La giurisdizione degli Stati membri

La Decisione Quadro 2008/841/GAI stabilisce i criteri per stabilire la giurisdizione degli Stati membri (art. 7).

In particolare, i criteri cogenti che stabiliscono la giurisdizione di uno Stato membro sono:


  • la perpetrazione del reato interamente o parzialmente nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui l’organizzazione criminale è stabilita o esercita le sue attività criminali;

  • la perpetrazione del reato da parte di un cittadino dello Stato membro; oppure,

  • la perpetrazione del reato a beneficio di una persona giuridica stabilita nel territorio di tale Stato membro,

  • la perpetrazione del reato ai danni del cittadino di uno Stato membro.


Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui alle lettere b) e c), laddove il reato di cui all’articolo 2 sia commesso al di fuori del suo territorio.

Sono altresì previste disposizioni, basate sulla collaborazione tra Stati membri, finalizzate ad accentrare, se possibile, l’azione penale in un unico Stato membro, laddove un reato contemplato nella Decisione Quadro rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato ad esercitare l’azione penale.

A tale scopo gli Stati membri possono avvalersi di Eurojust o di qualsiasi altro organo o struttura istituiti in seno all’Unione europea per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie, nonché coordinare le loro azioni. La norma appare fare riferimento alla rete giudiziaria europea (istituita a seguito di azione comune adottata dal Consiglio il 29 giugno 1998), ovvero, se l’eventuale conflitto di giurisdizione riguarda due Stati membri, ai magistrati di collegamento (istituiti con l’Azione comune 96/277/GAI, del 22 aprile 1996, adottata dal Consiglio dell’U.E. in base all'articolo K.3 del Trattato sull’ Unione Europea).

In caso di giurisdizioni concorrenti, la Decisione Quadro (art. 7 paragrafo 2) individua alcun fattori per la individuazione dello Stato membro nella cui giurisdizione dovrebbero ricadere i reati contemplati nella decisione quadro:


  • lo Stato membro nel cui territorio sono stati commessi i fatti;

  • lo Stato membro di cui l’autore del reato ha la nazionalità o nel quale è residente;

  • lo Stato membro di origine delle vittime;

  • lo Stato membro nel cui territorio è stato trovato l’autore del reato.


Uno Stato membro che in base al suo ordinamento giuridico non estrada o non consegna ancora i suoi cittadini deve adottare le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale e, laddove opportuno, ad avviare l’azione penale nei confronti del reato di cui all’articolo 2, qualora sia commesso da uno dei suoi cittadini al di fuori del suo territorio.

L’art. 7 della Decisione Quadro richiama in parte l’art. 15 della Convenzione di Palermo, in base al quale

(1) «Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione quando:
  • il reato è commesso sul territorio di quello Stato Parte; o

  • il reato è commesso a bordo di una nave che batte bandiera di quello Stato Parte o un velivolo registrato conformemente alle leggi di quello Stato Parte al momento in cui è commesso il reato.


(2) Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 4 della presente Convenzione, uno Stato Parte può altresì determinare la sua giurisdizione in relazione a tali reati quando:
  • il reato è commesso ai danni di un cittadino di quello Stato Parte;

  • il reato è commesso da un cittadino di quello Stato Parte o un apolide che ha la sua residenza abituale nel suo territorio; 

  • il reato è:
a) uno di quelli stabiliti ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 1 della presente Convenzione ed è commesso al di fuori del suo territorio, al fine di commettere un grave reato sul suo territorio;

b) uno di quelli stabiliti ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 b) ii), della presente Convenzione ed è commesso al di fuori del suo territorio, al fine di commettere un reato stabilito ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 a) i) o ii) o b) i) della presente Convenzione sul suo territorio.
 

(3) Ai fini dell’articolo 16 paragrafo 10 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione quando l’autore presunto si trova sul suo territorio e non viene estradato per il solo motivo che è un suo cittadino.

(4) Ogni Stato Parte può altresì adottare misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio e non lo estrada.

(5) Se uno Stato Parte che esercita la sua giurisdizione ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente articolo è stato informato, o è venuto a conoscenza in altro modo, che uno o più Stati Parte stanno conducendo un’indagine, un’azione penale o un procedimento giudiziario in relazione alla stessa condotta, le competenti autorità di quegli Stati Parte si consultano, laddove opportuno, al fine di coordinare le loro azioni.

