La lotta alla corruzione all’interno della Unione Europea

Il protocollo, così come la Convenzione, come ampiamente già detto, sono strumenti di ex Terzo Pilastro, concepiti quindi nel settore della cooperazione giudiziaria penale e rivolti quindi essenzialmente alle normative penali nazionali.

Ciò non esclude, però, che la Unione si potesse e volesse dotare anche di strumenti propri per lottare contro la corruzione.

Se, infatti, come detto anche nel commento alla Convenzione, la protezione degli interessi finanziari era per l’Unione una delle sue politiche di azione, ai sensi dell’art. 209A e poi 280 del Trattato CE (ed oggi art. 325 del TFUE dopo Lisbona), la lotta alla corruzione in quanto condotta che attenta alle finanze comunitarie era, di conseguenza, anche una delle politiche di ex Primo Pilastro.

In quanto tale, la Comunità, oltre a cercare di armonizzare i diritti penali dei singoli Stati Membri, poteva anche adottare propri provvedimenti normativi. Ques... _OMISSIS_ ... avvenne a partire dalla metà degli anni '90, e già nel commento alla Convenzione si è ricordata l’adozione di due regolamenti (atti normativi di ex Primo Pilastro) per definire il concetto di irregolarità [1] e per consentire accertamenti investigativi tramite controlli sul posto [2], nonché di una decisione [3] ed un regolamento [4] per istituire e disciplinare l’azione di un vero e proprio organismo investigativo, l’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF).

Rimandando per le notizie generali su tali regolamenti e sulla natura dell’OLAF al commento alla Convenzione, dove tale argomento è già stato trattato, è, ai fini di questo specifico scritto, interessante notare che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del reg. 1073/99, l’OLAF conduce indagini amministrative presso le istituzioni, uffici, organismi e agenzie comunitarie istituite dai Trattati o sulla base dei Trattati per combattere non solo la frode, ma anche la cor... _OMISSIS_ ...altra attività illegale che colpisca gli interessi finanziari della Comunità; a questo proposito, l’OLAF conduce indagini su condotte attinenti a violazioni di doveri professionali da parte dei funzionari e altri dipendenti delle Comunità, suscettibili di sfociare in procedimenti disciplinari e, se del caso, penali.

Addirittura, la decisione 1999/352 istituente l’OLAF lascia spazio ad una interpretazione ancora più ampia dei poteri dell’OLAF in materia di corruzione perché sembra prevedere le indagini sulle violazioni di doveri da parte dei dipendenti e membri delle Istituzioni della UE (tra cui certamente le condotte corruttive) come area a sé stante di competenza, indipendentemente dal riflesso di tali condotte sugli interessi finanziari della Unione.

L’OLAF sarebbe quindi competente a indagare sulla corruzione di tali soggetti in generale, anche quando tale condotta non ha quale conseguenza un danno alle finanze ... _OMISSIS_ ... danneggia, per esempio, l’immagine e la reputazione delle istituzioni.

Tale interpretazione sembra anche trovare conforto nell’accordo interistituzionale tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione in merito alle indagini dell’OLAF.

In concreto, quando l’OLAF compie accertamenti su tali tipi di condotte apre una c.d. “indagine interna”, nel corso della quale dispone di poteri pregnanti, quale la possibilità, anche senza preavviso, di avere accesso agli uffici del membro, funzionario o dipendente oggetto di indagine e acquisire documenti e informazioni anche su supporto informatico.

Nei confronti delle indagini OLAF non esiste il limite delle immunità di cui gode il personale UE che, invece, esiste rigorosamente per le indagini penali.

Qualora si acquisissero le prove di una condotta corruttiva, la stessa avrebbe evidentemente effetti non solo penali, ma anche disciplina... _OMISSIS_ ... il rapporto OLAF con le risultanze dell’indagine viene inviato all’ufficio disciplinare.

