Il potenziamento di Eurojust

La nuova decisione su Eurojust è arrivata al termine di un percorso travagliato.

Ed invero, la prima iniziativa di modifica della Decisione istitutiva, avanzata dalla Commissione europea sulla base delle previsioni contenute nel Programma dell’Aja (punto 3.3.3), ed in linea con la previsione di cui all’art. III-273 del Trattato costituzionale europeo, sottoscritto a Roma il 29 ottobre 2004 in cui veniva delineato il ruolo centrale di Eurojust, subì gli effetti negativi derivanti dal fallimento di tale Trattato.

In seguito, il tema venne nuovamente proposto con la comunicazione della Commissione n. 644 del 23 ottobre 2007 al Consiglio e al Parlamento ove si evidenziava la necessità di attribuire maggiori poteri ai membri nazionali, il cui ruolo non doveva essere meramente sostitutivo delle attività amministrative centrali nell’agevolare la cooperazione ma, piuttosto, doveva costituire uno stimolo verso le autorità giu... _OMISSIS_ ...ali.

Tale potenziamento si poneva in linea con le previsioni di cui agli artt. 85 e 86 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che disegnano Eurojust come l’interlocutore privilegiato degli organi giudiziari nazionali, creando il contesto normativo ed i presupposti “ordinamentali” necessari affinché possa svolgere con incisività ed efficacia i suoi poteri di promozione e coordinamento delle indagini transnazionali sino a diventare, in un futuro più o meno lontano, un vero e proprio ufficio europeo del Pubblico ministero, o comunque un organismo ad esso contiguo [1].

Le sollecitazioni della Commissione hanno trovato riscontro nella proposta di modifica della Decisione del 2002 presentata da 14 Stati in data 7 gennaio 2008 al fine di adottare una nuova decisione sul rafforzamento del ruolo di Eurojust; proposta su cui il Consiglio ha trovato l’accordo nelle riunioni del 24-25 luglio 2008 ed il cui testo definitivo... _OMISSIS_ ...mente adottato dal Consiglio medesimo nella seduta del 16 dicembre 2008 [2], unitamente al testo della decisione sulla Rete giudiziaria europea.

La nuova Decisione si inserisce, peraltro, nel solco di una complessiva tendenza a riconoscere un ruolo strategico all’organismo nel campo della attività giudiziaria di contrasto alla criminalità transnazionale, ben oltre il nucleo originario di compiti e poteri delineato nella Decisione del 2002. Numerose sono le previsioni normative sintomatiche di tale indirizzo, oltre alle concrete modalità operative dell’organismo sopra descritte (ad esempio in materia di prevenzione e composizione dei conflitti di giurisdizione o di risoluzione delle problematiche connesse allo scambio di informazioni ed alla circolazione del mandato d’arresto europeo).

Tra tali atti normativi devono richiamarsi le attribuzioni per il rafforzamento della cooperazione in materia di terrorismo di cui alla Deci... _OMISSIS_ ...GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici; le previsioni inerenti le rogatorie in materia bancaria di cui all’art. 10 del Protocollo della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, adottato il 16 ottobre 2001; la Decisione Quadro sul Mandato d’Arresto Europeo in relazione alle ipotesi di concorso di richieste provenienti da due o più Stati membri che hanno emesso un MAE nei confronti della stessa persona (art. 16) nonché in materia di ritardo nell’esecuzione di un MAE (art. 17); la già citata disciplina normativa inerente le Squadre Investigative Comuni.

Nel dettaglio, la Decisione ha innovato numerosi aspetti della disciplina che possono così sintetizzarsi:


a) rafforzamento delle capacità strutturali - operative dell’organismo;

... _OMISSIS_ ...ento dei poteri e dei compiti attribuiti ai membri nazionali ed al collegio;

c) miglioramento della capacità di scambiare informazioni con l’autorità nazionale;

d) potenziamento della cooperazione con la Rete Europea della Giustizia, con le autorità nazionali, con gli altri organismi di cooperazione e con gli Stati terzi [3].

a) In ordine al rafforzamento delle capacità di Eurojust, si è previsto che il membro nazionale abbia la sua regolare sede di lavoro presso l’organismo, sia assistito almeno da un sostituto e da un’altra persona con qualifica di assistente, per assicurare una continuità ed effettività nella realizzazione degli obiettivi dell’organismo. L’organismo continuerà complessivamente ad operare attraverso le sue principali articolazioni, ossia i membri nazionali ed il collegio, cui si aggiunge, ex art.5a, la creazione di un centro di coordinamento permanente (On Call Coord... _OMISSIS_ ...sto da un rappresentante per ciascuno Stato membro, con fini di supporto alle autorità giudiziarie nazionali, senza soluzioni di continuità, per tutte le richieste di assistenza giudiziaria contrassegnate dall’urgenza.

b) L’aspetto più rilevante della nuova decisione è certamente quello relativo al rafforzamento dei poteri del membro nazionale e del collegio [4].

