La legittimità costituzionale dell’occupazione acquisitiva secondo la Corte costituzionale

Anche l’istituto dell’occupazione acquisitiva, come è noto, ha trovato nella funzione sociale un punto cardine a suo favore.

La Corte costituzionale italiana ha infatti più volte avuto modo di pronunziarsi sulla portata del diritto di proprietà, chiamata a sindacare la legittimità costituzionale di norme che incidevano pesantemente sul diritto dominicale fino al punto di eliderne totalmente il contenuto.

Gli interventi del giudice delle leggi sono stati dapprima timidamente e, successivamente, in modo chiaro rivolti a confermare la compatibilità costituzionale dello stesso, anche quando il legislatore era intervenuto a ridurre pesantemente le aspettative risarcitorie del proprietario.

Corte Cost. n. 384/1990 chiariva, anzitutto, che il comma 3 dell'art. 42 Cost. non implica che la potestà espropriativa debba riferirsi ad ipotesi ablative prefigurate in via generale ed accompagnate da sequenze procedimentali costant... _OMISSIS_ ...Dacchè tale potestà poteva esplicarsi legittimamente anche nel caso previsto dall'art. 3 della l. 27 ottobre 1988 n. 458, secondo il quale il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia pubblica, agevolata o convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato ma non può ottenere la restituzione del bene [1].

Successivamente, Corte Cost. n.486/1991 [2] ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 3 della l. 27 ottobre 1988 n. 458 nella parte in cui limitava il fenomeno dell’occupazione acquisitiva alle ipotesi di declaratoria d’illegittimità del decreto di espropriazione escludendo quella della assenza del provvedimento ablatorio.

In tale occasione, il giudice delle leggi ha riconosciuto che “l'art. 3 della legge 458 del 1988, da un lato, prende atto della esistenza di una regola già operante in via gen... _OMISSIS_ ... le opere pubbliche e, in specie, anche nel settore della edilizia residenziale pubblica quanto alle costruzioni realizzate dalla mano pubblica: e, dall'altro, estende tale regola alle restanti parti della stessa edilizia residenziale pubblica che erano sottratte alla sua applicazione.

Eppure ammette che tale estensione è giustificata dalla identità, sul piano politico-economico, del risultato perseguito attraverso il programma edilizio, considerato nella globalità delle sue articolazioni a prescindere dalla diversità delle qualificazioni giuridiche spettanti alle costruzioni in dipendenza della natura pubblica o privata del soggetto realizzatore.”

La Corte Costituzionale fu quindi chiamata a scrutinare la legittimità del primo comma dell'art. 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito nella legge 8 agosto 1992, n.359 per disparita' di trattamento (art. 3 Cost.) tra la fattispecie dell'espropriazione di aree edificab... _OMISSIS_ ...squo; occupazione acquisitiva sotto il profilo che la prima assicura al proprietario espropriato solo una parte (circa un terzo) del valore venale del suo bene mentre l'altra, pur mancando un legittimo decreto di esproprio, dava diritto al risarcimento del danno in misura pari al valore venale del bene. Ciò avvenne quando il privato defraudato della proprietà aveva diritto ad ottenere, secondo la costruzione delle Sezioni Unite del 1983, l’integrale risarcimento del danno parificato al valore venale del fondo.

Corte Cost.n.442/1993, chiamata a pronunziarsi sulla postulata disparità di trattamento fra l'indennizzo disciplinato dall'art. 5-bis legge n. 359/1992 ed il risarcimento commisurato al valore venale spettante per le ipotesi di occupazione appropriativi, nel disattendere la questione di legittimità costituzionale, ritenne che le fattispecie a confronto erano assolutamente divaricate e non comparabili.

Nella prima c... _OMISSIS_ ...rocedimento espropriativo secundum legem caratterizzato dal rispetto dei presupposti formali e sostanziali posti a garanzia del proprietario espropriato, rispetto al quale il legislatore poteva esercitare le opzioni discrezionali in ordine al criterio di calcolo dell'indennita' di espropriazione.

La seconda ipotesi, per contro, si collocava fuori dai canoni di legalita' poiché era la stessa realizzazione dell'opera pubblica sull'area occupata, ma non espropriata, ad impedire di fatto la retrocessione e a comportare l'effetto traslativo della proprieta' del suolo per accessione all'opera stessa.

Qui poteva dunque operare il diverso principio secondo cui chi ha subito un danno per effetto di un'attivita' illecita ha diritto ad un pieno ristoro.

