiti maggiori. Sintesi: Le deroghe alle distanze minime devono essere inserite in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, poiché la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati. VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> DISTANZE --> PARETI FINESTRATE Sintesi: È incostituzionale la norma regionale che consenta interventi di isolamento energetico degli edifici in deroga alle distanze tra edifici facendo salve soltanto quelle prescritte dal codice civile e non anche quelle di cui all'art. 9 D.M. 1444/1968. Estratto: « 8. - Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri ha... _OMISSIS_ ...quo;art. 9, commi 6 e 7 (recte: art. 9, comma 4, alinea 6 e 7, trattandosi dei commi 6 e 7 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, modificato dalla legge impugnata), nella parte in cui prevedono, ai fini dell’isolamento termico degli edifici e dell’utilizzo dell’energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile.A suo avviso, dette disposizioni, non prevedendo il rispetto delle altezze e delle distanze di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini del... _OMISSIS_ ...ei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.8.1. - La questione è fondata.8.2. - In linea preliminare, va osservato che i commi 6 e 7 dell’articolo 127 della legge provinciale n. 13 del 1997, nel testo modificato dalle disposizioni impugnate, così dispongono: «6. Ai fini dell’isolamento termico degli edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data, è possibile derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile. 7. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche tecniche delle verande la cui costruzione vale come misura per l’utilizzo di energia solare ai sensi ... _OMISSIS_ ...tale fine si può derogare alle distanze tra edifici, alle distanze dai confini nonché all’indice di area coperta previsti nel piano urbanistico o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile e purché la distanza verso il confine di proprietà non sia inferiore alla metà dell’altezza della facciata della veranda».Successivamente alla proposizione del ricorso, l’art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 2011, ha nuovamente modificato tali disposizioni, così sostituendole: «6. Ai fini dell’isolamento termico per garantire le prestazioni energetiche, definite ai sensi del comma 2, degli edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data, è permesso derogare nella misura massima di 20 centimetri alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, ... _OMISSIS_ ...lle distanze prescritte dal codice civile, salvo quanto disposto dalla normativa di attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. 7. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche tecniche delle verande la cui costruzione vale come misura per l’utilizzo di energia solare ai sensi del comma 5. A tal fine si può derogare alle distanze tra edifici, alle distanze dai confini nonché all’indice di area coperta previsti nel piano urbanistico, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile e purché la distanza dal confine di proprietà non sia inferiore alla metà dell’altezza della facciata della veranda».Dal raffronto fra le disposizioni risulta evidente che l’ultima modifica, dato il suo carattere sostanzialmente marginal... _OMISSIS_ ...n modo significativo sul contenuto precettivo delle disposizioni impugnate, e certamente non ha contenuto satisfattivo, per cui la questione va trasferita sulla nuova norma, in applicazione del succitato principio di effettività della tutela costituzionale.8.3. - La censura verte sul mancato richiamo al rispetto delle norme sulle distanze fra edifici, integrative del codice civile e, in particolare, dell’art. 9 del citato d.m. n. 1444 del 1968.In tale ambito, questa Corte ha in più occasioni precisato che le norme in materia di distanze fra edifici costituiscono principio inderogabile che integra la disciplina privatistica delle distanze.In particolare, data la connessione e le interferenze tra interessi privati e interessi pubblici in tema di distanze tra costruzioni, l’assetto costituzionale delle competenze in materia di governo del territorio interferisce con la competenza esclusiva dello Stato a fissare le distanze minime, sicché le Regioni devono eserci... _OMISSIS_ ...nzioni nel rispetto dei principi della legislazione statale, potendo, nei limiti della ragionevolezza, fissare limiti maggiori. Le deroghe alle distanze minime, poi, devono essere inserite in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, poiché la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati (sentenza n. 232 del 2005).Nel caso di specie, la norma in questione, attraverso il mero richiamo delle norme del codice civile, è suscettibile di consentire l’introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai sensi dell’art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» (introdotto dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), avent... _OMISSIS_ ...udenza consolidata, un’efficacia precettiva e inderogabile.In quanto tali deroghe non attengono all’assetto urbanistico complessivo delle zone di cui si verte, il mancato richiamo alle norme statali vincolanti per la Provincia, determina l’illegittimità costituzionale delle relative norme per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., avendo invaso la competenza statale in materia di ordinamento civile.»


DISTANZE DA PARETI FINESTRATE: NIENTE DEROGA PER I PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> DISTANZE --> CASISTICA --> RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA Sintesi: L'intervento di ristrutturazione urbanistica è soggetto alle norme sulle distanze prescritte per le nuove costruzioni. VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO... _OMISSIS_ ...ALI --> DISTANZE --> CASISTICA --> RICOSTRUZIONE Sintesi: La conservazione di minori distanze preesistenti può invocarsi laddove si tratti di ricostruzione fedele, non ammettendosi, invece, deroghe in caso di erezione di un fabbricato completamente diverso da quello demolito. VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> DISTANZE --> CASISTICA --> TETTOIE E PERGOLATI Sintesi: È soggetta alla distanza stabilita dall'art. 9 D.M. 1444/1968 la tettoia che, per configurazione e dimensioni, sia idonea a creare intercapedini o comunque, a turbare il reciproco assetto dei fondi, nell’ambito dell’ordinato sviluppo del territorio. VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> DISTANZE --> PARETI FINESTRATE Sintesi: La deroga stabilita dall'art. 9, ultimo comma, D... _OMISSIS_ ...er i piani particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate non è analogicamente estensibile al permesso di costruire convenzionato. Estratto: « Nella specie l’intervento è consistito nella demolizione di quanto preesistente (indicato nelle deduzioni in sede procedimentale come “fabbricato produttivo dismesso” e nei prodotti atti di vendita come “magazzino dislocantesi su piano terreno e piano interrato” e “magazzino al piano terreno”, magazzini composti da unico vano e tettoia al PT) per realizzare un fabbricato polifunzionale di quattro piani, con autorimessa interrata, ad uso commerciale, di residenza ed uffici, oltre ad un’unità residenziale monopiano, ossia una nuova edificazione recante un carico urbanistico diverso, proprio in relazione alla diversa destinazione del compendio immobiliare, pur essendo prevista una riduzione volumetrica (si veda la tabella, contenuta all’art. 20 NTA,... _OMISSIS_ ...i per urbanizzazioni secondarie riferita alle tipologie funzionali, in particolare quanto a verde e parcheggi pubblici); la distanza minima lato nord-est misurata in sede di sopralluogo è di circa m. 5 (si parla nella documentazione dimessa anche di distanza variabile tra i 5 ed i 6,20 metri) mentre il D.M. n. 1444/68 prescrive, nel caso di pareti finestrate, la distanza di m. 10; la distanza dal...


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