Il nesso causale e la filiera dei responsabili

Le procedure espropriative si svolgono in un arco di tempo pluriennale che vede a volte più soggetti, siano essi amministratori o dipendenti pubblici, avvicendarsi nel compimento dei vari atti amministrativi ad esse preordinate.

Va da sé che, in tali casi, «risulterebbe oltremodo iniquo addebitare l’intero nocumento» esclusivamente al soggetto o ai soggetti che hanno «materialmente posto in essere l’ultimo comportamento in ordine di tempo della variegata concatenazione causale che ha generato l’evento dannoso» nei confronti della Pubblica Amministrazione[1].

Nemmeno può accogliersi l’assunto difensivo in base al quale il convenuto, nel caso di specie un Sindaco, potrebbe fare affidamento, ai fini del perfezioname... _OMISSIS_ ...ale i soggetti che subentrano sarebbero portati ad addossare l’intera responsabilità su quanti li hanno preceduti, con il conseguente formarsi di «aree di sostanziale irresponsabilità» per i danni erariali procurati[3].

I vari soggetti che si avvicendano durante l’intero periodo di tempo nel quale si svolge la procedura espropriativa sono tenuti a svolgere i relativi atti con la massima sollecitudine e, anche nel caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità assegni un ampio spazio di tempo per la sua conclusione, scrupolo e diligenza devono caratterizzare il loro operato, al fine di consentire la conclusione del procedimento nei termini legislativamente prefissati[4].

Solo così si concretizza la bontà dell’agire amminis... _OMISSIS_ ...ma 1 del d.P.R. n. 3/1957, sia come buon andamento dell’amministrazione intesa nel suo complesso di cui all’art. 97 comma 1 Cost[5].

In sostanza, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, «la durata - più o meno lunga - del mandato politico ricoperto e l’epoca - più o meno prossima alla scadenza dell’occupazione legittima – di cessazione dello stesso non sono elementi idonei ad interrompere il nesso eziologico»[6] tra le condotte antigiuridiche e il verificarsi del danno, e un ragionamento analogo può farsi per quanto concerne le funzioni svolte dai dipendenti pubblici.

Per la giurisprudenza contabile, infatti, facendo applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. «qualora l’evento lesivo si ricolleghi ad un... _OMISSIS_ ...ngoli fatti – e le relative condotte – abbiano determinato una situazione tale che, senza alcuno di essi, non si sarebbe verificato l’evento dannoso»[7].

L’interruzione del nesso causale si avrà, quindi, soltanto qualora i «fatti successivi siano stati da soli idonei alla causazione del danno, si da degradare le cause precedenti a semplici occasioni»[8].

Nel caso in cui, però, il mandato degli amministratori abbia inizio in un periodo di tempo successivo alla scadenza dell’occupazione legittima o alla realizzazione dell’opera pubblica, la loro condotta non avrà alcun rilievo nella causazione del danno erariale, in quanto l’eventuale emanazione del decreto di esproprio non sarebbe in grado di scongiura... _OMISSIS_ ...r un lasso di tempo molto breve con quello in cui avrebbe potuto essere utilmente concluso il procedimento[10].

Nell’ipotesi di occupazione usurpativa non è, tuttavia, possibile individuare una sorta di responsabilità oggettiva di coloro che hanno svolto le proprie funzioni successivamente all’occupazione illegittima, a meno che non si dimostri che essi, una volta venuti a conoscenza della condotta di chi li ha preceduti, tramite comportamenti dolosi o gravemente colposi, abbiano contribuito alla trasformazione del fondo, oppure abbiano omesso di porre rimedio al fatto illecito perpetrato dai loro predecessori[11].

Bisogna infatti ricordare, con la giurisprudenza contabile, che in tali casi «l’illecito amministrativo può ritenersi reali... _OMISSIS_ ...nentemente”»[12].

«Per l’intero periodo di occupazione illecita e anche dopo l’ultimazione dell’opera pubblica», continuano i giudici della Corte dei Conti, «pur permanendo i suddetti effetti, essi sono da considerare giuridicamente irrilevanti ai fini della responsabilità della prosecuzione della condotta causativa di danno erariale», a meno che, come già osservato in precedenza, abbiano contribuito alla trasformazione del fondo, oppure abbiano omesso di porre rimedio al fatto illecito perpetrato dai loro predecessori.