Guiso-Gallisay contro Italia: considerazioni finali

La sentenza resa nel dicembre 2009 va attentamente esaminata.

La Corte, modificando il proprio indirizzo in punto di quantificazione del risarcimento spettante ai proprietari colpiti da un’occupazione acquisitiva, ritiene di doversi discostare dalla propria giurisprudenza che aveva indifferentemente riconosciuto ai proprietari colpiti da occupazione acquisitiva ed usurpativa, il risarcimento del danno quantificandolo sulla base del valore venale del bene al quale doveva essere aggiunto il plusvalore rappresentato dal costo di costruzione delle opere realizzate dall’espropriante.

Nel far ciò la Corte afferma espressamente che i criteri esposti potranno essere applicati dai giudici nazionali nelle cause future, ma anche in quelle in corso.

Orbene, occorre per un verso evidenziare che al di là della coerenza della soluzione oggi espressa in punto di quantificazione del risarcimento con le coordinate che avevano ricono... _OMISSIS_ ...zione dell’art.1 Prot.n.1 CEDU -che in effetti sembra in parte incrinata come bene hanno evidenziato le due opinioni dissenzienti rese dai giudici Tulkens e Spilmann già ricordate - non pare potersi revocare in dubbio che la CEDU sembra avvicinarsi sensibilmente alle posizioni espresse dalla Cassazione sul tema dell’occupazione acquisitiva.

E ciò si avverte in più punti, se si considerano i riferimenti espliciti all’esistenza della dichiarazione di pubblica utilità, alla non obbligatorietà della restitutio in integrum, che la Corte di Strasburgo sembra volere tollerare (con le precisioni che appresso si faranno) per la prima volta in relazione all’opera realizzata sul suolo e, soprattutto, in ordine all’epoca presa a base per la valutazione dell’area, tutti operati al fine di giustificare la rimodulazione in peius della pretesa risarcitoria del proprietario.

Non deve allora essere sottovalutata l’im... _OMISSIS_ ...ase tenuta dalla Corte europea per modificare il proprio indirizzo in punto di quantum debeatur, se si considera che essa presenta tratti notevoli di somiglianza rispetto alle soluzioni adottate dalla Corte europea in distinte vicende che pure hanno riguardato l’ordinamento italiano.

Ed infatti, il giudice europeo dei diritti umani, laddove si è trovato di fronte a violazioni “sistematiche” dei diritti fondamentali poste in essere dallo Stato anche dopo che la Corte stessa aveva fissato i propri princìpi, non ha mancato di adottare posizioni particolarmente severe nei confronti dello Stato - e dei suoi giudici - riottosi ad adeguarsi alle coordinate fissate.

Così è stato per la vicenda delle occupazioni illecite, per le quali dalle sentenze del maggio 2000 (Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura) si è giunti ad una modifica del sistema solo per effetto delle sentenze dell’ottobre 2007 rese dalla C... _OMISSIS_ ...nale su impulso della Cassazione che impiegò, dunque, ben sei anni per evidenziare che il sistema di protezione del diritto di proprietà previsto a livello interno non fosse conforme a quello convenzionale.

In questi sei anni la Corte europea, continuamente investita di ricorsi dei proprietari italiani, non ha mancato di adottare decisioni particolarmente rigorose, sia sul piano dell' an che sul piano del quantum spettante ai proprietari, peraltro sulla base di una giurisprudenza internazionale particolarmente solida in materia.

E tuttavia, non appena la Corte europea si è accorta che i giudici nazionali (e lo Stato nel suo complesso) hanno cominciato a prendere sul serio la sua giurisprudenza - per anni confinata, dalle stesse Sezioni Unite del 2003, al rango di autorevole precedente - fino al punto da determinare il “crollo” della legislazione vigente, il riconoscimento del rango anche solo subcostituzionale della CEDU (Corte... _OMISSIS_ ...349/07), l’affermazione di un obbligo di conformazione del giudice nazionale alla Convenzione europea ed alla giurisprudenza resa dalla Corte dei diritti umani (Cass.S.U. nn.1338-1341/2004), l’adozione di nuovi criteri risarcitori (l.n.244/07) e, ultimo ma non per ultimo, l’introduzione di un meccanismo normativo destinato a garantire al proprietario un sistema di protezione automatico (nel senso che non è necessario il ricorso del proprietario per ottenere il risarcimento del danno, elidendo alla radice le questioni legate alla prescrizione) rispetto alle violazioni del diritto di proprietà (art.43 t.u.e.), la stessa Corte non ha mancato di fare un passo indietro, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e con la consapevolezza di avere svolto un ruolo decisivo nella protezione dei diritti umani che per un certo lasso di tempo la giurisdizione nazionale non era stata capace, da sola, di svolgere.

La Corte, infatti, ha avvertit... _OMISSIS_ ... che il giudice nazionale avrebbe avuto a livello interno nel recepire la propria giurisprudenza in tema di quantificazione del danno e non ha ritenuto di onerare la giurisdizione nazionale di un tale compito proprio perché, recuperata in termini di effettività la protezione del diritto di proprietà a livello nazionale, erano venute meno le condizioni per reiterare una giurisprudenza particolarmente pesante.

In questo senso si avverte la sottolineatura circa il ruolo della giurisprudenza della Corte che, ormai non aveva più ragione di apparire punitiva riscontrando che lo Stato italiano, in esecuzione degli inviti espressi dalla Risoluzione n.3/2007 adottata dal Comitato dei Ministri della quale si dirà in seguito, potendo tornare sulle rive più calme della funzione compensativa generalmente attribuita al risarcimento del danno civile.

Questo, tuttavia, non vuol dire affatto che la Corte europea abbia deciso di arretrare le garanzie del p... _OMISSIS_ ... confronti dell'agire illecito, semmai dimostrando che la Corte ha "preso sul serio" le risposte italiane all'affaire espropriazioni illecite, ritenendo che si era ormai intrapresa una strada capace di eliminare i vizi strutturali perpetuati per anni.

Rinviando poi all'esame dell'art.42 bis alcune ulteriori considerazioni in ordine alla effettiva capacità del sistema di eliminare gli effetti patologici di cui si è detto, va ancora detto che la vicenda qui esaminata apre, in realtà, un nuovo fronte sul quale soffermarsi.

I principi affermati dalla Grande Camera, in effetti, meritano particolare considerazione, non solo perché confermano la volontà del giudice europeo di continuare un dialogo con il giudice nazionale [1], ma anche perché impongono di individuare con precisione i confini di quest’obbligo di conformazione che la Corte europea proclama anche per valutare la portata dei principi espressi in tema di perdita di chance [2].