(6) Senza pregiudizio per le norme di diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l’esercizio della giurisdizione penale determinata da uno Stato Parte conformemente al suo diritto interno».


La Decisione Quadro 2008/841/GAI contempla l’ipotesi (non prevista nella Convenzione di Palermo) di un reato commesso anche in parte nel territorio di uno Stato membro.

La Convenzione di Palermo contempla l’ipotesi del reato commesso a bordo di nave o aeromobile battente bandiera di uno stato membro, nonchè l’ipotesi di un reato commesso a danno di un cittadino di uno stati membro quali criteri per stabilire la giurisdizione di uno Stato membro piuttosto che di un altro.

L’art. 7(a) della Decisione Quadro del 2008 appare armonizzarsi con la previsione dell’art. 6 c.p., in materia di punibilità secondo la legge italiana di reati commessi nel territorio dello Stato, inclusi quelli in cui l’azione o l’omissione costituente il reato è avvenuta anche in parte del territorio dello Stato, ovvero nel Territorio dello Stato si sia verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione o dell’omissione.

L’art. 7 c.p. fonda la giurisdizione italiana su taluni reati commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero. Ai sensi dell’art. 7 n. 5 c.p., dovrebbero cadere nella giurisdizione italiana i reati per i quali le convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge italiana. Ai sensi della legge di ratifica 146/2006 della Convenzione di Palermo, dovrebbero rientrare nella giurisdizione italiana i reati di criminalità organizzata commessi dal cittadino italiano all’estero.

La giurisdizione su tali reati appare garantita comunque anche dall’art. 9 c.p. (in materia di punibilità in base alla legge penale italiana del cittadino che commetta all’Estero:


a) un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena dell’ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni (sempre che il cittadino italiano si trovi nel territorio dello Stato);

b) un delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata (su richiesta del Ministero della Giustizia ovvero a istanza o querela della persona offesa), ovvero una pena restrittiva di minore durata.
 

L’applicazione dell’art. della decisione Quadro 2008/841/GAI dovrà comunque coordinarsi con quanto previsto dall’art. 4 della Decisione Quadro 2002/584/GAI in materia di mandato di arresto europeo (si tenga conto che ai sensi dell’art. 2 della decisione Quadro 2002/584/GAI, la partecipazione a un'organizzazione criminale rientra tra i reati che danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato) e dall’art. 18 l. 69/2005, che ha dato attuazione alla Decisione Quadro 2002/584/GAI.

In base al citato articolo 4 della Decisione Quadro 2002/584/GAI (motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo), l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo:

[Omissis]

7) Se il mandato d'arresto europeo riguarda reati:


a) che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; oppure

b) che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.
 

Sul punto la Corte di Cassazione sez. 6, con sentenza n. 7580 del 25/02/2011 Cc. (dep. 28/02/2011 ) Rv. 249233 ha statuito che «in tema di mandato d'arresto europeo, sussiste il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della L. n. 69 del 2005, solo quando la consumazione dei reati oggetto del mandato di arresto europeo sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano, e le relative condotte, sufficientemente precisate nei loro estremi oggettivi con riferimento a fonti specifiche di prova, siano idonee a fondare una notizia di reato che consenta all'autorità giudiziaria italiana l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero».

La citata pronuncia della Corte di Cassazione va letta in coordinamento con il principio in base al quale si ritiene commesso nel territorio dello Stato, anche se in parte avvenuto all'estero, il reato la cui condotta, anche omissiva, sia stata commessa anche in minima parte nello Stato, seppure priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo (Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 17026 del 17/12/2008 Ud. (dep. 22/04/2009 ) Rv. 243476).

Ancora, con riferimento al reato associativo, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, «è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che se pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile collegando la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero».

In applicazione di tale principio, la Corte, in tema di mandato di arresto europeo, ha ritenuto commesso in parte nello Stato il reato di partecipazione al reato associativo contestato ad alcuni correi che dall'Italia avevano mantenuto contatti telefonici con l'organizzazione criminosa la cui struttura e operatività erano radicate all'estero (Cass. pen. -Sez. 6, Sentenza n. 40287 del 28/10/2008 Cc. (dep. 29/10/2008) Rv. 241519).