La diversità di trattamento era giustificata per il fatto che l'ente espropriante, il quale non faccia ricorso ad un legittimo procedimento espropriativo per acquisire l'ar... _OMISSIS_ ..., doveva subire conseguenze piu' gravose di quelle previste ove invece sia rispettoso dei presupposti formali e sostanziali prescritti dalla legge perche' si determini l'effetto di ablazione dell'area [3].

In quest’occasione, il giudice delle leggi sottolineava, in sintonia con le pronunzie delle Sezioni Unite, la diversa genesi del trasferimento della proprietà, correlata al decreto ablatorio nel procedimento espropriativo ed alla realizzazione dell’opera nell’occupazione acquisitiva e dunque giustificava la diversità tra indennizzo ed integrale risarcimento sul presupposto che l’amministrazione aveva, nel secondo caso, acquisito la proprietà in spregio alle regole giuridiche.

Ben più radicata risulta, per converso, la difesa dell’istituto operata dalla Corte nel 1995.

Rispetto alla prospettata la violazione dell'art. 42 Cost.(per inosservanza dei presupposti e delle condizioni cui e' costitu... _OMISSIS_ ...ordinata l'ablazione della proprieta') e dell'art. 3 (come ingiustificata omissione della previsione di una sopravvenienza <sanante> idonea ad equiparare quoad effectum la illecita occupazione acquisitiva alla lecita vicenda espropriativa), Corte Cost.n.188/1995 [4] rilevava che la legittimità della costruzione giurisprudenziale dell’occupazione acquisitiva riposava nella emersione di un quid diverso da quello oggetto della manipolazione.

La vicenda andava infatti ricostruita in termini di manipolazione-distruzione di un quid e parallela acquisizione di un aliud, residuale a quella manipolazione.

E poiché l'elemento qualificante della fattispecie e' <l'azzeramento del contenuto sostanziale del diritto e la nullificazione del bene che ne costituisce oggetto>; <la vanificazione>, cioe', <della individualita' pratico-giuridica> dell'area occupata, in conseguenza della <materiale manipolazione... _OMISSIS_ ...nella sua fisicita'>, che ne comporta una <trasformazione cosi' totale da provocare la perdita dei caratteri e della destinazione propria del fondo, il quale in estrema sintesi non e' piu' quello di prima>, era appunto questa <perdita> a rappresentare l'evento che si pone in rapporto di causalita' diretta con l'illecito della pubblica amministrazione.

Mentre l'acquisto, in capo alla medesima, del nuovo bene risultante dalla trasformazione del precedente, si configura invece come una conseguenza ulteriore, eziologicamente dipendente non dall'illecito ma dalla situazione di fatto-realizzazione dell'opera pubblica con conseguente non restituibilita' del suolo in essa incorporato-che trova il suo antecedente storico nell'illecita occupazione e nella illecita destinazione del fondo alla costruzione dell'opera stessa.

Il che escludeva non solo la violazione del principio che non consente la produzione di effetti positivi a ... _OMISSIS_ ...illecito in favore del suo autore, ma anche il vulnus dell'art. 42, come dell'art. 3 Cost., una volta che la vicenda in esame si scindeva per un verso, in negativo, in una condotta di occupazione ed irreversibile manipolazione del suolo (cui consegue l'estinzione del diritto di proprieta' per svuotamento dell'oggetto) che ha tutti i crismi dell'illecito; e per altro verso, in positivo, in una acquisizione dell'opera di pubblica utilita', su di esso costruita, a vantaggio dell'ente pubblico integrante una concreta manifestazione della funzione sociale della proprieta'.

La Corte Costituzionale, nella medesima occasione, non esitava a ritenere che la disciplina connessa all'estinzione del diritto dominicale era “coerente alla connotazione illecita della vicenda”, rientrava “nella discrezionalita' delle scelte legislative”, non poteva tenere in conto le “difficoltà”– di mero fatto- di individuazione del termin... _OMISSIS_ ...ne che tali, peraltro, non dovevano considerarsi “per un soggetto dotato di ordinaria diligenza” il quale, se la “irreversibile trasformazione del suolo fosse avvenuta temporalmente all'interno del periodo di legittima occupazione”, avrebbe dovuto sapere che con lo scadere del termine stesso coincideva il dies a quo dell'azione risarcitoria.

Mentre “se la manipolazione del suolo non risulti a quella data ancora ultimata” il proprietario avrebbe dovuto a quel momento ottenere, oltre al ristoro dei danni per l'illecita occupazione, la stessa restituzione del suolo -detenuto ormai sine titulo - nella sua identita', ovvero, se nelle more l'irreversibile trasformazione dell'area si compia nei sensi indicati, il risarcimento per la perdita integrale di essa” [5].