REATI CONTRO LA P A

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La lotta alla corruzione all’interno della Unione Europea

La UE, oltre a cercare di armonizzare i diritti penali dei singoli Stati Membri, poteva anche adottare propri provvedimenti normativi. Questo è quello che avvenne a partire dalla metà degli anni 90 con due regolamenti per definire il concetto di irregolarità e per consentire accertamenti investigativi tramite controlli sul posto, nonché di una decisione ed un regolamento per istituire e disciplinare l’azione di un vero e proprio organismo investigativo, l’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode

U.E. e la lotta alla corruzione: le Staff Regulations

La UE ha cercato di stigmatizzare nelle proprie norme di condotta interne per i propri dipendenti, le Staff Regulations, situazioni di criticità che, se non integrano di per sé corruzione, possono essere spie di situazioni da approfondire e devono, quindi, essere evitate dai propri dipendenti; ci si riferisce, in particolare, alla vasta gamma di situazioni qualificabili come “conflitto di interessi”, con prescrizioni quali divieti di accettare regali o doni di valore senza previa autorizzazione

Attuazione internazionale del protocollo alla Convenzione PIF

Anche il protocollo sulla corruzione è stato attuato dall’Italia con la legge 29.9.2000 n. 300, la stessa con cui fu attuata la Convenzione PIF. Con la stessa legge è stata data attuazione anche ad altri strumenti giuridici: alla Convenzione UE contro la corruzione, alla Convenzione OCSE, ed è stato attuato anche il protocollo della Convenzione PIF relativo all’interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia della Convenzione stessa. La norma probabilmente più significativa è l’art. 3

Il Protocollo sulla interpretazione della Corte di Giustizia

Il protocollo sull'interpretazione in via pregiudiziale della Corte della Convenzione PIF è una conseguenza logica, dell’art. K3 del Trattato di Maastricht, secondo cui le Convenzioni elaborate sulla base dello stesso articolo potevano prevedere la competenza della Corte di Giustizia ad interpretarne le disposizioni e a risolvere le controversie di applicazione. L’art. 35 del Trattato sull'UE ribadisce lo stesso concetto, lasciando al singolo Stato membro la scelta se accettarne la giurisdizione

Il secondo protocollo alla Convenzione PIF: il riciclaggio

Il protocollo si propone di adattare le legislazioni nazionali per prevedere la responsabilità degli enti nei casi di frode, corruzione attiva e riciclaggio compiuti per un loro beneficio, ma solo nei limiti in cui tali atti abbiano recato un danno alle finanze comunitarie. Il riciclaggio, in particolare, è percepito quale atto assai pericoloso in quanto impedisce il recupero di quanto oggetto di frode o corruzione e, per questo l'intenzione è quella di introdurre più efficaci misure di confisca

Il secondo protocollo alla Convenzione PIF: il rapporto con altri strumenti giuridici

L’art. 12 rende applicabili una serie di previsioni della Convenzione PIF ai fatti di riciclaggio. In particolare, in virtù di tale rinvio, la responsabilità penale dei dirigenti delle imprese (art.3), le norme sull'estradizione (art.5) e sulla cooperazione (art.6) della Convenzione si applicano anche nei procedimenti per riciclaggio. Ugualmente si applicano le norme sulla competenza (art.4 della Convenzione) per assicurare comunque la perseguibilità dei reati quando i fatti riguardano più Stati

Altri strumenti internazionali in materia di riciclaggio

L’attenzione al riciclaggio a livello internazionale è legata all'idea che sia un reato collegato ai profitti del traffico di stupefacenti, e un mezzo con cui si finanzia il terrorismo internazionale. Da una nozione originaria di riciclaggio come condotta collegata ai proventi del traffico illecito di droga, lo stesso è stato poi collegato anche a reati gravi in generale, commessi da organizzazioni criminali composte da più di due persone, ma anche espressamente alla frode e alla corruzione

Primo protocollo alla convenzione PIF: il concetto di funzionario

Essenziale innanzittutto è definire i concetti di “funzionario comunitario” e “funzionario nazionale”. Nella prima categoria rientrano tutti coloro che sono dipendenti della UE a titolo di funzionario, agente temporaneo, agente contrattuale presso le istituzioni comunitarie e le loro Agenzie. La definizione della seconda categoria è invece lasciata dal Protocollo alla normativa nazionale di ciascuno Stato Membro nei tempi e nelle procedure che definiscono il concetto di “pubblico ufficiale”

Primo protocollo alla convenzione PIF: la corruzione dei funzionari e la competenza territoriale

La corruzione passiva si verifica quando il funzionario sollecita o riceve vantaggi per sé o per altri, per compiere od omettere un atto delle sue funzioni, in modo contrario ai suoi doveri d’ufficio, da cui derivi o possa derivare un pregiudizio per gli interessi finanziari della UE. Si definisce invece “corruzione attiva” la condotta di chi promette o dà al funzionario un vantaggio di qualunque natura per compiere od omettere un atto che leda o possa ledere gli interessi finanziari della UE

Il primo protocollo alla Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari della U.E.

Lo scopo del primo protocollo alla Convenzione PIF è completare le previsioni della stessa invitando gli Stati Membri ad adottare misure per prevenire e reprimere il fenomeno della corruzione in quanto condotta che minaccia gli interessi finanziari della UE. Non si tratta, quindi, di un atto normativo rivolto al contrasto della corruzione in senso generale, ma contro la corruzione nella misura in cui essa attenta agli interessi finanziari della UE. Per questo la sua portata è piuttosto limitata