Gli artt.6 lett. vi) e lett. vii) hanno stabilito una serie di attribuzioni aggiuntive per il Rappresentante Nazionale che potrà prendere speciali misure investigative ovvero ogni altra misura giustificata dall’indagine o dal procedimento e potrà intervenire più incisivamente nei confronti delle autorità nazionali che dovranno, in ogni caso, dare una motivazione nei casi di rifiuto alle richieste provenienti dai membri nazionali. A tale obbligo è correlata l’introduzione dell’ulteriore specificazione secondo cui gli Stati membri dovranno assicurare che ... _OMISSIS_ ...utorità rispondano senza indugio alle richieste effettuate dal membro nazionale medesimo (art.6 u.c.).

Ancora più innovativa è l’attribuzione di poteri conferiti al membro nazionale nella sua capacità di competente autorità giudiziaria nazionale secondo il proprio diritto interno, in base ai nuovi artt. 9b), 9c) e 9d) della Decisione.

In dettaglio, ai sensi dell’art.9b), ciascun membro, nella sua posizione di autorità nazionale, potrà ricevere e trasmettere richieste di assistenza giudiziaria, dar seguito ad esse, adottare iniziative per facilitare l’esecuzione, fornire informazioni supplementari, e nel caso di parziale o inadeguata richiesta di assistenza, potrà fornire alla competente autorità richiedente, informazioni supplementari al fine di assicurarne l’ottimale esecuzione. Gli stessi poteri potrà esercitare in relazione alla esecuzione dei provvedimenti che gli verranno trasmessi fondati sul principio del mutuo... _OMISSIS_ ... delle decisioni giudiziarie.

Ai sensi dell’art.9c) il membro nazionale potrà, in accordo con la competente autorità giudiziaria e sulla base di una valutazione da operarsi caso per caso, emettere e completare richieste di assistenza giudiziaria o provvedimenti basati sul principio del reciproco riconoscimento; eseguire nel proprio Stato membro richieste di assistenza giudiziaria o provvedimenti basati sul principio del reciproco riconoscimento; ordinare misure investigative considerate necessarie e concordate nel corso di attività di coordinamento organizzate da Eurojust, al fine di fornire assistenza alle competenti autorità coinvolte, ed a condizione che le autorità nazionali cui l’ordine è rivolto, siano state comunque invitate a parteciparvi; autorizzare e coordinare consegne controllate nei loro Stati membri.

Infine, ai sensi dell’art.9d), i membri nazionali, sempre nella posizione di competenti autorità nazionali, ne... _OMISSIS_ ...za, potranno: autorizzare e coordinare consegne controllate nei loro Stati membri; dare concreta esecuzione a richieste di assistenza giudiziaria ovvero a provvedimenti basati sul principio del reciproco riconoscimento.

Sebbene l’autorità nazionale conserva la primaria responsabilità nella conduzione del procedimento, tuttavia la nuova disciplina, soprattutto nei casi di urgenza, si muove in una logica di condivisione di compiti e responsabilità tra l’autorità nazionale ed il membro nazionale di Eurojust. Per tali ragioni, il membro nazionale dovrà precisare e rendere sempre nota la sua qualità, specificando se sta agendo come organo di Eurojust o come competente autorità nazionale; in secondo luogo, nel caso di esercizio di poteri in via d’urgenza ex art.9d), le competenti autorità interessate dovranno essere prontamente informate.

Gli effetti di tale duplice natura assumono rilievo, ad esempio, nell’ipotesi di parte... _OMISSIS_ ...appresentante di Eurojust ad una squadra investigativa comune. Il nuovo art.9f), infatti, prevede che gli Stati membri possono subordinare la partecipazione del membro nazionale all’accordo con la propria A.G. e all’obbligo di specificare la diversa qualità che potrà essere rivestita dal singolo componente.

Sebbene agli Stati membri sia attribuito un certo ambito di discrezionalità nel definire la natura e la estensione dei poteri in questione, Eurojust sta cercando di sollecitare gli Stati membri a fare un uso limitato della clausola derogatoria di cui all’art.9e) secondo cui, laddove l’attribuzione di tali prerogative sia contraria a regole costituzionali o ad aspetti fondamentali del sistema penale nazionale, il membro nazionale dovrà essere almeno competente ad avanzare, alle proprie autorità nazionali, proposte per l’esercizio delle prerogative di cui agli artt.9c) e 9d).

Ugualmente rilevanti sono le modifi... _OMISSIS_ ...lle attribuzioni del collegio dal novellato art.7 della Decisione che, oltre a confermare i poteri già previsti, stabilisce che il collegio potrà emettere pareri, in forma scritta, non vincolanti, nei casi in cui due o più Stati membri non raggiungano un accordo in presenza di confitto di giurisdizione, ovvero di rifiuto congiunto ad intraprendere un’indagine penale.

Peraltro, nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri interessati decidano di non seguire le indicazioni contenute nel parere del collegio, esse sono tenute a comunicare “senza indugio” la loro decisione e le relative motivazioni. Ancora, nei casi di persistente rifiuto ovvero difficoltà nella esecuzione di rogatorie o di decisioni fondate sul principio del mutuo riconoscimento il collegio potrà emettere decisioni sul punto a due condizioni: che non si raggiunga un accordo né tra le competenti autorità nazionali e neppure a seguito del coinvolgimento dei corris... _OMISSIS_ ... nazionali.

Tale ruolo di Eurojust - efficacemente definito di “mediatore privilegiato” – è finalizzato alla adozione di soluzioni condivise per evitare lo svolgimento di procedimenti penali paralleli, ed è previsto anche dall’art. 12, par. ...