Guiso-Gallisay contro Italia: la sentenza della Grande Camera

La vicenda approdava alla Grande Camera della Corte dei diritti dell’uomo che, adita dai ricorrenti il 30 ottobre 2008 ai sensi dell’art. 43 della Convenzione, decideva di esaminare la vicenda in data 26 gennaio 2009.

La Grande Camera, secondo i ricorrenti avrebbe avuto a disposizione tre diverse opzioni.

Da un lato confermare la giurisprudenza della Corte nei casi italiani, in particolare Corte dir. uomo, 6 marzo 2007, Scordino c. Italia (n. 3), cit., che meglio di ogni altra era in grado di esprimere il concetto di integrale riparazione del pregiudizio sofferto dal proprietario colpito da un atto che non poteva in alcun modo classificarsi come espropriazione legittima.

In alternativa, la Corte avrebbe potuto condannare lo Stato italiano a restituire i terreni e al tempo stesso riconoscendogli la possibilità di espropriarli tardivamente, con conseguente obbligo per lo Stato di risarcire i ricorrenti fino al momen... _OMISSIS_ ...spropriazione nonché di versare un’indennità di espropriazione ed una somma per risarcirli della perdita d’uso dei terreni.

Come ultima possibilità, i ricorrenti ritenevano che la Corte avrebbe potuto applicare, in caso di non restituzione, il principio della c.d. aestimatio dupli secondo il quale, quando l’occupante è in buona fede e il proprietario del fondo occupato non si oppone all’occupazione entro tre mesi, l’occupante diventa proprietario del fondo mediante il versamento di un indennizzo equivalente a due volte il valore del terreno, maggiorato dei danni.

Di tutt’altro avviso era la difesa del Governo che riproponeva, in buona parte, le argomentazioni esposte dalla Camera nella sentenza dell’ottobre 2008, peraltro aggiungendo che la distinzione operata in precedenti sentenze della Corte europea tra espropriazione legale e "presa di possesso illegale", come anche le conseguenze che ... _OMISSIS_ ... fini dalla valutazione del danno materiale, non erano in linea con l’art. 1 del Protocollo n. 1 che non stabiliva alcuna gerarchia tra diversi tipi di trasgressioni nè autorizzava la concessione di un’equa soddisfazione superiore in funzione della "illegittimità" dell'ingerenza - p.71 sent. -.

Nel procedimento interveniva altresì l’Unione forense per la tutela dei diritti dell’Uomo che contestava la soluzione espressa dalla sentenza dell’ottobre 2008 in quanto destinata ad annullare le differenze tra le espropriazioni lecite e le espropriazioni illecite, eppure incompatibile coi principi in materia di risarcimento e di equa soddisfazione che scaturiscono dalla giurisprudenza della Corte.

Sottolineava in particolare il terzo interveniente che secondo la legislazione italiana introdotta dopo la sentenze della Corte costituzionale dell’ottobre 2007 in caso di espropriazione lecita i giudici... _OMISSIS_ ...o la possibilità di fissare l'indennità al 110% del valore del bene se tra gli interessati e le amministrazioni c'è accordo su questo valore, evidenziando che tale possibilità non era prevista in caso di espropriazione illecita a scapito dei proprietari espropriati.

Veniva ancora evidenziato che i proprietari espropriati illegittimamente erano tenuti a pagare un'imposta del 20% sulle somme che percepiscono a titolo di risarcimento e che da tale fatto lo Stato traeva dunque un indebito vantaggio da un'illegalità di cui era esso stesso responsabile. Peraltro, si faceva osservare che il principio di sussidiarietà evocato dalla Camera nella propria decisione, se rettamente inteso, avrebbe dovuto comportare per lo Stato l'obbligo di adattare il proprio sistema giuridico alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e non l'inverso-p.83-.

In definitiva, secondo l’interveniente, in mancanza di restituzione in natura, il valo... _OMISSIS_ ...ei terreni doveva essere calcolato tenendo conto del valore dei beni al momento del primo giudizio con il quale era stato applicato il principio dell'espropriazione indiretta. A questa somma, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, andava aggiunto l'equivalente dell’imposta, ai sensi della legge n. 431 del 1991.

Per quanto riguarda i danni ulteriori, il terzo interveniente sosteneva che i ricorrenti avrebbero dovuto beneficiare di una maggiorazione del 10% sul valore dei terreni, corrispondente alla somma alla quale avrebbero avuto diritto in caso di cessione volontaria del bene.

Così individuato il quadro delle difese esposte dalle parti, la Grande Camera ha in parte confermato l’impostazione esposta dalla decisione del 21 ottobre 2008, peraltro modificandola in alcuni punti non marginali.

I giudici europei non hanno messo in discussione la qualità di “vittime” dei ricorrenti proprio per eff... _OMISSIS_ ...otta di esproprio illegale operato dall’amministrazione nazionale competente, confermando che l’espropriazione indiretta tende a ratificare una situazione di fatto derivante dalle illegalità commesse dall’amministrazione e permette quindi a quest’ultima di trarre beneficio dal suo comportamento illegittimo.

La Corte ha quindi riaffermato l’impossibilità di mettere sullo stesso piano l’espropriazione regolare e l’espropriazione indiretta (p.95 sent.).

La Corte di Strasburgo compie a questo punto un passo avanti rispetto ai propri precedenti, osservando che in linea di principio la restituzione dei terreni avrebbe potuto porre i ricorrenti, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbero se non fossero state ignorate le esigenze dell’articolo 1 del Protocollo n° 1.

Ma quel che escludeva siffatta possibilità nel caso concreto era la circostan... _OMISSIS_ ...enti non avevano mai chiesto la restituzione dei terreni innanzi alle autorità giudiziarie nazionali né tale restituzione era peraltro possibile - p.96 -.

Da qui la necessità di attribuire ai ricorrenti un’indennità corrispondente al valore pieno e integrale dei terreni.