Prove di dialogo dopo le condanne italiane sull'occupazione acquisitiva

A fronte di uno sviluppo della giurisprudenza della CEDU sopra succintamente ricordato faceva da contraltare un atteggiamento di “chiusura” delle Sezioni Unite rispetto al tema che qui si esamina.

Ed invero, le sentenze nn. 5902, 6853 e 7503 del 2003 rese dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione possono essere additate come esempio di interpretazione non conforme alla giurisprudenza CEDU maturata nell’anno 2000 a proposito dell’occupazione acquisitiva [1].

La lettura delle sentenze anzidette, sostanzialmente disegnate sulle tesi espresse da una parte della dottrina [2], dimostrava apertamente che il giudice di legittimità non era stato nemmeno sfiorato dall’idea di modificare gli indirizzi pietrificati espressi in oltre vent’anni di giurisprudenza.

Orbene, l’approccio che le Sezioni Unite hanno inteso scegliere per misurarsi con i due dicta si compendiava nell’affermaz... _OMISSIS_ ...nunzie della Corte di Strasburgo, ancorché non vincolanti oltre il caso deciso, costituiscono precedenti autorevoli e rilevanti supporti interpretativi al fine di assicurare una tutela effettiva ai diritti contemplati dalla CEDU dai quali non si può prescindere.

Ma è proseguendo l’analisi del tracciato motivazionale delle tre pronunzie che il ragionamento condotto dal giudice di legittimità non finisce di persuadere.

La Corte, infatti, ometteva di prendere in considerazione la sentenza Belvedere Alberghiera, sostenendo che quella vicenda aveva riguardato un caso di occupazione usurpativa esaurita in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, per il quale la giurisprudenza di legittimità aveva offerto soluzioni pienamente conformi a quelle rese dal giudice sovranazionale.

Esautorata quindi tale ultima decisione, rimaneva la sentenza Carbonara, resa in una vicenda in cui i proprietari si erano visti opporre la presc... _OMISSIS_ ...nnale che aveva paralizzato la domanda risarcitoria connessa ad una condotta di occupazione acquisitiva.

Ma quella controversia, secondo la Cassazione, era sorta anteriormente alla giurisprudenza (Cass.S.U.n.1464/1983) che aveva chiarito la natura -illecita- del comportamento che dava luogo all’effetto estintivo-acquisitivo e con essa il carattere istantaneo del pregiudizio ed il termine quinquennale per l’esercizio del relativo diritto risarcitorio e che, per ciò stesso, i rilievi del giudice sovranazionale avevano, oggi, perso di consistenza.

Ormai, l’istituto dell’occupazione appropriativa “ si colloca in un contesto di regole sufficientemente accessibili, precise e prevedibili che lo rendono compatibile con la normativa convenzionale”. Le oscillazioni della giurisprudenza, continua la Corte, possono considerarsi pressoché in toto superate tanto che il privato, in caso di occupazione usurpativa, può o... _OMISSIS_ ...utela fino alla restituito in integrum o in alternativa il risarcimento del danno. Il che, se pure si poneva lo sguardo agli interventi normativi che avevano fornito una base legale espressa all’istituto, induceva a ritenere non più attuale il rimprovero a suo tempo mosso dalla Corte dei diritti dell’uomo.

La linea delle Sezioni Unite veniva seguita per alcuni anni e, fra tutte le decisioni susseguitesi, merita di essere ricordata Cass.n.11096/2004 che, pur in buona parte riproduttiva delle motivazioni espresse appena un anno addietro, intendeva cementare quell’indirizzo interpretativo, anzi aggiungendo ulteriori tasselli al tracciato argomentativo espresso in occasione delle tre storiche decisioni del giudice di nomofilachia.

Dunque Cass.11096/04, per mano autografa dell’artefice delle posizioni espresse dalle Sezioni Unite [3], ribadiva la piena conformità dell’occupazione appropriativa alla Costituzione ed ... _OMISSIS_ ...e per la salvaguardia dei diritti umani. Tuttavia, all’asprezza di alcuni passaggi argomentativi rivolti nei confronti della pervicacia degli attacchi all’istituto pretorienne e dunque all’apparato giurisdizionale che lo aveva nel tempo forgiato fa da contrappeso il costrutto argomentativo della Corte, nel quale i toni diventano decisamente meno perentori, volti a giustificare l’operato giurisprudenziale interno della Cassazione, al quale viene attribuito il merito di avere compiuto lo sforzo massimo per allineare l’istituto alla salvaguardia dei diritti umani.

