DIRITTI REALI

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USUCAPIBILITÀ DELLO SPAZIO SOVRASTANTE E SOTTOSTANTE AL SUOLO

E’ vexata quaestio, fin da tempi remoti, se la proprietà del fondo ricomprenda, nei limiti delle facoltà di godimento, lo spazio sottostante e sovrastante, e se tale spazio possa essere oggetto di autonomo dominio a prescindere dal suolo, nonché oggetto di diritti minori, con conseguente operatività dell’usucapione.

La proprietà nel diritto dell'Unione europea e la funzione sociale

L'art345 TFUE (ex art 295 TrCE) afferma l’intangibilità del regime di proprietà esistente negli Stati membri. Tale disposizione sembrerebbe lasciare totalmente fuori dall’ambito eurounitario la tutela del diritto dominicale. Ma così non è stato, ad eccezione di qualche opinione dissenziente, se si guarda al diritto vivente della Corte di giustizia che nella sua quotidiana opera di individuazione dei non scritti principi generali del diritto comunitario vi ha incluso anche il diritto di proprietà

Gli albori della nuova stagione della proprietà: prove di dialogo fra Corti e Carte

Nel tentativo di circoscrivere gli interessi di pubblica utilità che possono giustificare la privazione della proprietà, la Corte di Strasburgo ha fatto prevalere il principio della massima espansione della discrezionalità degli Stati aderenti che, all’interno del proprio tessuto normativo primario, possono perseguire le finalità – di natura economica, sociale, culturale – che essi ritengono prioritarie e volta per volta poste a base di misure privative o limitative del diritto di proprietà.

Pubblica utilità, interesse generale e margine di apprezzamento interno

Malgrado l’utilizzazione di 2 espressioni diverse dedicate alla privazione della proprietà ed alla regolamentazione dell’uso dei beni, i concetti di pubblica utilità ed interesse generale, nella loro accezione autonoma, non si distinguono quantitativamente o qualitativamente. La Corte di Strasburgo, elaborando la teoria del margine di apprezzamento statale, ha ritenuto che spetta alla discrezionalità del legislatore nazionale il compito di indicarne i connotati, rispettando la ragionevolezza

Il margine di apprezzamento e la regolamentazione dell'uso di beni

La centralità assunta dal diritto di proprietà nel panorama europeo non tralascia affatto di considerare la rilevanza del dominio nelle dinamiche interne e la sua funzionalizzazione agli interessi generali, ritagliando su tali questioni uno spazio significativo in favore dei singoli Stati proprio attraverso il margine di apprezzamento. Quanto all'uso di beni, è consentito agli Stati contraenti di disciplinare l'uso dei beni secondo l'interesse generale, mettendo in vigore le leggi necessarie

La Corte europea dei diritti dell’uomo sulle “espropriazioni indirette” in Italia

L’attenzione della Corte europea rivolta alle scelte legislative di protezione degli interessi socio-politici del corpo dei cittadini ivi stanziati, realizzate anche incidendo sul valore proprietà, ancorché non compaia nel tessuto normativo dell’art.1 Prot. n.1, sembravano comunque lasciare un margine di apertura verso quelle esigenze solidaristiche di matrice nazionale. Era sembrato, in definitiva, proprio questo il terreno di confronto fra i due sistemi di protezione del diritto di proprietà

La funzione sociale della proprietà

È necessario ora analizzare la funzione sociale della proprietà. I contributi dottrinali più o meno recenti rimangono fondamentali per collocare sistematicamente il concetto di funzione sociale della proprietà e per cogliere la progressiva compressione del concetto di proprietà individuale rispetto ad esigenze redistributive correlate all’affermazione dello Stato repubblicano democratico, emerse già nel corso del dibattito interno all’Assemblea costituente in occasione del varo dell’art.42 Cost

La proprietà nel codice civile e nella Costituzione

La proprietà non è un istituto di creazione costituzionale, ma riceve dalla Costituzione una triplice tutela: viene inserita nella carta costituzionale come un diritto di primaria importanza; la sua disciplina viene riservata alla legge; si prevede la possibilità di espropriazione, ma solamente a condizione che venga corrisposto un adeguato indennizzo.

La proprietà in ambito sovranazionale

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, c.d. CEDU, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, e il suo Protocollo addizionale sottoscritto in data 20 marzo 1952, insegnano – in modo analogo alla nostra Costituzione – che l'Amministrazione può acquisire il diritto di proprietà solamente attraverso l'emanazione di un formale provvedimento amministrativo.