Gli albori della nuova stagione della proprietà: prove di dialogo fra Corti e Carte

Al termine di questa riflessione sulla funzione sociale rispetto al diritto di proprietà - nella sua dimensione nazionale ed europea - appare evidente come si sia così aperta una nuova stagione che, fondata sul riconoscimento della giurisprudenza CEDU come parametro interpretativo e integrativo dello stesso art.42 Cost. ha cominciato a produrre, a partire dalle sentenze nn.348 e 349 del 2007, frutti fecondi per la democrazia, in un clima di ritrovato “bilanciamento” fra i valori che dava esattamente il significato di un’inversione di rotta rispetto allo sbilanciamento che aveva caratterizzato l’epoca ante 2007.

Orbene, è più che evidente come il più recente formante giurisprudenziale della CEDU ha consentito un controllo più stringente delle legislazioni – e dell’operato giurisdizionale - dei Paesi aderenti, in modo che la garanzia offerta dallo strumento convenzionale ha finito con l’atteggiarsi come super... _OMISSIS_ ... quella dispensata dal giudice costituzionale e dai giudici nazionali, attribuendo alla tutela proprietaria una specifica valenza di tutela dell’individuo, attraverso una proiezione dinamica che guarda alle utilità economiche attribuite alla persona più che al bene fisico e che impone, anche, la tutela risarcitoria delle “sofferenze” prodotte dalla lesione della proprietà.

In questa prospettiva, la mancata previsione del rinvio espresso alla funzione sociale all’interno della CEDU potrebbe dunque far pensare all’assenza di una prospettiva solidaristica [1] che la Convenzione non ha volutamente sviluppato, ad essa non competendo [2].

Ma è proprio lo sviluppo prodotto dalle decisioni del giudice di Strasburgo nell’ordinamento italiano, nel quale “vige” l’art.42 2^ comma Cost. ed il riferimento “forte” alla funzione sociale, a dimostrare come tale silenzio non intende certo esc... _OMISSIS_ ...esercizio di un potere conformativo della proprietà da parte degli Stati al fine di garantirne la funzione sociale [3].

A ben considerare, il sostrato del diritto di proprietà avuto presente dai conditores del Protocollo n.1 alla CEDU sembra a tratti assai vicino ad una concezione giusnaturalistica che intravede nella proprietà non un mezzo per raggiungere determinati fini, ma piuttosto un diritto soggettivo “pre-statuale”: una sorta di diritto naturale innato che costituisce elemento essenziale della dignità umana e che, come tale rappresenta un valore fondamentale della persona [4].

Ciò, tuttavia, non significa che la disposizione sovranazionale sia ritornata ad una concezione del diritto dominicale come prerogativa assoluta ed inviolabile [5] che non si concilierebbe, del resto, con l’attuale statuto proprietario previsto dalla Costituzione nazionale. Nè è necessario innalzare la funzione sociale a principio supremo del... _OMISSIS_ ...uzionale per paralizzare gli effetti della giurisprudenza di Strasburgo [6].

Ed infatti, è la stessa giurisprudenza di Strasburgo che, nel far diventare “norma” l’art.1 Prot. n.1 e nel tentativo di circoscrivere gli interessi di pubblica utilità che possono giustificare la privazione della proprietà, ha sostanzialmente fatto prevalere il principio della massima espansione della discrezionalità degli Stati aderenti che, all’interno del tessuto normativo primario interno, possono perseguire le finalità – di natura economica, sociale, culturale – che essi ritengono prioritarie e volte per volta poste a base di misure privative o limitative del diritto di proprietà.

E la stessa ammissione di ipotesi di indennizzi espropriativi inferiori al valore pieno del bene - sulle quali si avrà modo di tornare nel capitolo dedicato all'indennizzo espropriativo - è dimostrazione di quanto la Corte intenda salvaguardare la... _OMISSIS_ ...Stati di modulare il diritto fondamentale, senza con ciò sminuirne la portata nè la natura di diritto fondamentale.

Tale teoria del margine di apprezzamento impone, dunque, a quegli Stati di preservare il valore fondamentale della proprietà [7] attraverso il giusto equilibrio che deve sussistere tra l’interesse generale e quello dell’individuo [8].

E’ allora nel controllo di adeguatezza fra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati che il giudice di Strasburgo- ma anche il giudice nazionale- devono svolgere che si delinea la portata davvero singolare del diritto di proprietà di matrice sovranazionale. Siffatto sindacato, infatti, non trova riscontro nella legislazione nazionale italiana.

Non pare dunque doversi dubitare che il potere discrezionale che i singoli Stati mantengono nel delineare le limitazioni del diritto fondamentale trova comunque un limite invalicabile nella tutela effettiva del diritto per co... _OMISSIS_ ...lla CEDU. Il che non significa che la CEDU preclude le limitazioni che pure a livello costituzionale i singoli ordinamenti possono fissare al diritto dominicale.

Ma vuol dire che tali limitazioni, determinabili dai singoli ordinamenti secondo un margine di discrezionalità anche ampio, non possono dirsi immuni da un controllo di razionalità e proporzionalità che la CEDU impone sia al giudice di Strasburgo che a quello nazionale, chiamato a dare attuazione diretta a quei diritti ivi tutelati.

In questo senso il principio, più volte affermato dal giudice delle leggi italiano, secondo il quale il legislatore interno può limitare, nell’esercizio della discrezionalità che gli compete, il diritto di proprietà previsto dall'art. 42 Cost. per assicurarne la funzione sociale [9], trova un necessario correttivo proprio nella parte in cui si postula l’assoluta libertà del legislatore di perseguire fini ed interessi generali.

I... _OMISSIS_ ...iva, il contenuto non perfettamente circoscritto della funzione sociale contenuto nella Costituzione italiana trova probabilmente un suo limite esterno nella norma sovranazionale.

Se dunque deve ammettersi una piena osmosi del diritto fondamentale con gli interessi pubblici confliggenti previsti dall’ordinamento nazionale, dovrebbe parimenti riconoscersi un sindacato del giudice di Strasburgo – e con esso del giudice nazionale - sulla congruità di tali interessi, sulle modalità con le quali l’ordinamento interno li persegue e sul rispetto dei canoni previsti dall’art.1 Prot. n.1 alla CEDU.