Inderogabilità delle distanze tra pareti finestrate

LA REGIONE NON PUÒ DEROGARE ALLE DISTANZE TRA PARETI FINESTRATE
VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> DISTANZE --> PARETI FINESTRATE
Sintesi: Le norme in materia di distanze fra edifici contenute nell'art. 9 D.M. 1444/1968 costituiscono principio inderogabile che integra la disciplina privatistica delle distanze.
VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> DISTANZE --> REGIONI/PROVINCE
Sintesi: Data la connessione e le interferenze tra interessi privati e interessi pubblici in tema di distanze tra costruzioni, l’assetto costituzionale delle competenze in materia di governo del territorio int... _OMISSIS_ ...tatale, potendo, nei limiti della ragionevolezza, fissare limiti maggiori. Sintesi: Le deroghe alle distanze minime devono essere inserite in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, poiché la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati. VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> DISTANZE --> PARETI FINESTRATE Sintesi: È incostituzionale la norma regionale che consenta interventi di isolamento energetico degli edifici in deroga alle distanze tra edifici facendo salve soltanto ... _OMISSIS_ ...quo;art. 9, commi 6 e 7 (recte: art. 9, comma 4, alinea 6 e 7, trattandosi dei commi 6 e 7 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, modificato dalla legge impugnata), nella parte in cui prevedono, ai fini dell’isolamento termico degli edifici e dell’utilizzo dell’energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile.A suo avviso, dette disposizioni, non prevedendo il rispetto delle altezze e delle distanze di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapport... _OMISSIS_ ...ei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.8.1. - La questione è fondata.8.2. - In linea preliminare, va osservato che i commi 6 e 7 dell’articolo 127 della legge provinciale n. 13 del 1997, nel testo modificato dalle disposizioni impugnate, così dispongono: «6. Ai fini dell’isolamento termico degli edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data, è possibile derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescr... _OMISSIS_ ...tale fine si può derogare alle distanze tra edifici, alle distanze dai confini nonché all’indice di area coperta previsti nel piano urbanistico o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile e purché la distanza verso il confine di proprietà non sia inferiore alla metà dell’altezza della facciata della veranda».Successivamente alla proposizione del ricorso, l’art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 2011, ha nuovamente modificato tali disposizioni, così sostituendole: «6. Ai fini dell’isolamento termico per garantire le prestazioni energetiche, definite ai sensi del comma 2, degli edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data, è permesso derogare ne... _OMISSIS_ ...lle distanze prescritte dal codice civile, salvo quanto disposto dalla normativa di attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. 7. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche tecniche delle verande la cui costruzione vale come misura per l’utilizzo di energia solare ai sensi del comma 5. A tal fine si può derogare alle distanze tra edifici, alle distanze dai confini nonché all’indice di area coperta previsti nel piano urbanistico, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile e purché la distanza dal confine di proprietà non sia inferiore alla m... _OMISSIS_ ...n modo significativo sul contenuto precettivo delle disposizioni impugnate, e certamente non ha contenuto satisfattivo, per cui la questione va trasferita sulla nuova norma, in applicazione del succitato principio di effettività della tutela costituzionale.8.3. - La censura verte sul mancato richiamo al rispetto delle norme sulle distanze fra edifici, integrative del codice civile e, in particolare, dell’art. 9 del citato d.m. n. 1444 del 1968.In tale ambito, questa Corte ha in più occasioni precisato che le norme in materia di distanze fra edifici costituiscono principio inderogabile che integra la disciplina privatistica delle distanze.In particolare, data la connessione e le interferenze tra interessi privati e interessi pubblici in tema di distanze tra costruzioni, l’assett... _OMISSIS_ ...nzioni nel rispetto dei principi della legislazione statale, potendo, nei limiti della ragionevolezza, fissare limiti maggiori. Le deroghe alle distanze minime, poi, devono essere inserite in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, poiché la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati (sentenza n. 232 del 2005).Nel caso di specie, la norma in questione, attraverso il mero richiamo delle norme del codice civile, è suscettibile di consentire l’introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai... _OMISSIS_ ...udenza consolidata, un’efficacia precettiva e inderogabile.In quanto tali deroghe non attengono all’assetto urbanistico complessivo delle zone di cui si verte, il mancato richiamo alle norme statali vincolanti per la Provincia, determina l’illegittimità costituzionale delle relative norme per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., avendo invaso la competenza statale in materia di ordinamento civile.»