Per la Commissione Europea, tale ufficio è l’Investigation and Disciplinary Office of the Commission (IDOC) che ha competenza per i funzionari, gli agenti contrattuali e temporanei e anche gli Esperti nazionali Distaccati (END), in quanto, come si è detto in apertura, gli stessi sono soggetti entro certi limiti agli stessi principi generali di lealtà e professionalità nello svolgimento delle funzioni dei dipendenti comunitari.

Discorso diverso riguarda, invece, le Agenzie della UE, già citate sopra, che hanno un sistema disciplinare interno e non sono soggette alla competenza dell’IDOC. Sono sottratti alla competenza dell’IDOC anche coloro che svolgono “stages” presso le istituzioni comunitarie.

Con il Trattato di Lisbona le prospettive di lotta alla corruzione si sono fatte ancora più interessan... _OMISSIS_ ... infatti, la corruzione è uno di quei reati per i quali l’art. 83 del TFUE prevede la possibilità per l’Unione di dettare norme minime in materia penale per avvicinare sempre più le legislazioni degli Stati membri attraverso direttive.

Sulla base di tale articolo, la UE ha già iniziato la sua produzione legislativa in materia penale post Lisbona. In materia di reati economici, per esempio, si segnala che proprio nel mese di marzo 2012 la Commissione Europea ha formulato una proposta di direttiva in materia di confisca e congelamento dei beni, misure che sarebbero applicabili anche ai procedimenti per corruzione.

Per quanto attiene alla corruzione quale condotta che attenta agli interessi finanziari della UE, invece, la base legale per adottare nuove misure si ravvisa nell’art. 325 TFUE sopra citato, il quale contiene una novità di assoluto rilievo rispetto alla precedente formulazione dell’art. 280. In particolare, n... _OMISSIS_ ...e non vi è più l’inciso secondo cui le misure che la UE può adottare per proteggere le proprie finanze non riguarderanno l’applicazione del diritto penale interno.

L’eliminazione di tale inciso porta scenari nuovi e affascinanti perché da un lato la UE avrà l’obbligo di adottare misure dissuasive e deterrenti per combattere le condotte che attentano i propri interessi finanziari, e dall’altra non avrà neppure più il limite derivante dall’applicazione del diritto penale nazionale.

Cosa tale scenario porterà in futuro, lo si vedrà di qui a breve. Il piano di lavoro della Commissione prevede infatti già per gli immediati anni a venire possibili proposte legislative sia in materia di diritto penale sostanziale per la protezione degli interessi finanziari della UE sia in materia processuale, in particolare con la dibattuta istituzione di una Procura Europea, di cui peraltro l’art. 86 TFUE prevede espres... _OMISSIS_ ...zione proprio per combattere in primo luogo i reati che attentano agli interessi finanziari comunitari.

Gli anni a venire si annunciano quindi a dir poco interessanti e potenzialmente ricchi di interessanti novità.


La lotta alla corruzione internazionale in altri strumenti giuridici della UE e sovranazionali Si è detto in precedenza che il protocollo sulla corruzione si inserisce in un contesto sovranazionale più ampio di lotta alla corruzione dove tale condotta è stata presa in considerazione non solo al limitato fine di tutela delle finanze comunitarie.

In una visione quindi più generale della natura e degli effetti di tale condotta, negli ultimi quindici anni circa si è presa sempre più coscienza degli effetti negativi della corruzione sull’economia dei singoli Stati e sull’economia mondiale.

In un recente documento sulla lotta alla corruzione [5], la Commissione Europea ha riportato da... _OMISSIS_ ... a livello economico, la corruzione costa circa 120 miliardi di euro all’anno, l’1% del prodotto interno lordo dell’intera Unione Europea e questo, evidentemente, non può essere accettato senza reagire.

Nel 1997, la UE aveva cercato di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di corruzione con l’adozione di un’altra specifica Convenzione, sempre redatta sulla base dell’art. K3 del Trattato di Maastricht, che conteneva molte analogie con il protocollo oggetto del presente scritto – in particolare quanto alla definizione di corruzione attiva e passiva –, ma con un ambito più vasto, perché non limitata solo alla corruzione in quanto condotta che attenta agli interessi finanziari della UE [6].