Sviluppo della competenza penale dell’Unione europea: cenni

Gli inizi Per lungo tempo il quadro normativo di riferimento delle Comunità europee non ha previsto alcuna competenza diretta in tema di diritto penale. Nulla, infatti, disponevano al riguardo i Trattati istitutivi delle tre Comunità (CEE, CECA, Euratom). La Corte di Giustizia, peraltro, era intervenuta più volte a precisare la misura della “indifferenza” del diritto comunitario rispetto al diritto ed alla procedura penale, che “resta [va]no di competenza degli Stati membri” [1].

Nel corso degli anni ’70 furono avanzate varie proposte per dotare le Comunità europee di una competenza nel dominio del diritto penale: tali proposte rimasero però senza esito, data la divergenza insanabile tra le posizioni degli Stati membri, particolarmente gelosi della loro potestà normativa in campo penale [2].

La conclusione dell’accordo di Schengen nel 1985 ha costituito un importante passo in avanti su questo cammino. |... _OMISSIS_ ...Con la firma di tale trattato, cinque dei sei Stati membri fondatori delle Comunità europee (l’Italia si sarebbe unita poco più tardi all’accordo) si impegnavano ad abolire tra loro i controlli alle frontiere interne, prevedendo al contempo delle misure pratiche per contrastare più efficacemente la criminalità transfrontaliera: erano stati così gettati i semi della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, che sarebbe stata introdotta nel 1992 con il Trattato istitutivo dell’Unione europea, o Trattato di Maastricht.


Il Trattato sull’Unione europea (Trattato di Maastricht) Il Trattato di Maastricht segna la nascita dell’Unione europea come evoluzione delle Comunità europee.

Il diritto comunitario non viene superato, né le Comunità sciolte, ma la loro azione viene “integrata” quale uno di tre “pilastri” dell’azione dell’Unione europea: gli altri d... _OMISSIS_ ...itica estera e di sicurezza comune (“secondo pilastro”) e la cooperazione in materia di giustizia ed affari interni (“terzo pilastro”), successivamente ridottosi (per il transitare di molti dei suoi componenti dal terzo al primo pilastro) sino a comprendere la sola cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

In tale Trattato, l’art. 29 [3] affidava all’Unione europea il compito di “fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un’azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”. Il comma 2 proseguiva affermando che l’obiettivo sarebbe stato perseguito “prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo”, elencando poi delle aree prioritarie di intervento ed indicando tra gli strumenti a disposizione dell’Unione tan... _OMISSIS_ ...retta cooperazione tra le autorità giudiziarie”, quanto “il riavvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale”, con riferimento dunque al diritto sostanziale.

Un mandato ampio, dunque, per quanto atteneva al progressivo avvicinamento delle normative nazionali in materia sostanziale, al quale tuttavia non si accompagnava alcuna analoga previsione in materia di diritto processuale. I sistemi processuali nazionali restavano non toccati da questa evoluzione, dandosi per scontato che tutti potessero concorrere alla rinnovata cooperazione tra autorità giudiziarie sulla base di un identico livello di “fiducia reciproca”: ovvero, sulla base del postulato secondo il quale tutti gli ordinamenti processuali degli Stati membri, ciascuno con le proprie peculiarità, offrivano un livello equivalente di garanzie.

Vari fattori hanno ben presto concorso al superamento di questo postulato, a co... _OMISSIS_ ...squo;allargamento dell’Unione (dai 12 Stati membri del 1992 ai 27 attuali).

Il quadro normativo disegnato dal Trattato di Maastricht non è stato sfruttato a fondo, anche per la presenza di alcuni margini di dubbio in merito alla reale portata dei poteri conferiti all’Unione nel campo penale. Inoltre, sulla scia del successo crescente degli strumenti di cooperazione tra autorità giudiziarie penali disegnati dall’Unione (che hanno sostanzialmente reso “porose” le frontiere rispetto all'efficacia delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri), ed in particolare del mandato di arresto europeo, si è imposto in maniera urgente ed indifferibile un ripensamento delle basi della fiducia reciproca tra gli ordinamenti degli Stati membri, a cominciare proprio dai sistemi processuali penali e dal livello di garanzia dei diritti fondamentali dei soggetti processuali (ed in primis dell’accusato) offerto in ciascuno Stato membro.
... _OMISSIS_ ...RLF| Il Trattato di Lisbona Con il Trattato costituzionale prima (mai entrato in vigore a causa degli esiti negativi dei referendum in Francia e nei Paesi Bassi) e con il Trattato di Lisbona poi, ci si è mossi per correggere questa situazione.