DISTANZE DA PARETI FINESTRATE: NIENTE DEROGA PER I PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> DISTANZE --> CASISTICA --> RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA Sintesi: L'intervento di r... _OMISSIS_ ...ALI --> DISTANZE --> CASISTICA --> RICOSTRUZIONE Sintesi: La conservazione di minori distanze preesistenti può invocarsi laddove si tratti di ricostruzione fedele, non ammettendosi, invece, deroghe in caso di erezione di un fabbricato completamente diverso da quello demolito. VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> DISTANZE --> CASISTICA --> TETTOIE E PERGOLATI Sintesi: È soggetta alla distanza stabilita dall'art. 9 D.M. 1444/1968 la tettoia che, per configurazione e dimensioni, sia idonea a creare intercapedini o comunque, a turbare il reciproco assetto dei fondi, nell’ambito dell’ordinato sviluppo del territorio. VINCOLI URBANIS... _OMISSIS_ ...er i piani particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate non è analogicamente estensibile al permesso di costruire convenzionato. Estratto: « Nella specie l’intervento è consistito nella demolizione di quanto preesistente (indicato nelle deduzioni in sede procedimentale come “fabbricato produttivo dismesso” e nei prodotti atti di vendita come “magazzino dislocantesi su piano terreno e piano interrato” e “magazzino al piano terreno”, magazzini composti da unico vano e tettoia al PT) per realizzare un fabbricato polifunzionale di quattro piani, con autorimessa interrata, ad uso commerciale, di residenza ed uffici, oltre ad un’unità residenziale monopiano, ossia una nuova edificazione recante un carico urbanistic... _OMISSIS_ ...i per urbanizzazioni secondarie riferita alle tipologie funzionali, in particolare quanto a verde e parcheggi pubblici); la distanza minima lato nord-est misurata in sede di sopralluogo è di circa m. 5 (si parla nella documentazione dimessa anche di distanza variabile tra i 5 ed i 6,20 metri) mentre il D.M. n. 1444/68 prescrive, nel caso di pareti finestrate, la distanza di m. 10; la distanza dalla via Viveri è incontestatamente di m. 2,18 quando la distanza prescritta dal PRG rispetto alle strade è di m. 7 e dal confine di m. 5.Quanto a quest’ultimo aspetto, le appellanti sostengono che la costruzione poteva avvalersi della preesistenza, ma la tesi non persuade. L’intervento ricade in zona di espansione C4 sub ambito RB2; la sigla RB individua ambiti in cui la modalità di inte... _OMISSIS_ ...ature pubbliche o di uso pubblico” (art. 35 NTA).La tipologia di intervento ammessa ed in concreto realizzata è, dunque, una ristrutturazione urbanistica equiparabile (ed equiparata, ad esempio, dall’art. 20 NTA) alle nuove costruzioni, con conseguente obbligo di rispetto delle distanze prescritte, mentre la conservazione di minori distanze preesistenti può invocarsi laddove si tratti di ricostruzione fedele, non ammettendosi, invece, deroghe in caso di erezione di un fabbricato completamente diverso da quello demolito. Altro profilo è quello del mancato rispetto della distanza di 10 m. tra la parete finestrata dell’edificio in costruzione e fabbricati esistenti sul lotto adiacente (trattasi, secondo la descrizione datane nella nota di deduzioni della Geo datata 12.06.200... _OMISSIS_ ...dquo;emergono dalla sommità del menzionato muro perimetrale mantenuto sull’allineamento di confine solo per le relative coperture”).Parte appellante sottolinea, innanzitutto, di aver rispettato la minor distanza prevista dal PRG e la circostanza non è contestata. Tuttavia, come, esattamente rileva il T.A.R., la disciplina sulle distanze minime stabilita dall’art. 9 D.M. n. 1444/1968 prevale sulle difformi disposizioni degli strumenti urbanistici, dovendo trovare applicazione in sostituzione di queste.Sostiene, inoltre, l’irrilevanza del manufatto collocato sulla proprietà limitrofa e l’applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 9 cit., che consente di derogare alle distanze “in caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolare... _OMISSIS_ ...uo;edificio in costruzione con altra costruzione interna al progetto (muro di confine) che si pone tra detto edificio e quello presente sul lotto adiacente. Si tratta di critiche infondate. La costruzione rilevata in sede di sopralluogo, come si comprende dalle stesse indicazioni fornite dalla società interessata in sede procedimentale, è “addossata” e, dunque, costruita in aderenza al muro di confine, che ne funge da parete. I primi giudici non hanno mal compreso o trascurato il senso delle obiezioni di parte ricorrente circa la sussistenza di un manufatto frapposto tra le costruzioni ma “esclusa la qualificazione del manufatto come muro di cinta (limitato alla separazione di fondi)” e condivisibilmente riconosciuto che la tettoia per configurazione e notevoli... _OMISSIS_ ...assetto dei fondi, nell’ambito dell’ordinato sviluppo del territorio” ed escluso l’applicabilità della invocata possibilità di deroga, sia perchè limitata ad ipotesi di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate e non estensibile, trattandosi di norma derogatoria, al caso di permesso di costruire convenzionato, sia per l’interessamento da parte della costruzione di lotto diverso. Né, dovendo l’amministrazione applicare la normativa vigente, poteva esser considerata la non attuale prospettiva di una demolizione e ricostruzione del predetto edificio confinante prevista da progetto in itinere.Risulta, pertanto, infondato anche il terzo motivo di appello.»



LA DISTANZA TRA LE PARETI FINESTRATE VA RI... _OMISSIS_ ...RICOSTRUZIONE Sintesi: Nel caso di demolizione e successiva ricostruzione con aumento di volumetria e modifica della sagoma, il manufatto risultante dall'intervento va considerato come «nuova costruzione» ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui come previsti dagli strumenti urbanistici locali, e ciò o nel suo complesso, ove lo strumento rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario. VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --&...