Guiso-Gallisay contro Italia: il calcolo dell'indennizzo

uo; sembrato così evidente alla Corte che il metodo di calcolo dell’indennizzo sulla base del valore dei beni alla data della sentenza espresso in base ai propri precedenti avrebbe impedito alle autorità italiane di conformarsi alla giurisprudenza stessa, mettendo a rischio il principio di sussidiarietà.

Non veniva nemmeno tralasciata la circostanza che nel caso Papamichalopoulos e altri c. Grecia le giurisdizioni nazionali non avevano attribuito ai soggetti rimasti formalmente proprietari alcuna compensazione mentre nella fattispecie concreta, la proprietà dei beni non aveva costituito oggetto di controversia ed i ricorrenti non avevano chiesto, nella procedura interna, la restituzione del bene.

Sulla base di tali premesse, la Camera abbandonava il metodo abituale consistente nel basarsi sul valore commerciale aggiornato del terreno, maggiorato del plusvalore apportato dagli edifici edificati dall’espropriante, ado... _OMISSIS_ ... criterio fondato sul valore commerciale del bene alla data in cui gli interessati hanno avuto la certezza giuridica di avere perso il loro diritto di proprietà, per poi maggiorare la somma così ottenuta degli interessi dovuti al giorno dell’adozione della sentenza della Corte – previa riduzione dell’indennità eventualmente già percepita -.

Nel far ciò la Corte riteneva che la data da prendere in considerazione fosse quella in cui la perdita della proprietà dei beni era stata riconosciuta nel sistema nazionale e cioè la data della sentenza della giurisdizione nazionale (anno 1997).

Sulla base di tali premesse, la Corte decideva che per valutare il pregiudizio fosse opportuno prendere in considerazione la data – fissata dalla giurisdizione nazionale - in cui l’interessato ha avuto la certezza giuridica di avere perduto il suo titolo di proprietà sul bene contestato - in concreto il 14 luglio 1997, quando... _OMISSIS_ ...i Nuoro aveva dichiarato l’illegittimità dell’espropriazione dei terreni dei ricorrenti -.

Il valore materiale complessivo del bene così determinato doveva poi essere ricalcolato e maggiorato degli interessi al giorno della pronuncia della sentenza della Corte. Nessun rilievo andava per contro attribuito al costo di costruzione dell’opera edificata sul terreno.

La Corte non mancava, poi, di riconoscere un danno morale per il sentimento d’impotenza e di frustrazione di fronte all’espropriazione illegale della loro proprietà, liquidato a ciascuno dei ricorrenti in 15.000 euro.

Veniva infine riconosciuto in aggiunta alla quantificazione qualunque ammontare che poteva essere dovuto a titolo d'imposta sulle somme liquidate.

La decisione appena ricordata non veniva peraltro adottata all’unanimità, ma con l’opinione dissenziente del Presidente della Camera - giudice Tulk... _OMISSIS_ ...poneva a serrata critica gli argomenti utilizzati dalla maggioranza per operare una rivisitazione della giurisprudenza della Corte.

Secondo tale opinione era singolare il tentativo di correggere una disuguaglianza di trattamento fra i singoli proprietari colpiti da espropriazione illegittima operato attraverso l’introduzione di un’ulteriore diseguaglianza fra i ricorrenti del procedimento e quelli che si erano visti riconoscere il plusvalore. La decisione della maggioranza, d’altra parte, finiva per eliminare la differenza fra espropriazione legittima ed espropriazione illecita per la quale ultima doveva valere sempre il principio dell’integrale riparazione.

Né poteva sostenersi il carattere punitivo della quantificazione del danno operata secondo il metodo del plusvalore, posto che il risarcimento del danno materiale avrebbe avuto una tale finalità solo se la somma concessa non avesse più alcun legame né alcun rappo... _OMISSIS_ ...o constatato. Il che non poteva dirsi accaduto nel caso concreto.

Nemmeno il « fatto nuovo » rappresentato dalle sentenze 348 e 349 del 22 ottobre 2007 della Corte costituzionale e dalla legge finanziaria n.244 del 24 dicembre 2007 poteva dirsi decisivo.

Tali elementi, infatti, non erano in grado di mettere in discussione il metodo di calcolo del risarcimento utilizzato dalla Corte rispetto all’espropriazione indiretta, nella misura in cui i danni ulteriori rispetto a quelli rappresentati dal valore del bene non erano stati presi in considerazione.

In definitiva, secondo l’opinione dissenziente, la giurisprudenza tradizionale della Corte aveva ben espresso l’idea che il risarcimento doveva riflettere l’idea di una cancellazione totale delle conseguenze dell’ingerenza contestata e rappresentare il valore pieno ed intero dei beni.

Per tal motivo la decisione con cui un... _OMISSIS_ ... nazionale prendeva atto dell’occupazione illecita di un terreno e ne dichiarava l’espropriazione indiretta non poteva avere l’effetto di regolarizzare la situazione denunciata, la stessa limitandosi ad avallare una situazione illegale alla quale non poteva che seguire una riparazione conforme ai criteri che si applicano ai casi di privazione illegale della proprietà.