Gravità della colpa in materia espropriativa

Procedendo ad un’analisi della giurisprudenza della Corte dei conti esistente in materia espropriativa è possibile rinvenire l’esistenza di una sorta di automatismo che collega ogni omissione, superficialità e trascuratezza relativa al procedimento e il riconoscimento dell’elemento psicologico della colpa grave.

Secondo la giurisprudenza contabile, stante la particolare delicatezza del procedimento espropriativo, in ragione del fatto che tramite esso si incide fortemente sulla libertà della persona e sul diritto di proprietà costituzionalmente garantiti, occorre che gli amministratori e i dipendenti pubblici, nel compiere gli atti ad esso relativi, procedano nel più assoluto «rispetto delle condizioni formali e sostanziali, con la conseguenza che ogni colpevole inerzia o superficialità si configura come gravemente colposa»[1].

In presenza quindi, ad esempio, di una «pura e semplice omissione», determ... _OMISSIS_ ...ta conclusione nei termini del procedimento espropriativo, e «in mancanza di elementi giustificativi del ritardo, quali le difficoltà degli accordi sull’indennità, l’imprevedibile inerzia di altri soggetti, le particolari incertezze normative o giurisprudenziali», si dovrà ritenere automaticamente sussistente la gravità della colpa[2].

Al riguardo, la Sezione Calabria, chiamata a giudicare sulla responsabilità erariale in materia espropriativa di un capo ripartizione cui erano attribuiti compiti di propulsione, indirizzo e controllo, ha affermato che «la sussistenza della colpa grave non può ritenersi sussistente in re ipsa; la particolare intensità di tale elemento psicologico comporta la prova dell’intenzionalità dell’omissione unita alla consapevolezza delle conseguenze del suo verificarsi o quantomeno dell’inescusabilità dell’inadempimento»[3].

La colpa è senz’altro da qua... _OMISSIS_ ...rave nell’ipotesi in cui, così come accaduto in un caso sottoposto alla Sezione Basilicata, la consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria è avvenuta sulla base di elaborati progettuali redatti su mappe non aggiornate e senza preoccuparsi della disponibilità dei terreni (il decreto di occupazione d’urgenza era stato emesso tre mesi dopo la suddetta consegna dei lavori)[4].

Altre ipotesi in cui la colpa è stata considerata connotata dal requisito della gravità sono state riconosciute sussistenti nel caso di un’opera pubblica realizzata in carenza di vincolo espropriativo[5]; nel caso di mancanza dell’opposizione dei termini previsti dall’art. 13 della l. n. 2359/1865[6]; nel caso in cui «si perseveri a conservare il possesso dell’immobile oltre la scadenza del termine di occupazione legittima, pur nella consapevolezza che tale scadenza rendeva ipso facto illegittima l’occupazione»[7]; non... _OMISSIS_ ...ipotesi in cui i convenuti, «pur conoscendo la sussistenza di una causa impeditiva dell’inizio dell’esecuzione dei lavori, non hanno mai provveduto a revocare il provvedimento di occupazione ed a restituire l’immobile ai proprietari», lasciando in tal modo scadere il quinquennio di occupazione legittima[8].

Viceversa la Corte dei conti si è espressa in senso negativo circa la sussistenza della colpa grave nel caso in cui un Sindaco, «al fine di un bonario componimento della controversia, di fronte ad una pretesa risarcitoria verosimilmente esosa proposta dai proprietari del fondo occupato, abbia ritenuto più conveniente attendere l’esito del giudizio civile da essi intentato»[9]; nel caso in cui si appuri la costante ricerca di accordi e transizioni, anche in anni in cui regnava l’incertezza circa l’indennità di esproprio[10]; nel caso di omissione della fase partecipativa, realizzatasi a causa ... _OMISSIS_ ...omunicazione di avvio del procedimento anteriormente alla dichiarazione di pubblica utilità, dovuta a motivi di speditezza dell’azione amministrativa[11]; nonché nell’ipotesi in cui, per errore, l’atto di cessione volontaria fu stipulato con soltanto alcuni dei proprietari[12].

Rilevanti sono anche gli aspetti relativi alla copertura finanziaria.

Secondo la giurisprudenza contabile, sussiste la colpa grave, in ipotesi di mancata conclusione della procedura espropriativa, qualora si proceda alla determinazione dell’indennità di esproprio senza copertura finanziaria[13], e nel caso di «disattenzione del Sindaco verso le giuste pretese del proprietario del fondo occupato, nonostante la presenza di una somma in entrata destinata a ristorare la perdita della proprietà»[14].

Anche il pagamento dell’indennità di esproprio effettuato in eccesso costituisce, potenzialmente, una violazione col... _OMISSIS_ ...n obbligo di servizio, fonte di responsabilità erariale[15].

In un’evenienza di tal genere il pubblico dipendente, dopo aver agito in via di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, onde evitare di incappare in responsabilità per danno erariale dovrà sperare di, una volta intrapresa la via legale dell’arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c., riuscire a recuperare quanto sufficiente a coprire sia la somma indebitamente pagata, sia le spese legali sostenute[16].

Può, però, accadere che «eventuali debiti ancora non riscossi, a titolo di indennità di occupazione temporanea (art. 20.6 o 22-bis) o derivanti da deprezzamento di proprietà residue (art. 33), potrebbero se del caso essere portati a parziale o totale compensazione delle indennità di esproprio erogate in eccesso»[17].

Riguardo l’indennità di espropriazione è possibile, infine, valutare se nel decid... _OMISSIS_ ...e comunque alla nomina del terzo tecnico di cui al comma 4 dell’art. 21 del d.P.R. n. 327/2001, a prescindere quindi dalla presenza o meno del disaccordo intercorrente tra gli altri due tecnici già nominati, si ponga in essere una condotta connotata da colpa grave[18].

Ebbene, anche se, come è stato evidenziato, «non è certo ravvisabile una condotta colposa in coloro che decidessero di ricorrere alla nomina d’ufficio del terzo tecnico», è altrettanto certo che «un atteggiamento improntato ad economicità e ragionevolezza “da buon padre di famiglia”, dovrebbe indurre a verificare la non inutilità della nomina prima di procedervi - visto che comporta l’assunzione di un costo non indifferente - prendendo previamente atto dell’impossibilità di una relazione condivisa tra i primi due tecnici»[19].

Del resto, la formulazione del testo dell’art. 21 non è di aiuto, in quanto consente s... _OMISSIS_ ...erpretazione favorevole alla nomina del terzo perito solo in caso di disaccordo dei primi due già nominati ai sensi dell’art. 21 medesimo, sia un’interpretazione

favorevole alla nomina non condizionata dalla mancanza di una relazione unitaria [20].