Il Trattato di Lisbona prevede, in via generale, l’eliminazione della struttura a “pilastri”: l’azione dell’Unione europea (che succede alla Comunità europea, ora disciolta) viene riunita in un unico contesto istituzionale e normativo.

La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è “cresciuta” di importanza: nell’art. 3 TUE è ora menzionata prima della creazione di un mercato interno tra le finalità dell’Unione. L’art. 67 TFUE specifica che la creazione di tale spazio dovrà rispettare i diritti fondamentali e i diversi sistemi e tradizioni giuridiche degli Stati membri.

Per quanto attiene il diritto e la proced... _OMISSIS_ ... il quali si è scelto di mantenere l’etichetta di “cooperazione giudiziale in materia penale”, scorporando – rispetto alla dizione del Trattato di Maastricht – la parte relativa alla cooperazione di polizia, che è disciplinata in un successivo capitolo del TFUE), le competenze dell’Unione sono ora descritte dagli artt. 82-86 TFUE, in modo certamente più dettagliato di quanto facesse l’art. 29 “vecchio” TUE.

Tra questi articoli ci interessano in modo particolare gli artt. 82 e 83 TFUE.


L’art. 82 TFUE e la competenza dell’Unione in materia di processo penale L’articolo 82 si occupa, al comma 1, della cooperazione giudiziaria in materia penale, intesa nel senso più tradizionale del termine, ovvero come facilitazione dei rapporti tra autorità giudiziarie (od equivalenti) degli Stati membri, ciascuna delle quali agisce nell’ambito delle proprie prerogative naz... _OMISSIS_ ... ambito, rispetto al “vecchio” art. 31 TUE (come vigente prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona), la differenza più evidente è il riferimento al principio del “riconoscimento reciproco” quale base fondante del sistema di circolazione delle sentenze ed altre decisioni giudiziarie.

Ciò vuol dire che, nei limiti in cui viene disciplinata da norme europee la possibilità di far spiegare gli effetti di una decisione giudiziaria in un altro Stato membro, e fatti salvi eventuali motivi di rifiuto normativamente previsti, le autorità dello Stato ove la decisione dovrà essere eseguita devono trattarla “come se” essa fosse stata emessa da un’autorità nazionale.

La prima sfera di competenza dell’Unione riguarda quindi proprio gli strumenti che permettono il riconoscimento di sentenze ed altre decisioni in uno Stato membro diverso da quello in cui esse sono state pronunciate (art. 82 co... _OMISSIS_ ... TFUE).

Vi è poi la previsione di una competenza a dettare norme volte a “facilitare la cooperazione” tra le autorità giudiziarie sia nel corso del procedimento penale che nell’esecuzione delle decisioni (lett. (d)). Sono poi previste competenze legislative per “prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra Stati membri” (lett. (b)) e per “sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari” (lett. (c)).

Questi ambiti di competenza sono di enorme rilevanza nell’ottica della creazione di un reale “spazio” di giustizia nell’Unione. Lo stesso concetto di “spazio”, infatti, implica qualcosa di diverso dal concetto di “cooperazione” (terminologia rimasta in uso nel Trattato), che contiene in sé l’idea di entità separate in rapporto tra loro: in uno spazio, per contro, l’attività (o almeno una parte dell’attività) de... _OMISSIS_ ...i confluisce in un corpo comune.

Parafrasando concetti propri del diritto comunitario più classico, si potrebbe dire che gli strumenti legislativi adottati sulla base di questo primo gruppo di competenze mirano a permettere la “libera circolazione delle decisioni giudiziarie” all’interno dell’area di giustizia, libertà e sicurezza creata dall’Unione.