I capisaldi della decisione possono così sintetizzarsi:
l’occupazione appropriativa deve nettamente distinguersi da quella usurpativa, fenomeno quest’ultimo dal quale non scaturisce l’effetto estintivo-acquisitivo se non nel caso di espressa domanda abdicativa del privato, cui consegue peraltro una tutela massima in punto di ri... _OMISSIS_ ...danno [4];
la giurisprudenza della Cassazione e della Corte costituzionale, nel lavorio interpretativo intrapreso nel corso degli ultimi quattro lustri, è riuscita, anche per effetto di interventi legislativi settoriali, a canonizzare un istituto che salvaguardia le prerogative proprietarie;
la giurisprudenza di Strasburgo non può legittimare l’idea che l’istituto dell’occupazione appropriativa sia in sé contrastante con il diritto di proprietà. Il caso Carbonara e Ventura infatti, non poteva indurre a concepire l’illiceità permanente dell’occupazione e dunque il diritto del proprietario alla restituzione proprio perché esistendo la dichiarazione di pubblica utilità non poteva certo parlarsi di illecito permanente, come nel caso di occupazione usurpativa. In quella sentenza l’accertata violazione dell’art.1 Prot.n.1 alla CEDU non scaturiva tanto dal mancato rispetto di una procedura espropriativ... _OMISSIS_ ...o dall’assenza di norma chiare, precise e prevedibili proprio per il succedersi di applicazioni giurisprudenziali contraddittorie. Ed anzi, proprio il caso Belvedere Alberghiera poteva ritenersi dimostrativo dell’errata applicazione – da parte del Consiglio di Stato - dei principi in tema di dichiarazione di pubblica utilità. Esso rappresentava un incidente di percorso nell’elaborazione dell’istituto nel quale era incorso il giudice amministrativo “in un momento in cui, questo sì, la fattispecie usurpativa (cioè non appropriativa) non era stata chiaramente delineata”;
è proprio la giurisprudenza della Corte dei diritti umani a giustificare l’esattezza degli approdi giurisprudenziali della Cassazione, posto che il caso Belvedere Alberghiera, inquadrandosi nella fattispecie usurpativa, giustificava – a differenza del caso Carbonara e Ventura - la tutela restitutoria o quella piena dal punto di v... _OMISSIS_ ...
anche la regolamentazione degli effetti dell’occupazione appropriativa, introdotta con il comma 7 bis dell’art.5 bis l.n.359/1992 e successivamente modificata – ma non per i procedimenti in corso - dall’art.43 t.u.e., non risulta in contrasto con i canoni costituzionali e sovranazionali. Nè pertinente deve ritenersi l’assunto del ricorrente volto ad ipotizzare uno straripamento di potere da parte degli organi legislativi laddove hanno quantificato il risarcimento del danno nella misura ridotta prevista dall’art.5 bis comma 7 bis legge n.359/1992, posto che il “giudice non può non essere vincolato dalla volontà del legislatore, […] né è concepibile uno straripamento di quest’ultimo, per essere intervenuto a regolare un istituto nato nell’applicazione giurisprudenziale”;
l’obbligazione scaturente da una vicenda di occupazione appropriativa è ascrivibile al genus de... _OMISSIS_ ...ore e non di valuta come era stato sostenuto da Cass.4766/2002.
Era, tuttavia, l’analisi complessiva della motivazione della Cassazione a suscitare alcune osservazioni critiche.

Cass.11096/04, ripercorrendo alcuni passaggi argomentativi espressi dalle Sezioni Unite nei tre precedenti già ricordati, invece di cogliere il messaggio di sostanza sotteso alle sentenze Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura, riteneva ancora di individuare nei due decisa - ed in particolare nella prima delle due pronunzie - una conferma degli esiti dell’elaborazione della Cassazione sul tema delle occupazioni illegittime volti ad escludere effetti appropriativi ad ingerenze non assistite da una dichiarazione di p.u. valida ed efficace.

Quasi che l’unico responsabile delle condanne dello Stato italiano fosse da individuare nel Consiglio di Stato, colpevole di non avere adeguatamente compreso il significato e la portata del diritto... _OMISSIS_ ...Cassazione.

L’affermazione, come detto, si completava con quella che la minore illiceità sottesa all’occupazione appropriativa non consentiva di ritenere sussistente, in tali casi, il diritto alla restituzione del bene.

Era questo, secondo Cass.11096/04, il senso della lettura comparata delle due sentenze del 30 maggio 2000.