La restitutio in integrum “integrale”

La restituito in integrum “integrale” Ma il punto più qualificante delle misure consigliate dalla Corte di Strasburgo era certamente rappresentato dall’invito all’Italia a che essa si prodigasse, nei casi di occupazione alla quale non era seguita l’adozione del decreto di espropriazione, per eliminare gli ostacoli che impediscono sistematicamente la restituzione dell’area al privato.

In tutti i casi in cui un terreno è già stato oggetto di occupazione sine titulo ed è stato trasformato senza il decreto di esproprio, lo Stato convenuto "...dovrebbe sopprimere gli ostacoli giuridici che impediscono la restituzione del terreno sistematicamente e per principio." Solo quando la restituzione di un terreno risulta impossibile per motivi plausibili in concreto, lo Stato convenuto avrebbe dovuto garantire il pagamento di una somma corrispondente al valore che avrebbe la restituzione in natura.

Solo in ... _OMISSIS_ ...pertanto, lo Stato avrebbe dovuto prendere misure di bilancio adeguate al fine di concedere, se è il caso, il risarcimento per le perdite subite e che non sarebbero compensate dalla restituzione in natura o dal pagamento sostitutivo.

Il principio della restituito in integrum affermato in maniera vigorosa dalla Corte dei diritti dell'uomo per le ipotesi di riconosciuta violazione di un diritto garantito dalla CEDU, ormai divenuto liet motiv della più recente giurisprudenza di Strasburgo, veniva così riaffermato [1].

Si trattava del primo affondo versus la giurisprudenza della Corte di cassazione che, continuando a ritenere la piena legittimità dell’istituto dell’occupazione acquisitiva con le regole costituzionali, si era limitata, con la ricordata ordinanza n.11887/2006, a sollevare questione di costituzionalità della norma sull’ammontare del risarcimento spettante al proprietario, ma non certo a porre in discussi... _OMISSIS_ ...rdquo; delle coordinate di fondo dell’istituto dell’occupazione acquisitiva- tra le quali, come è noto, campeggia l’effetto estintivo-acquisitivo in ragione della pregressa sussistenza della dichiarazione di pubblica utilità.

E che il bersaglio fosse (anche) la giurisprudenza italiana si coglieva, in modo ancor più netto, nei punti 27 e 29 della motivazione, allorché si accusano le giurisdizioni nazionali di avere adottato, nei confronti dell’istituto dell’espropriazione indiretta, un comportamento quasi “notarile”, volto a prendere atto della situazione illegale che si stava perpetuando a carico del proprietario ed a certificare il passaggio della proprietà dal dominus all’occupante abusivo, per di più offrendo un ristoro del danno ben inferiore alla riparazione integrale del pregiudizio subito.

Ed ancor più grave era poi il rimprovero alle Corti interne di avere esse stesse contribu... _OMISSIS_ ...e una situazione di illegalità, in tal modo venendo meno all’obbligo di regolarizzare la situazione denunziata dal proprietario.

Ora, il richiamo della Corte ai principi che erano già stati espressi nella sentenza sull’an del 17 maggio 2005 intendeva volutamente approfondire lo iato fra giudice sovranazionale e giurisdizioni interne, chiamando addirittura in reità il giudice domestico per non avere fatto ciò che, invece, rientrava nelle sue prerogative.

Le considerazioni appena espresse consentono, così, di spiegare la presa di posizione del giudice europeo sulla necessità di garantire al proprietario la restituzione del fondo piena in caso di aggressione illecita della proprietà.

Solo l’accertamento “in concreto” di un ostacolo che renda impossibile la restituzione può giustificare, agli occhi della Corte, la surrogazione del diritto dominicale con l’integrale risarcimento del dann... _OMISSIS_ ...e venale del bene.

Ciò che confortava l'intendimento di chi profilava l'incompatibilità della tutela apprestata a Strasburgo con quanto fin qui ritenuto dalla Corte di Cassazione che, in tema di occupazione acquisitiva, aveva fatto derivare l’acquisto della proprietà come conseguenza dell’irreversibile trasformazione del suolo -.

I principi professati dalla Corte risultavano, così, distonici rispetto al diritto vivente, alla stregua del quale, almeno per i fatti di occupazione acquisitiva, l'obbligo della restitutio in integrum si attua imponendo all'autore del danno di rimettere il patrimonio del danneggiato nello stato in cui si sarebbe venuto a trovare qualora il fatto colposo non si fosse verificato e dunque escludendo il diritto alla restituzione.


Qualche conclusione Volendo esprimere qualche breve considerazione sulla posizione espressa dalla Corte europea, sembrano emergere delle linee di... _OMISSIS_ ... in parte parevano confidare sulla portata salvifica dell’art.43 t.u.espropriazione.

Tale disposizione, infatti, stando ai suggerimenti espressi dalla Corte, non si dimostrava essere misura idonea ad elidere gli effetti negativi prodotti dall'espropriazione indiretta.

In questo senso non si riscontra una piena armonia con quanto divisato dalla Risoluzione n.3/2007 del Comitato dei Ministri che, come si è appena sopra osservato, sembrava invece caratterizzata da una visione “quarantatrecentrica”, tutta orientata a valorizzare gli effetti positivi della disposizione introdotta dal nuovo testo unico.

Merita semmai di essere evidenziato che le misure suggerite all'Italia per le ipotesi di espropriazione indiretta dalla CEDU costituiscono principi ormai radicatisi nella giurisprudenza europea che li ha nuovamente utilizzati anche nei confronti di altri Paesi ove il fenomeno dell'espropriazione di fatto ave... _OMISSIS_ ...atti della violazione sistematica dell'art.1 Prot.n.1 alla CEDU [2].

V'è tuttavia da dire che la Corte europea, al di là dei suggerimenti, riconosce al Comitato dei Ministri il ruolo di soggetto titolato a verificare, ai sensi dell'art.46, la conformità delle misure generali e singolari disposte dallo Stato in caso di accertata violazione del diritto CEDU. Il che, in definitiva, rende chiaro che la dimensione del controllo è solo in parte giurisdizionale e massimamente "politica".

In questa prospettiva si comprende, forse, meglio la posizione espressa dal Comitato dei Ministri in seno alla Risoluzione del febbraio 2007 sulla vicenda delle espropriazioni indirette, sicuramente più condizionata dalla posizione espressa dal Governo italiano.

Ma di questo si tornerà a parlare a proposito dell'art.42 bis t.u.e. - v. infra Cap.7 -.